martedì 13 settembre 2016

Quando il vicino non smette di disturbarti. Ecco cosa rischia.


Di seguito un interessante articolo sullo stalking condominiale: reato spesso impunito perchè poco conosciuto dalle vittime. E' importante comprendere come di fronte a certi comportamenti si possa reagire in maniera tempestiva senza aspettare anni come purtroppo succede molto spesso.

Se il tuo vicino è dispettoso, lo puoi far condannare per stalking

Avv. Maurizio Tarantino

07/07/2016

Il delitto di stalking è configurabile anche se le condotte persecutorie sono poste in essere nell'ambito dei rapporti condominiali.

"Integra il reato di stalking la molestia ripetuta nei confronti dei condomini di un edificio in modo da produrre in essi uno stato d'ansia. Ne consegue che vi è l'esistenza del cosiddetto stalking condominiale ogni qual volta un vicino di casa molestia un altro vicino, o altri vicini, con una serie di azioni volte a: ingenerare in loro un fondato timore per l'incolumità propria o di un familiare; costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini". Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 26878 del 30 giugno 2016 in merito al reato di atti persecutori nel condominio.

I fatti di causa. Tizio querelava Caio in quanto, a causa della sua condotta, era stato costretto a mettere in atto quel cambiamento delle abitudini di vita rivelatore dello stato di ansia idoneo a configurare il reato di stalking.

Sulla base di ciò, il Tribunale del riesame romano confermava la condanna di Caio della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. Avverso tale pronuncia, veniva proposto ricorso per cassazione.

Brevi cenni del reato di stalking. La norma in esame recita al primo comma che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Secondo la definizione fornita dalla scienza sociologica, più precisamente, lo "stalking" viene definito come il comportamento assillante ed invasivo della vita altrui, realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali, a mero titolo esemplificativo, telefonate, appostamenti, pedinamenti, comportamenti assillanti ed ossessivi che mirano a ridurre la vittima in uno stato di soggezione psicologica, fino a sfociare in fattispecie di reato.

=> Stalking "condominiale". Come difendersi

Ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato di cui all'art. 612bis cod. pen. è essenziale la connessione causale tra la condotta dell'agente, caratterizzata dalla reiterazione, ed uno dei tre eventi alternativamente tipizzati dalla norma, ovvero:

a) il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima;

b) il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata;

c) la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Lo stalking nel condominio. La realtà condominiale rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell'area del penalmente rilevante, qualora vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.

Le statistiche rilevano che una buona percentuale dei reati di stalking si realizzano nel condominio, dove gli animi esasperati da rancori pregressi e intolleranze nei rapporti di vicinato possono tradursi e trasmodare in condotte persecutorie.

Dal punto di vista giurisprudenziale, questa fattispecie è stata introdotta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 7 aprile 2011, n. 20895, con la quale il reato di stalking ha fatto il proprio ingresso anche in ambito condominiale.

In questa sentenza l'imputato veniva condannato per il reato di stalking ai danni dell'intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il fatto ha generato nelle altre paure e stati d'ansia nell'eventualità di incontrare l'aggressore nel condominio, costringendole, conseguentemente a mutare le proprie abitudini di vita, conseguentemente realizzando, secondo il ragionamento della Corte di Legittimità il reato ex art. 612-bis cod. pen.

=> Stalking in condominio? Possibile l'allontanamento del responsabile dal suo appartamento

Tale sentenza è importante non solo perché con essa si è subito chiarito come lo stalking possa consumarsi, come detto, anche fuori da un contesto relazionale affettivo ma soprattutto perché il Supremo Collegio ha con essa evidenziato che "il fatto può essere costituito anche da due sole condotte": le minacce e/o le molestie, in sostanza, devono essere più di una, ma anche solo due (sul punto Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 6417 del 17/02/2010).

E così è stalking anche "insozzare quasi quotidianamente l'abitazione ed il cortile di proprietà del vicino gettandovi rifiuti di ogni genere", se con tale condotta gli si provoca "un perdurante e grave stato d'ansia e il fondato pericolo per l'incolumità, al punto da costringerlo a trasferirsi altrove per alcuni periodi e rinunciare a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi": in tal senso la Corte di Cassazione aveva confermato la condanna comminata proprio nei confronti di un soggetto che si era reso responsabile di questi atti, giustamente inquadrati appunto come persecutori tra condomini (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 39933 del 26/09/2013).

