martedì 26 novembre 2013

La video-sorveglianza nel condominio non viola la privacy e costituisce "spesa urgente"

La Cassazione, con la sentenza n. 71 del 03/01/2013, ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla video-sorveglianza, ma il problema resta complesso per le sue implicazioni riguardo ad una gestione sistematica dell'argomento.
In primo luogo la questione, sotto il profilo della riservatezza, è stata oggetto di numerose previsioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali; secondo il Garante (autorità amministrativa) che si è espresso con ilprovvedimento del 08/04/2010, il cittadino può sorvegliare ambiti meramente privati, purché detta sorveglianza non vada ad interessare spazi comuni; in questa diversa ipotesi si applica il codice sul trattamento dei dati, che richiede maggiori cautele, tra le quali la limitazione temporale nella conservazione delle immagini, adeguata informativa a terzi e la presenza di effettivi motivi di sicurezza (ad esempio l'essersi verificati fatti dannosi precedenti).
Dal punto di vista giurisprudenziale, peraltro, sussiste contrasto  sul fatto che la video-sorveglianza possa essere annoverata tra le spese condominiali, atteso che la giurisprudenza di merito aveva oscillato sulla validità o meno di delibere assembleari istitutive di servizi di sorveglianza e guardianaggio, in quanto relative alla tutela non tanto delle parti comuni, quanto dei beni privati, conservati in unità immobiliari private.
La recente pronuncia della Cassazione arriva ad affermare non solo la legittimità dell'impianto di video-sorveglianza, implicitamente ammettendo  la sua natura condominiale, ma stabilendo che si tratta di spesa “urgente”ai sensi dell'art. 1134 c.c., tanto che il condomino che l'abbia sostenuta da solo ha diritto al rimborso. La stessa decisione ha stabilito che il sistema di video-sorveglianza su parti condominiali non integra il reato di illecita interferenza nella vita privata (art. 615 bis c.p.) atteso che le aree e gli spazi condominiali non possono annoverarsi tra quelli coperti dalla norma, non costituendo “dimora” ma frequentati da un numero indeterminato di persone.
A mettere ordine dovrebbe intervenire, dal 18/06/2013, data in cui entrerà in vigore, la nuova normativa sul condominio negli edifici (L. 11/12/2012 n. 220) che espressamente disciplina la predisposizione di impianti di video-sorveglianza nel condominio.
L'art. 1122 ter del Codice Civile, così come integrato dalla nuova legge, consente all'assemblea di predisporre impianti di video-sorveglianza delle parti comuni con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti la metà della proprietà).
I problemi, peraltro, non sono del tutto risolti; in primo luogo, in presenza di due confliggenti orientamenti nel considerare la video-sorveglianza quale servizio condominiale o privato, alla norma deve essere attribuita portata anche interpretativa, per cui dovrebbe essere applicabile anche alle fattispecie già esistenti ed alle controversie già pendenti quale “ius superveniens” atteso che se si qualifica un servizio quale “condominiale” oggi,   doveva essere considerato tale anche in passato.
Inoltre, la circostanza che la nuova normativa disciplini la materia sotto il profilo meramente economico, imponendo alla minoranza contraria un costo  a favore della comunità condominiale, non può comportare una limitazione al diritto alla riservatezza nei confronti dei contrari, né possono considerarsi derogabili tutte le cautele previste dal Garante; in altri termini, pur diventando sempre possibile prevedere il sistema di video-sorveglianza (oggi ammesso per legge), anche in assenza di precedenti fatti criminosi, il diritto deve essere contemperato con le esigenze di riservatezza dei condomini e dei terzi e, pertanto, dovranno ancora essere osservate le raccomandazioni del Garante.  

