venerdì 19 ottobre 2012

Mediazione e condominio





Dal marzo scorso anche la maggior parte (non tutte!) delle liti condominiali, prima di essere conosciute dal giudice, devono obbligatoriamente passare per la mediazione ossia, in parole povere, un incontro fra i condomini litiganti e un mediatore professionista all'interno di strutture come ad esempio la Camera di Commercio di Padova. Il mediatore, che non è un giudice, proverà a comporre la situazione cercando un compromesso anche non basandosi sulla legge: proverà ad usare buon senso e l'equità. Se il tentativo non riesce si potrà passare al giudice. La logica che ha spinto a introdurre questo istituto nel nostro ordinamento è basata sul tentativo di abbassare il numero di contenziosi che ogni anno arrivano in tribunale. Importante per un amministratore è conoscere i meccanismi e i luoghi della mediazione così da poter indirizzare nella maniera più opportuna i condomini in conflitto. L'uso della mediazione non appartiene alla nostra tradizione e a 2 anni dalla sua introduzione in Italia stenta a dare i risultati sperati. Tuttavia è uno strumento economico e dalle altissime potenzialità, l'auspicio è che, con l'aiuto di professionisti preparati e liberi da vincoli mentali, possa pian piano crescere e diventare sempre più efficace.
Tratto da un articolo del Sole 24 ore ( link all'articolo completo )

Tecnicamente, il tentativo obbligatorio di mediazione è una «condizione di procedibilità della domanda giudiziale». Cioè, un passaggio indispensabile per poter avviare il processo. È ragionevole aspettarsi, quindi, che nei casi dubbi gli avvocati scelgano di iniziare comunque il procedimento di conciliazione – magari in contemporanea con la citazione o il ricorso – se non altro per evitare che la controparte o il giudice sollevino l'eccezione alla prima udienza. Del resto, lo stesso ministero della Giustizia rileva che la mediazione può essere svolta "in parallelo" rispetto al processo ordinario e senza rallentarlo: l'iter per la composizione amichevole si chiude al massimo in quattro mesi, che di solito sono a malapena sufficienti a fissare il primo incontro dal giudice.
Questa possibilità dovrebbe scoraggiare sul nascere anche alcuni percolosi escamotage. In condominio, ad esempio, potrebbe esserci la tentazione di chiedere la sospensione cautelare di una delibera anziché impugnarla, così da rinviare l'obbligo di mediazione a un momento in cui la lite è già matura e più difficilmente componibie. Una semplice analisi costi-benefici, però, consiglierà ai professionisti di limitare le sospensive ai casi in cui servono davvero.
Soluzioni per equità
Davanti al mediatore non è necessaria l'assistenza di un legale, ma in molti casi i cittadini vi arriveranno dopo essere passati per lo studio del proprio avvocato di fiducia.

Le spese per l'accesso alla conciliazione obbligatoria – poco più di 100 euro per liti fino a 5mila euro di valore – non dovrebbero scoraggiare il ricorso al nuovo strumento. Affinché l'iter si chiuda con un accordo, però, sarà fondamentale che si faccia un passo in più, sfruttando a pieno la logica "equitativa" che ispira questo istituto.

Pochi ragionamenti in punta di diritto, insomma, e molto pragmatismo, che potrebbe rivelarsi decisivo in tante beghe condominiali di scarso valore o in tanti piccoli incidenti automobilistici senza danni alle persone. I repertori della Cassazione raccontano tuttora di cause sul riparto del costo per la riparazione dei balconi o sul risarcimento di un danno al paraurti, in cui l'importo in ballo è di gran lunga inferiore alle spese del giudizio.