Il ragionamento della Corte di Cassazione. I giudici di piazza Cavour, nella fattispecie in esame, hanno ritenuto provata la credibilità e l'esasperazione del querelante e sgombrando il campo da qualsiasi dubbio in ordine alla presenza di "intenti calunniatori o contrasti economici".

Difatti, alla base delle ripetute querele vi era "una reale esasperazione" derivante dalle condotte del condomino indagato che avevano portato il vicino ad assumere tranquillanti, ad assentarsi dal lavoro, mettendo così in atto quel cambiamento delle abitudini di vita rivelatore dello stato di ansia idoneo a configurare il reato di stalking.

Sul punto in esame, a parere dei giudici, la condotta illecita è coerente con quanto già detto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata" (In tal senso Cass. Penale 14391/2012).

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto,la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso di Caio e per l'effetto ha confermato la pronuncia del Tribunale del Riesame e la condanna al reato di stalking.

=> Misura cautelare personale per il condomino-stalker

=> Il condomino-stalker deve abbandonare il proprio appartamento e mantenersi a una distanza di almeno 500 metri dagli ex vicini di casa



mercoledì 18 novembre 2015

Canone affitto minimo.

Canone di affitto minimo per non subire un accertamento dell’Agenzia delle Entrate

Se ancora non lo sapete esiste un valore minimo del canone di locazione o affitto che potete applicare  per non essere sottoposti ad accertamento fiscale automatico da parte dell’agenzia delle entrate ai fini dell’imposta di registro voluta dal Fisco  e che si calcola attraverso una formula ed in questo articolo spiego brevemente come calcolarlo  e come applicarlo in sede di stipula del contratto di locazione.

Quali immobili è possibile applicare il valore minimo del canone di affitto?

prima di tutto ci riferiamo agli immobili di tipo abitativo e quindi inseriti nelle categorie catastali A esclusi gli A10.

Come si applica il valore minimo?

Per non essere accertati automaticamnte dal fisco ai fini delle imposte di registro 

In pratica il legislatore fiscale definisce un valore del canone di affitto minimo dato almeno dal 10% del valore catastale calcolato sulla base della valutazione automatica. Vi starete domandando chi in passato affittava a meno del 10% della rendita catastale un immobile? Se hanno fatto una legge apposta significa che c’era chi per omettere materia imponibile o semplicemente in buona fede voleva concedere un canone di affitto molto basso ad un amico o parente lo faceva. Se andate sotto, in automatico l’Agenzia delle Entrate vi richiederà la maggiore imposta con applicazione di sanzioni ed interessi.

Ai fini dell’accertamento Irpef

Tuttavia esiste anche un altro valore minimo che però è più attinente alla realtà e che può aiutarvi nella fissazione del prezzo e si calcola prendendo come riferimento il maggiore tra canone di locazione ridotto del 15%  ed il 10% del valore catastale calcolato secondo l’articolo 52 comma 4 del testo unico delle imposte di registro che recita come segue (Anche se ad oggi questa percentuale dovrebbe essere forse ridotta al 5% se leggete l’articolo dedicato proprio alla tassazione Irpef sugli affitti : “Non  sono  sottoposti  a rettifica il valore o il corrispettivo degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con attribuzione di rendita, dichiarato  in  misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte  il  reddito  dominicale  risultante  in  catasto e, per i fabbricati,   a   cento  volte  il  reddito  risultante  in  catasto, aggiornati  con  i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, nè  i  valori  o  corrispettivi  della nuda proprietà e dei diritti reali  di  godimento  sugli  immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e  48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti  stabiliti  per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati  dal  decimo  quinto  giorno successivo  a  quello  di  pubblicazione  dei  decreti previsti dagli articoli  87  e  88  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  597,  noncheè per  le  scritture  private  non autenticate   presentate  per  la  registrazione  da  tale  data.  La disposizione  del  presente  comma non si applica per i terreni per i quali   gli   strumenti   urbanistici   prevedono   la   destinazione edificatoria”.