Avv. Paolo Gatto
Avvocato 

www.slpg.it

giovedì 21 novembre 2013

Regolamento e sanzioni, è l'assemblea a decidere

Articolo di Vittorio Fusco del 19 noivembre 2013
Le sanzioni ecomnomiche, quelle vere, entrano in condominio. L'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile è stato modificato dall'articolo 14 della legge 11 dicembre 2012 n.220 n.220/2012 (la riforma del condominio) e per effetto della novella legislativa le sanzioni per le infrazioni al regolamento di condominio sono state elevate, prevedendo il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800.
Ciò, se da un lato appare come un segnale di apertura verso soluzioni stragiudiziali, ripropone il sempre dibattuto tema della concreta modalità applicativa della norma in esame.
In passato, sia la dottrina che la giurisprudenza propendevano nell'accordare all'amministratore di condominio il potere di irrogare le sanzioni pecuniarie per le violazioni del regolamento condominiale (anche se di fatto il limite irrisorio della sanzione prima della riforma aveva fatto cadere in desuetudine la pratica), ma l'attuale riforma pare presagire una inversione di tendenza.
Infatti, la nuova formulazione dell'art. 1130 c.c. sembra riservare all'assemblea l'irrogazione della sanzione pecuniaria, non sostanziandosi tale prerogativa in una mera verifica dell'osservanza del regolamento di condominio.
La sanzione condominiale si sostanzierebbe quindi in una multa inflitta dall'assemblea al condomino responsabile della violazione. Detta multa, poi, dovrebbe essere inserita nel consuntivo delle spese condominiali, come onere specifico posto a carico del condomino interessato che risulterà obbligato a pagarla come spesa condominiale di sua competenza.
Comunque, benché tutto possa sembrare chiaro ed immune da dubbi, trattandosi di un ambito in cui non esiste una prassi consolidata, quella delle sanzioni condominiali è destinata ad essere una problematica ancora dibattuta.

mercoledì 13 novembre 2013

Quando la musica diventa rumore e disturba i condomini

www.condominioweb.com 12/11/2013Avv. Mauro Blonda

Il riposo non ha orari. Al di là dei gusti e delle preferenze musicali non a tutti può far piacere avere un provetto Beethoven come vicino di casa: non è infatti scontato che il suono di un pianoforte sia di gradevole compagnia per tutti e soprattutto non è scontato che chiunque lo voglia ascoltare, potendo invece questo risultare molesto, indipendentemente dall’orario in cui il vicino ci dedichi un concerto. 
 
È questo il principio sancito in sintesi dalla Cassazione in una recentissima pronuncia con la quale è tornata a ribadire l’importanza del “riposo delle persone”, concetto cardine e bene tutelato dal reato contravvenzionale previsto dall’art. 659 del cod. pen.: la prima sezione penale del Supremo Collegio, infatti, nella sentenza n. 44916 del 07/11/2013 ha confermato quanto già chiarito in passato, ossia che “il disturbo delle persone ha rilevanza penale anche se consumato nelle ore pomeridiane”. 
 
Invero il reato di cui all’art. 659 cod. pen. è consumato anche se il rumore molesto non giunga nelle ore notturne, “poiché per riposo non deve intendersi esclusivamente il sonno notturno, ma anche il riposo in senso lato che può essere costituito da una pausa del lavoro o, semplicemente, dall'ozio, realizzabile pure in ore diurne” (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 1005 del 12/01/1996): quindi, “ la circostanza della produzione di rumori solo di giorno non può escludere la potenzialità degli stessi ad arrecare disturbi al riposo delle personez” (Cass. Pen. 1005/1996). 
 
Anche la musica può essere un disturbo se supera la “normale tollerabilità”. Chiarito come le diffusioni acustiche assumano rilevanza penale indipendentemente dall’orario in cui vengono propagate è necessario puntualizzare che anche il suono di per sé soave ed elegante di un pianoforte può costituire molestia, ove sia questo ad impedire il riposo delle persone, superando la “normale tollerabilità”, diventando così potenzialmente dannoso per un numero più o meno ampio di persone: è quanto avviene ad esempio nel caso di esercizi costanti e sistematici al pianoforte ripetuti quotidianamente anche per sette ore al giorno (Cass. Pen., Sez. VI, sent. del 07/12/1979). 
 
L’elemento chiave per determinare se un dato rumore sia o meno molesto è quindi quello della “normale tollerabilità”, concetto che esula dalla percezione soggettiva che uno o più individui fanno di un determinato rumore e che va valutato caso per caso mediante, ove necessario, l’ausilio di strumenti di misura che determino, ad esempio, se le irradiazioni sonore in esame superino la media di rumore cui gli abitanti di una determinata zona sono usualmente esposti. 
 
Per stabilire se l'uso di uno strumento sonoro superi il limite della normale tollerabilità non basta quindi che esso risulti fastidioso per una o più persone ma occorre procedere ad un rigoroso accertamento tecnico, con la valutazione globale delle circostanze che accompagnano le irradiazioni acustiche nella specifica situazione di tempo e di luogo, non essendo sufficiente l'apprezzamento delle sensazioni e delle reazioni prodotte in alcuni soggetti, escussi come testi. (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 9461 del 22/06/1994). 
 