La visura catastale dell’immobile

Per cui tenete a mente i moltiplicatori utilizzati per le diverse categorie catastali e tenete sempre  aportata di mano una visura catastale dell’immobile in modo da poter decidere il canone di locazione o prezzo dell’affitto applicato all’inquilino in base anche a queste considerazioni di non poco conto. Inoltre, se aveste la malaugurata idea di non dichiarare i canoni di affitto… ricordatevi che l’Agenzia delle Entrate facilmente rintraccia le unità locali locate, in quanto può interrogare l’Anagrafe Tributaria dei soggetti che erogano luce, acqua, gas e altre utenze come il telefono, e vedere a chi sono intestate o se ci sono o meno utilizzi.
Svantaggi e svantaggi di affittare in nero
e invece vi siete sbagliati, e ancora non avete registrato il contratto di locazione, vi invito a leggere anche gli altri articoli dedicati agli affitti in nero o anche quello dedicato ai vantaggi e gli svantaggi di affittare in nero, quest’ultimo molto dibattutto come vedo dai commenti in quanto il partito dei proprietari teme un utilizzo distorto dello strumento.

Leggi tutto: http://www.tasse-fisco.com/case/canone-affitto-minimo-accertamento-agenzia/12868/#ixzz3rpXA2jYn
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martedì 10 novembre 2015

Ecco le sentenze più importanti emesse nell'anno 2015. Prima parte.

Rassegna giurisprudenziale più rilevante in materia di condominio. Le sentenze emesse nell'anno 2015 – Prima parte –

Fonte http://www.condominioweb.com/ecco-le-sentenze-piu-importanti-emesse-nellanno.12211#ixzz3r6jrpx8z


1.La redazione del verbale assembleare: 1.1 Le fasi procedurali dell'assemblea di condominio un metodo collegiale; 1.2 La forma del verbale assembleare; 1.3 Il contenuto del verbale assembleare; 1.4 L'indicazione del nominativo degli intervenuti e i rispettivi millesimi.
2. La notifica degli atti diretti al condominio: 2.1 Luogo della notificazione dell'atto giudiziario; 2.2 Termine per la notifica e sanatoria; 2.3 Perfezionamento della notifica.
3. La legittimazione processuale: 3.1 Accertamento della natura condominiale del bene e conseguente rilascio; 3.1 Con riferimento al sofferto spoglio e al ripristino dello stato dei luoghi; 3.3 Con riferimento ai danni da infiltrazione d'acqua negli appartamenti in condominio; 3.4 Rimozione di tubature nelle parti comuni e inesistenza di servitù sulle stesse.
4) Intervento in causa e litisconsorzio: 4.1 Azioni a difesa della proprietà e chiamata in garanzia; 4.2 Spese giudiziali da liquidare in favore del terzo chiamato in causa; 4.3 Sull'estensione della domanda risarcitoria nei confronti del terzo chiamato in causa.
1. LA REDAZIONE DEL VERBALE ASSEMBLEARE
Le fasi procedurali dell'assemblea di condominio un metodo collegiale:
“Il metodo collegiale raffigura un procedimento che si sviluppa attraverso fasi distinte, configurate dallo svolgimento di diverse attività (la comunicazione dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, la costituzione, la discussione, la votazione, la verbalizzazione), tutte necessarie ai fini della validità dell'atto finale consistente nella delibera. In quanto riguarda la formazione della cosiddetta volontà unitaria ascritta a più persone, a garanzia della sua corretta formazione nei confronti di tutti i partecipanti, compresi coloro i quali sono rimasti in minoranza o che non sono intervenuti all'assemblea, la validità dell'atto finale esige la puntuale esecuzione di tutte le diverse fasi contemplate dal procedimento collegiale” (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/10/2015, n. 20786).
La forma del verbale assembleare:
“La redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma, che debbono essere osservate dall'assemblea, e che si pone sullo stesso piano delle altre formalità richieste dal procedimento ricordate sopra (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione etc.) e la cui inosservanza importa le medesime conseguenze: vale a dire, la impugnabilità della Delib., in quanto presa non in conformità alla legge (art. 1137 c.c.).- La redazione del verbale raffigura, dunque, un momento necessario dello svolgimento del procedimento collegiale, perchè il verbale costituisce il documento, che ufficialmente dimostra lo svolgimento delle attività prescritte. Dalla verbalizzazione risulta se l'assemblea sia stata o no ritualmente convocata, ovverosia se tutti i condomini siano stati o no avvisati; se a tutti i partecipanti sia stato o no comunicato l'ordine del giorno; se la costituzione sia stata considerata regolare o irregolare, per la presenza o il difetto delle maggioranze personali e reali prescritte; se vi sia stata o no discussione e, infine, se la proposta posta ai voti sia stata approvata o respinta e con quali maggioranze” (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/10/2015, n. 20786).
Il contenuto del verbale assembleare:
“In altri termini, il verbale è la narrazione dei fatti nei quali si concreta la storicità di un'azione, esso deve attestare o "fotografare" quanto avviene in assemblea; tuttavia, non incide sulla validità del verbale la mancata indicazione, in esso, di circostanze la cui ricognizione e rilevazione non ha proceduto l'assemblea stessa, nel corso dei suoi lavori, giacchè questa incompletezza non diminuisce la possibilità di controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte” (Cass. civ. Sez. II, 31/03/2015, n. 6552; Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/10/2015, n. 20786).
L'indicazione del nominativo degli intervenuti e i rispettivi millesimi:
“Il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei "quorum" prescritti dall'art. 1136 cod. civ., deve contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore, e senza che neppur infici l'adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell'assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti all'adunanza” (Cass. civ. Sez. II, 31/03/2015, n. 6552).
2. LA NOTIFICA DEGLI ATTI DIRETTI AL CONDOMINIO
Luogo della notificazione dell'atto giudiziario:
“La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un ufficio dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 02/09/2015, n. 17474).
Termine per la notifica e sanatoria:
“La nullità derivante dalla mancata osservanza del termine di venti giorni per la notificazione del decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio e della relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. è sanata, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., qualora il difensore del ricorrente depositi memoria e compaia in camera di consiglio, discutendo dell'ammissibilità e del merito del ricorso, dimostrando tali attività che la parte è stata in grado di difendersi nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio e del giusto processo” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 11/02/2015, n. 2726).
Perfezionamento della notifica:
"Relativamente al momento di verifica del rispetto dei termini di impugnazione, la giurisprudenza di legittimità, invece, si è gradatamente adeguata agli interventi della Corte costituzionale (cfr. in particolare: sent. n. 477/ 2002, sent. n. 28/2004 ed ord. n. 97/2004), che hanno reso "presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. " (cfr.: Corte Cost. ord. n. 28/2004) L'applicazione del principio non è valsa, tuttavia, a modificare il tradizionale indirizzo, secondo il quale l'esito negativo della notifica dell'impugnazione in luogo diverso dal domicilio effettivo del procuratore esercente l'attività nella circoscrizione, non può essere superato da una tardiva rinotifica, ma ha soltanto portato ad una rivalutazione degli argomenti sussidiari dell'imputabilità al notificante della notifica dell'atto ad un domicilio del procuratore diverso da quello effettivo (cfr.: Cass. civ., 21 giugno 2007, n. 14487; Cass. civ., sent. 1 luglio 2005, n. 14033)” (Trib. Palermo Sez. III, Sent., 26/06/2015).
3. LA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
Accertamento della natura condominiale del bene e conseguente rilascio:
“Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua frazione), è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso degli altri partecipanti” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 28/01/2015, n. 1650).
Con riferimento al sofferto spoglio e al ripristino dello stato dei luoghi:
“In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio è litisconsorte necessario non solo quando egli, nella disponibilità materiale o solo "in iure" del bene su cui debba incidere l'attività ripristinatoria, abbia manifestato adesione alla condotta già tenuta dall'autore dello spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per l'eliminazione degli effetti dell'illecito, ovvero, al contrario, abbia dichiarato la disponibilità all'attività di ripristino, ma anche nell'ipotesi in cui colui che agisca a tutela del suo possesso ignori la situazione di compossesso o di comproprietà, perché in tutte queste fattispecie anche il compossessore o comproprietario non autore della condotta di spoglio è destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria” (Cass. civ. Sez. Unite, 23/01/2015, n. 1238)
Con riferimento ai danni da infiltrazione d'acqua negli appartamenti in condominio:
“Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato, è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata - materialmente - direttamente al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma secondo cod. civ.. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore” (Trib. Aosta, Sent., 15/10/2015).
Rimozione di tubature nelle parti comuni e inesistenza di servitù sulle stesse:
“Sussiste la legittimazione passiva della convenuta rispetto all'azione di negatoria servitutis intentata dall'attore per ottenere la rimozione delle tubazioni ed altre opere nel muro comune, una volta che si individua nella società convenuta medesima il soggetto titolare di un fondo preteso dominante rispetto alla prospettata servitù” (Trib. Trento, Sent., 02/10/2015).
4. INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO
Azioni a difesa della proprietà e chiamata in garanzia:
“La parte che ha esercitato azione di garanzia per essere tenute indenne dalle conseguenze eventualmente negative alle quali sia esposta a causa di rivendica esercitata nei suoi confronti, non può limitarsi a fare valer il suo diritto di garanzia, proponendo solo domanda nei confronti del chiamato, ma deve necessariamente proporre difese che comportino l'accoglimento, anche nei suoi confronti, delle eccezioni ovvero domande spiegate dal suo dante causa, giacché con la domanda di garanzia la stessa mira alla conservazione del bene nella propria sfera e tende, anche in appello, alla riforma della pronuncia che oltre ad investire il capo relativo alla domanda di garanzia, attenga anche alla domanda principale di rivendica, dovendo dare la prova del suo diritto dominicale sulle porzioni in contestazione, per cui avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione anche detta statuizione” (Cass. civ. Sez. II, 15/10/2015, n. 20816).
Spese giudiziali da liquidare in favore del terzo chiamato in causa:
“Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo” (Trib. Milano Sez. V, Sent., 14/04/2015).
Sull'estensione della domanda risarcitoria nei confronti del terzo chiamato in causa:
“Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio” (Trib. Siena, Sent., 02/04/2015).
STUDIO LEGALE AVV. PAOLO ACCOTI
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Fonte http://www.condominioweb.com/ecco-le-sentenze-piu-importanti-emesse-nellanno.12211#ixzz3r6jY78WK
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domenica 8 novembre 2015