La “normale tollerabilità”. Particolare importanza riveste quindi il concetto della “normale tollerabilità”, richiamato anche dal codice civile (il cui art. 844 impone l’accettazione di quelle immissioni, anche sonore, provenienti dal fondo vicino che non superino, appunto la normale tollerabilità), elemento chiave per determinare se un rumore o un suono che stanno disturbando il riposo sia molesto e rientri nella fattispecie di cui all’art. 659 cod. pen. o meno. 
 
Non è semplice dare una definizione precisa e standard ad un concetto così soggettivo, al di là del tentativo di disciplinarlo compiuto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, col quale, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 26/10/1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), si è appunto cercato di stabilire dei livelli massimi di tollerabilità per le emissioni e le immissioni sonore: quello che conta dal punto di vista penale è non è tanto che i rumori superino la normale tollerabilità quanto la loro potenzialità offensiva, ossia che essi abbiano la capacità di disturbare la quiete ed il riposo di più soggetti. 
 
Ciò rende meno importante il concetto di tollerabilità potendo essere penalmente irrilevante un rumore seppur superi la normale tollerabilità: si pensi, su tutte, al caso di suoni emessi non nelle ore di riposo. I cani ed il loro (non) diritto ad abbaiare. Un cenno particolare merita inoltre un’altra fonte di frequentissime discussioni tra vicini, toccata anch’essa dall’accennata sentenza del 7 novembre della Corte di Cassazione: l’abbaiare dei cani. 
 
I supremi Giudici hanno infatti confermato come siano penalmente responsabili, sempre per il reato di cui all’art. 659 cod. pen., i padroni di un cane per il suo abbaiare ove questo assuma contorni molestia, ossia dove per petulanza e frequenza finisca per ledere il diritto al riposo ed alla quiete dei vicini di casa. Nella sentenza in parola si ricorda come questo principio fosse già stato sancito in una precedente pronuncia della Cassazione che nel 2001 ebbe infatti modo di affermare che “ rispondono del reato di cui all'art. 659 comma 1 c.p. un uomo e una donna che non impediscono il molesto abbaiare, anche in ore notturne, di due cani di loro proprietà, custoditi nel cortile di un edificio condominiale” (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. del 19/04/2001). 
 
Non esiste un diritto esistenziale del cane ad abbaiare, quindi (come aveva sostenuto, ricorrendo per Cassazione, l’imputato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 659 cod. pen.), o per lo meno se questo diritto esiste esso non può prevalere su quello altrui di riposare e godere a tal fine della normale quiete dei luoghi.

Condominio Web
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giovedì 7 novembre 2013

Stalking condominiale:

Stalking condominiale: la versione camaleontica del delitto di atti persecutori
Cassazione penale , sez. V, sentenza 26.09.2013 n° 39933 (Carmelo Minnella)
Reiterati atti di molestia, commessi in danno del fratello, realizzatisi insozzando quasi quotidianamente l'abitazione ed il cortile di proprietà di quest'ultimo gettandovi rifiuti di ogni genere, cagionandogli in tal modo un perdurante e grave stato d'ansia e il fondato pericolo per l'incolumità, al punto che la persona offesa si trasferiva altrove per alcuni periodi e rinunciava a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi, rientrano nel paradigma normativo del delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.
Questo il principio sancito dalla V sezione penale Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 26 settembre 2013, n. 39933.
1. Il condominio quale locus commissi delicti
Il condominio diventa spesso luogo fisico nel quale, da semplici dissidi e contrasti, si entra nell’area del penalmente rilevante quando vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.
Si può trattare di condotte istantanee, come nel caso di ingiurie, se la convivenza tra condomini scatena un conflitto verbale nel quale si proferiscono espressioni offensive della reputazione[1], salvo che le stesse siano scriminate dalla presenza di una causa di giustificazione[2].
Anche l’amministratore di condominio è spesso vittima di condotte ingiuriose o diffamatorie dei condomini profferite o nel corso dell’assemblea o in scritti affissi nelle aree condominiali o indirizzati direttamente all’amministratore[3].
Tuttavia anche l’amministratore di condominio può incorrere nel delitto di diffamazione nei confronti dei condomini nella sua attività di gestione condominiale. A quest’ultimo riguardo, la Suprema Corte ha confermato la sussistenza del reato di diffamazione, previsto dall’articolo 595 c.p., nel comportamento tenuto da un amministratore che affigge nell’atrio del condominio un avviso di imminente distacco della fornitura idrica della società di acquedotto municipale a seguito della presunta persistenza del debito di alcuni condomini espressamente indicati, e ritiene che detta condotta non possa dirsi discriminata ai sensi dell’art. 51 c.p.[4].
Talvolta le molestie condominiali possono inquadrarsi nel paradigma normativo dell’art. 674 c.p. che punisce il getto pericoloso di cose, atte a offendere o imbrattare o molestare persone. Di recente, in proposito, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna reato di cui agli artt. 81 cpv e 674 c.p. per avere l’agente arrecato molestie ad una condomina in quanto, abitante nello stesso stabile, aveva gettato nel piano sottostante ove si trovava l'appartamento di quest’ultima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina (Cass. pen., sez. III, sentenza 7 febbraio–11 aprile 2013, n. 16459).
Andando alle condotte che si avvicinano al delitto di atti persecutori, talvolta viene contestato ai condomini il reato contravvenzionale continuato di molestie continuate ex artt. 81 e 660 c.p., per petulanza, in danno dei vicini. Per citare uno degli ultimi casi portati dinanzi ai giudici di legittimità una coppia di coniugi, a causa di precedenti dissapori con il sottostante titolare di un panificio avevano posto in essere atti di disturbo e molestia alle normali attività del negozio, versando grandi quantità di acqua dal piano soprastante proprio davanti all’entrata del panificio, spesso proprio quando giungevano clienti. Inoltre avevano costretto il negoziante a subire altre molestie, quali il getto di foglie, rami e altri materiali di scarto sempre dal piano superiore occupato dalla famiglia degli imputati, in prossimità dell’entrata del panificio, così da diminuirne l’immagine, il decoro e l’igiene. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 660 c.p. statuendo che la decisione impugnata «ha anche dato atto, in modo adeguato, dei tratti caratteristici della condotta petulante, evidenziandone la sussistenza nel caso in esame. Gli episodi di molestia sono stati plurimi, come riferito dalla persona offesa, sì che corretto appare il richiamo applicativo, in favore degli imputati, dell’istituto della continuazione» (Cass. pen., sez. I, 14 febbraio–14 marzo 2013, n. 11998).
Stessa condanna per molestie continuate ai danni di un condomino che in più occasioni ha arrecato molestie ad altra coppia di coniugi, suoi vicini di casa, posizionandosi su di un terrazzo posto a brevissima distanza dall’appartamento abitato dai predetti, scrutando in continuazione all’interno di esso, che aveva cinque finestre prospicienti su detto terrazzo, in tal modo costringendo le parti offese a tirare i tendaggi ed ad accendere la luce anche in pieno giorno per proteggersi dalla sua intrusione; per avere altresì fatto gesti con la bocca e con le mani a titolo beffardo, in tal modo arrecando fastidio alle parti offese, da lui altresì apostrofate con frasi irridenti, sghignazzi e fischi, quando erano da lui incontrate sulle scale dell’edificio ovvero sulla pubblica via (Cass. pen., sez. I, 8 marzo-15 aprile 2011, n. 15450)[5].
2. Dalle molestie agli atti persecutori