Bonus casa 2016, tutte le agevolazioni fiscali

La Legge di Stabilità 2016 ha prolungato, ancora una volta, le maxi detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, l’acquisto di arredi e l’efficientamento energetico, previste per la prima volta nel 2013 [1], e valide, grazie alla proroga, sino al 31 dicembre 2016.
In precedenza, il bonus fiscale sulla casariguardava le sole ristrutturazioni, con una detrazione del 36% dei costi dall’Irpef; dal 2013, invece, i bonus sono 3: bonus ristrutturazione, che prevede una detrazione del 50% sulle spese per gli interventi, bonus mobili, che prevede una detrazione del 50% del costo di arredi e grandi elettrodomestici (in caso di ristrutturazione dell’immobile), ed ecobonus, che prevede una detrazione del 65% dei costi per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica.

Novità bonus casa 2016
A questi benefici, si aggiungono, nel 2016:

– il bonus mobili giovani coppie, che è collegato non alla ristrutturazione, ma all’acquisto della prima casa per coppie, anche conviventi, in cui almeno un soggetto sia under 35; è prevista una detrazione del 50% dall’Irpef, anche in questo caso, ma con un tetto massimo di spesa raddoppiato, sino a 20.000 Euro;

– il bonus, al 65%, per adeguamenti e messa in sicurezza degli edifici, nelle zone a rischio sismico 1 e 2;

– gli interventi di efficientamento idrico.

Bonus ristrutturazioni 2016
La normativa stabilisce che i costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione sono detraibili al 50% dall’Irpef, in 10 quote annuali dello stesso importo, sino ad un limite massimo di 96.000 Euro. La detrazione, qualora non sia prorogata l’anno prossimo, o resa definitiva, scadrà il 31 dicembre 2016; in seguito, tornerà al vecchio ammontare del 36%.

Beneficiari Bonus Ristrutturazioni 2016
Possono fruire del bonus ristrutturazione:
– proprietari dell’immobile;
– conduttori dell’immobile (inquilini);
– nudi proprietari;
– usufruttuari;
– comodatari;
– familiari conviventi (purchè siano loro a sostenere le spese e risultino intestatari di bonifici e fatture).

Bonus ristrutturazioni 2016: interventi incentivati
Le opere agevolabili contemplano i lavori interni a immobili esistenti; nel dettaglio, deve trattarsi di interventi di:

– manutenzione ordinaria (solo perle parti comuni dell’edificio);

– manutenzione straordinaria;

– ristrutturazione edilizia;

– recupero e risanamento conservativo.