Una coeva sentenza a quella in commento, la n. 39197 del 24 settembre 2013, ha stabilito che risponde di molestie ex art. 660 c.p. il vicino che cova rancore e che lava le scale condominiali con il detersivo che causa allergia all'altro condomino. Nel caso di specie, è sta condannata una signora dispettosa ad un'ammenda, alle spese processuali e mille euro alla cassa delle ammende: risultano «biasimevoli» i motivi di chi si vendica per una vecchia lite usando sostanze irritanti
Dispetti frequenti nei condomini italiani che possono costare una condanna penale come per esempio il “vizio” di pulire il pianerottolo e la parte di scale dell’edificio di pertinenza con detersivi che causano allergia alla vicina, specie se ciò è fatto per vendicarsi di vecchi rancori risalenti a una lite arrivata in tribunale. Ed è così che la Cassazione penale con la sentenza 39197/13, relativamente ad un accadimento curioso ma frequente, ha condannato all’ammenda di 100 euro, oltre al pagamento di mille euro alla cassa delle ammende e delle spese processuali alla parte civile.
I giudici della prima sezione penale della Suprema Corte nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla vicina con la mania delle pulizie hanno ritenuto sussistenti i «biasimevoli motivi» stabiliti dall’articolo 660 c.p.: i detersivi usati risultano insopportabili per la vicina, tanto da causarle reazioni allergiche nonostante fosse stato richiesto di utilizzare prodotti meno irritanti, tanto che due testimoni della parte civile avevano confermato tale richiesta. A nulla vale il tentativo di tirare in ballo l’impresa di pulizia poiché il vizio di lavare il pianerottolo non è altro che un dispetto per dar fastidio alla vicina: circostanza confermata dal rancore dovuto a una serie di liti condominiali sfociate finite nelle aule di tribunale.
Quando si passa dalle molestie allo stalking condominiale? Qualora, dopo una prima serie di condotte qualificabili come mere azioni di molestia o disturbo a danno di condomini, integranti la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., le azioni persecutorie hanno assunto le caratteristiche di quelle astrattamente previste dall’art. 612-bis c.p., poiché l’indagato ha volontariamente proseguito nella propria sistematica azione di molestia e disturbo, nonostante le numerose lamentele dei condomini e, per chi ha tentato di opporsi, è scattata la reazione minacciosa, diretta a questo o quel condomino, a volte a tutti indistintamente, comunque sempre con urla tali da farsi ben sentire da tutti, esternando, con assoluta sfrontatezza, il proprio programma criminoso, volto a intimidire e creare un clima di ansia e di paura, all’interno dell’edificio, nelle persone che vi abitano. Ciò quanto stabilito Tribunale di Padova, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ordinanza 15 febbraio 2013, n. 1222, che applicata all’indagato la misura del divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p. per scongiurare il concreto rischio di reiterazione di reati della stessa specie o di commissione di delitti anche più gravi.
3. Riconduzione dello stalking condominiale all’interno della non tassativa formulazione dell’art. 612-bis c.p.
Stalking condominiale è la «terminologia con la quale si indicano le sistematiche vessazioni ed i soprusi subiti da un soggetto per opera di un condomino. Talvolta le attenzioni moleste sono rivolte nei confronti dell’amministratore, il quale polarizza le tensioni che si creano nell’ambito del “microcosmo” condominio»[6].
Spesso, atti definibili come persecutori sono posti in essere da vicini di casa, con un insieme di condotte che travalicano le semplici molestie, ma si connotano per un più profondo disegno persecutorio. Anche nello stalking condominiale le varie condotte persecutorie e moleste si succedono nel tempo, acutizzandosi in alcuni momenti (ad esempio alle reazioni legali e giudiziarie di alcuni), denunce per rumori molesti, minacce) oppure utilizzando (e abusando) delle azioni legali proprio per infastidire gli altri, dopo averne provocato le reazioni[7].
Occorreva allora verificare la sussumibilità delle condotte di stalking condominiale nel delitto di atti persecutori (612-bis c.p.), introdotto dall’art. 7 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38)[8], il quale punisce «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».
La non tassativa formulazione della fattispecie incriminatrice e dei suoi elementi costitutivi affida al Giudice l’ingrato compito di tracciare il perimetro applicativo dell’art. 612-bis c.p. Questi si dovrà muovere all’interno di una discrezionalità molto ampia lasciatagli dal legislatore che ha previsto una fattispecie di reato non sufficientemente determinata e al limite di una possibile lesione del principio di legalità di cui all’art. 25 Cost. sul corollario del principio nullum crimen, nulla poena sine lege certa.
Nella descrizione del delitto di atti persecutori, infatti, sia la condotta che gli eventi presentano notevole deficit di tassatività in quanto, lungi dal connotarsi in senso naturalistico, risultano «soggettivizzati» concernendo gli effetti la salute della vittima provocati dalle condotte incriminate, con conseguente difficoltà per il giudice di determinare il risultato fenomenologicamente separabile dall’azione e a questa legata in base ad un nesso di causalità[9].