Sono detraibili non solo le spese necessarie all’esecuzione dei lavori, ma anche i costi di progettazione, le prestazioni professionaliinerenti, le perizie ed i sopralluoghi.
In particolare, le opere agevolate devono riferirsi alle seguenti componenti:

– impianto idraulico ed elettrico;
– inferriate fisse;
– soppalco;
– pareti interne ed esterne;
– scale ed ascensore;
– cablatura;
– porta blindata;
– impianto di allarme;
– allargamento porte e finestre;
– pavimentazione esterna;
– facciata ed intonaci esterni;
– canna fumaria;
– citofoni, videocitofoni e telecamere;
– caldaia, caloriferi e condizionatori;
– abbattimento delle barriere architettoniche;
– balconi e verande;
– box auto;
– contenimento dell’inquinamento acustico (isolamento).

Bonus ristrutturazioni 2016: adempimenti
Per accedere al bonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
– fattura relativa alle spese sostenute;
– bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione(che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario.
Per ottenere la detrazione è anche necessaria una dichiarazione di ristrutturazione da cui risulti una data di inizio lavori: può trattarsi di una comunicazione al Comune in cui è ubicato l’immobile, o di un titolo abilitativo comunale. Nel caso in cui l’intervento non ne contemplasse l’obbligatorietà, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà.

Eco Bonus 2016
L’Eco Bonus è un’agevolazione che consiste nella detrazione Irpef del 65% dei costi sostenuti per migliorare le prestazioni energetiche di un immobile; la detrazione, anche in questo caso, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, sino a un limite massimo di :

– 30.000 Euro, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;

– 60.000 Euro, per le opere di riqualificazione dell’involucro di edifici esistenti, e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico);

– 100.000 Euro, per gli interventi di riqualificazione energetica globale.

Di seguito, un elenco delle componenti a cui possono riferirsi le opere di efficientamento energetico:
– rivestimento termico alle porte d’ingresso e pannelli isolanti;
– pompe di calore e impianti geotermici;
– pavimento radiante;
– impianto solare termico.

Eco Bonus 2016: adempimenti
Per accedere all’Eco bonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

– fattura relativa alle spese sostenute;

– bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione(che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario.

Per gli interventi più notevoli, come la riqualificazione globale, la coibentazione dell’ involucro e l’, isolamento dell’edificio, deve essere trasmessa la seguente ulteriore documentazione all’Enea (Agenzia Nazionale per L’Efficienza Energetica):

– APE (attestato di prestazione energetica): deve essere redatto da un professionista abilitato e indipendente dalla ditta che esegue i lavori;

– Asseverazione : è la certificazione dei produttori necessaria per caldaie, finestre e infissi;

– Scheda informativa: è un documento che contiene i dati identificativi del soggetto, dell’immobile e la quantificazione del risparmio energetico conseguente all’intervento .

Bonus mobili 2016
I costi sostenuti per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici sono detraibili al 50% dall’Irpef, entro un limite massimo di spesa di 10.000 Euro, da ripartire in 10 rate di pari importo; il bonus è cumulabile col bonus ristrutturazione.
Per ottenere la detrazione è tuttavia necessaria una dichiarazione di ristrutturazione, cioè una comunicazione al Comune in cui è ubicato l’immobile, o un titolo abilitativo comunale, da cui risulti una data di inizio lavori. Nel caso in cui l’intervento non ne contemplasse l’obbligatorietà, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà.
Per il Bonus Mobili giovani coppie, la detrazione, come accennato, è slegata dalla ristrutturazione, ma spetta per il solo acquisto della prima casa: in questo caso, il tetto massimo di spesa è raddoppiato, con un importo pari a 20.000 Euro, sempre da ripartire in 10 rate.

Bonus arredi 2016: adempimenti
Per accedere al Bonus mobili 2016 è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
– fattura relative alle spese sostenute;
– bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione(che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario.

Bonus arredi 2016: i mobili compresi nell’agevolazione
Sono inclusi nel bonus i seguenti mobili:

– grandi elettrodomestici (frigorifero, congelatore, lavastoviglie, forno, lavatrice, asciugatrice, tutti di classe non inferiore alla A+, tranne il forno, per il quale è sufficiente la classe A);

– arredi di uso quotidiano(armadi, letti, sedie, tavoli, mensole, cassettiere…);

– componenti della cucina (basi, credenze, etc.) e mobili contenitori per il bagno.

Non è ancora chiaro se saranno compresi nel bonus 2016 i complementi d’arredo, tv, stereo e componenti high-tech, pertanto è necessario attendere una circolare esplicativa in merito.

Fonte dell'articolo www.laleggepertutti.it

venerdì 6 novembre 2015

Furto in abitazione e legittima difesa.


E' di attualità il tema della legittima difesa in occasione dell'intrusione di ladri all'interno della propria abitazione.
In certi frangenti non è davvero prevedibile la reazione di chi, magari svegliato di soprassalto nel cuore della notte, imbraccia il fucile da caccia e spara.
E' importante quindi capire quando l'utilizzo di un'arma è certamente lecito e quando invece non lo è e, in questo caso, quali sono le conseguenze della nostra reazione.
L'ambito normativo all'interno del quale ci si muove è quello delimitato dall'art 52 del codice penale il quale recita: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale  di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa [55].

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.


I punti chiave sono:
  • la necessità di difendersi, ovverosia l'impossibilità di fare diversamente ( ad esempio scappare oppure chiamare le forze dell'ordine...) 
  • il pericolo attuale: in altre parole un pericolo vero e presente non invece  un sospetto o una mera possibilità
  • l'offesa ingiusta: ad esempio non ci si difende legittimamente dalle forze dell'ordine che, legalmente, perquisiscono la nostra abitazione violando il domicilio. Si tratta certamente di un offesa ad un nostro diritto, ma non è anche ingiusta in quanto gli agenti stanno agendo secondo la legge.
  • la proporzione: ci si difende in maniera sufficiente a neutralizzare l'aggressore. Di fronte a una fionda maneggiata da un ragazzino a 10 metri di distanza non si può usare legittimamente il fucile o la balestra di precisione. Di fronte a un ubriaco barcollante il maestro cintura nera di karate non può dare sfoggio di tutte le sue tecniche di attacco e così via...
Quindi sparare a un ladro, introdottosi nel nostro appartamentocon in mano una pistola,  è molto probabilmente ritenuto legittimo anche se a dirlo dovrà per forza essere un giudice a fronte di un regolare processo. 
Alcuni vorrebbero una norma più elastica, tale da ricomprendere nella legittima difesa anche tutti quei comportamenti violenti volti a difendere la proprietà, come ad esempio nel caso in cui il ladro, disarmato, scappa con la refurtiva sotto braccio e io, dalla finestra della cucina, gli sparo alle spalle, a morte, con il mio fucile da caccia. Stando le cose come sono oggi in Italia,  quest'ultimo comportamento porterà ad una mia  incriminazione per omicidio.
La questione sorge dalla lettura della seconda parte della norma introdotta nel 2006: quella che fa riferimento all'art. 614 c.p. che a sua volta punisce la violazione di domicilio. Il legislatore in questo caso non ha fatto proprio un buon lavoro scrivendo una norma poco chiara e di difficile interpretazione. Infatti non si dice affatto che sparare in casa propria è lecito nei confronti del'intruso. Si dice che l'utilizzo di armi legittimamente detenute è sempre proporzionale all'offesa se 1) utilizzate nei confronti di intrusi, 2) ci sia pericolo per l'incolumità, 3) non ci sia desistenza da parte dell'intruso. Il ladro posa armi e refurtiva e si da alla fuga? Se gli spari rischi il carcere. Oppure si tratta di un minore disarmato chiaramente incapace di offendere qualcuno o anche un ladro di automobili che, scoperto, si da alla fuga con il mezzo rubato. In questi ultimi casi manca il requisito della messa in pericolo del'incolumità personale per cui l'utilizzo delle armi non è considerato automaticamente proporzionale e legittimo. Si proverà a dimostrarlo in sede processuale, ma gli esiti dipenderanno dai singoli avvenimenti.
Comunque la si pensi, giusto o non giusto sparare per difendere i propri oggetti, oggi, in Italia, è considerato un reato a volte più grave del furto stesso.
Attenzione quindi per farsi ragione da soli serve un intervento normativo volto a trasformare radicalmente l'istituto della legittima difesa: fino ad allora sparare al ladro può provocare danni peggiori del furto stesso.

Dott. Davide Bianchini





Per l'ampliamento di una veranda e violazione delle norme sulle distanze decide il giudice ordinario

La Corte di Cassazione che ribadisce un principio già noto in giurisprudenza e cioè quello della competenza del giudice ordinario quando la controversia abbia ad oggetto la violazione di norme che prescrivono le distanze fra costruzioni ed il rispetto dei confini, ribadendo che nessuna rilevanza può avere nell'ambito del giudizio ordinario la presunta illegittimità della concessione edilizia rispetto alla quale il giudice ordinario può solo provvedere alla disapplicazione del provvedimento amministrativo che, è bene ricordare, può essere dichiarato illegittimo ed annullato esclusivamente dal giudice amministrativo.
In un complesso di villette a schiera i proprietari di alcune villette chiamano in giudizio un loro confinante che, ampliando una veranda e trasformandola in cucinaviola le distanze previste dal regolamento edilizio comunale deturpando l'aspetto architettonico anche delle villette confinanti. Gli attori, nel giudizio di primo grado, chiedono la demolizione di tale veranda ed il risarcimento dei danni patiti. In primo grado il Tribunale respinge le loro richieste, ma impugnata la sentenza, la Corte d'appello condanna gli originari convenuti alla demolizione del vano realizzato ( cucina) in sostituzione delle piccola veranda esistente.
Questi ultimi, però, non condividendo le motivazioni della sentenza di secondo grado ricorrono in Cassazione sostenendo: di aver provveduto alla realizzazione di tale ampliamento in virtù di concessione edilizia regolarmente ottenuta, ribadendo che i confinanti avrebbero solo potuto impugnare tale provvedimento dinanzi al giudice amministrativo.
I ricorrenti deducono, in primo luogo, che il Comune aveva autorizzato la realizzazione del complesso edilizio secondo un piano di lottizzazione con disposizione plano volumetrica derogatoria delle norme del regolamento edilizio, ribadendo che in tale contesto non trova applicazione il regolamento edilizio e che l'ampliamento realizzato non mutava la natura accessoria dell'originario manufatto ( veranda). => Opere modificative del decoro architettonico dell'edificio: la trasformazione di un balcone in veranda.
Secondo i giudici tale impostazione non può essere condivisa ed il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni. A parere degli Ermellini “le previsioni contenute in un piano di lottizzazione e nei progetti esecutivi ad esso allegati con le quali si deroga alle distanze legali fra le costruzioni danno vita alla costituzione di diritti rispettivamente a favore e contro a ciascuno dei lotti del comprensorio e ne vincolano gli acquirenti”. In altre parole, quindi, una volta realizzato il complesso nel rispetto del piano di lottizzazione che prevede una deroga alle distanze legali, non è possibile successivamente ampliare i singoli fabbricati avvalendosi quelle regole derogatorie del piano di lottizzazione sottoposte alla condizione del rispetto delle volumetrie preesistenti.
Per tali ragioni, la variazione delle originarie dimensioni dell'edificio (nel caso di specie la veranda è stata trasformata in un vano cucina di ben 21 mq) comporta che la nuova costruzione rispetti le norme sulle distanze vigenti al momento della sua realizzazione, ed i ricorrenti non possono più invocare le disposizioni derogatorie previste dal piano di lottizzazione.
Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione attraverso il quale i ricorrenti deducono che l'ampliamento era stato realizzato in base ad una concessione edilizia che i confinanti avrebbero potuto impugnare dinanzi al giudice amministrativo, senza chiedere al giudice ordinario di disapplicare tale atto la risposta della Cassazione è chiara.
Infatti la sentenza in commento a tal riguardo puntualizza che “le controversie tra proprietari di fabbricati relative all'osservanza di norme che prescrivono distanze fra le costruzioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che alcuna rilevanza assuma il rilascio del titolo abilitativo all'attività costruttiva, la cui legittimità può essere valutata “incidenter tantum” dal giudice ordinario attraverso l'esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo.” ( Cass. Sez. Un., 13673/2014).
A tal proposito, puntualizza rigorosamente la sentenza in commento, se è vero che il giudice amministrativo deve essere investito della domanda di annullamento della licenza di costruire, tale scelta tuttavia non può impedire l'esercizio dell'azione civilistica intrapresa dal vicino per far rispettare la normativa in tema di distanze previste tanto dal codice civile quanto dagli strumenti urbanistici.
In pratica, quindi, l'azione intrapresa dinanzi al giudice ordinario non può essere subordinata in alcun modo all'annullamento dell'atto concessorio.
La Cassazione conferma della sentenza della Corte d'appello che aveva condannato gli originari convenuti alla demolizione dell'ampliamento realizzato ed al risarcimento dei confinanti oltre al pagamento delle spese di giudizio.


Fonte http://www.condominioweb.com/ampliamento-veranda-e-violazioni-distanze-decide-il-giudice-ordinario.12190#ixzz3qhH1XMc7
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