La difficoltà di accertare gli eventi lesivi degli atti persecutori ha notevoli riflessi sul piano dell’elemento soggettivo del reato. Se, infatti, la Suprema Corte, definisce il dolo generico del delitto de quo come il «rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati»[10], diviene difficile all’agente individuare la realizzazione di un evento non sufficientemente determinato dal legislatore.
L’incertezza nella verifica processuale degli eventi alternativi previsti nella norma incriminatrice comporta che l’accertamento dell’evento lesivo venga riferito alla «reiterazione» degli atti di molestia o minaccia e le modalità di realizzazione delle condotte persecutorie[11]. Infatti, in assenza dei criteri oggettivi capaci di determinare gli eventi conseguenza degli atti persecutori, la dimostrazione della realizzazione dell’evento viene legata alla reiterazione e alle modalità delle condotte che si succedono nel tempo. La «reiterazione», ossia la necessità di realizzazione di una pluralità di comportamenti tipici, diventa l’elemento centrale per delimitare il fatto e la realizzazione dell’evento lesivo.
Invero, il requisito della reiterazione degli atti di molestia o minaccia dovrebbe essere ricostruito alla luce degli eventi tipici che la norma richiede in relazione ai quali gli atti di aggressione devono presentare un grado di invasività nella vita della vittima da determinare uno stravolgimento psichico e della stessa organizzazione della quotidianità, «compatibile solo con condotte caratterizzate da costanza, permanenza, imponenza tali da costituire un vero e proprio impedimento alle sue normali abitudini di vita»[12]. Invece, per la Suprema Corte anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis c.p., se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita[13]. Tale conclusione lascia perplessi in quanto sembra difficile che con due soli atti di minaccia o molestia si possa arrivare a tali conseguenze, con il conseguente rischio di ampliare eccessivamente l’area del penalmente rilevante degli atti persecutori, anticipandone la soglia della punibilità prima dell’effettiva realizzazione dell’evento.
In definitiva, come ben sottolineato dalla giurisprudenza di merito, «sebbene la Cassazione abbia precisato, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., che anche solo due condotte di minaccia o molestie siano sufficienti per la consumazione del reato, appare evidente che l’uso normativo dell’aggettivo “reiterate” implichi sicuramente condotte non sporadiche e frequenti nel tempo; in altre parole, la serialità appare evidentemente un requisito essenziale all’incriminazione, non comprendendosi, altrimenti, la differenza tra il reato continuato di molestie di cui all’art. 612 c.p. e quello di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.»[14].
Di diverso avviso la Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 612-bis c.p., sollevata in relazione, tra gli altri, all'art. 25 comma 2, cost., in quanto la disposizione normativa espressa nell'art. 612-bis c.p., delinea esaurientemente la fattispecie incriminatrice in tutte le sue componenti essenziali, giacchè il fatto costitutivo del reato assume i connotati dell'antigiuridicità attraverso la realizzazione reiterata di condotte, che, sia pure non definibili preventivamente stante le diverse modalità con cui può concretamente atteggiarsi l'aggressione al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, non risultano assolutamente indeterminate, ma, anzi, sono fatte oggetto da parte del legislatore di un elevato grado di determinatezza, dovendo consistere non in generiche minacce e molestie, ma solo in quelle che assumono una gravità tale da cagionare nella vittima uno degli eventi alternativamente previsti dalla stessa disposizione normativa, vale a dire "un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie condizioni di vita”[15].
4. Il riconoscimento della Suprema Corte dello stalking condominiale
All’interno di questo (ampio) spazio interpretativo lasciato dalla non determinata formulazione dell’art. 612-bis c.p. la Suprema Corte ha coniato la punibilità del c.d. stalking condominiale. In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto sussumibili nella figura criminosa descritta nell’art. 612-bis c.p. le condotte di minaccia e molestie ripetute indistintamente a danno tutti i soggetti facenti parte di un condominio in maniera tale da provocare agli stessi uno stato di ansia[16].
I giudici di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da un condomino, con una forte sindrome maniacale, condannato per il delitto di atti persecutori nei gradi di merito, hanno precisato che ai fini del riconoscimento del reato in oggetto, «la lettera “minaccia o molesta taluno” non implica che ogni atto costitutivo della condotta criminosa dell'art. 612-bis c.p. debba avere ad oggetto la stessa persona. Difatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia. Si pensi al caso di colui che minacci d'abitudine qualsiasi persona attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per recarsi ai lavoro. La minaccia in tal caso assorbe bensì la molestia nei confronti della persona cui è rivolta, ma non la molestia arrecata alle altre persone presenti. Perciò può essere decisivo ai fini dell’art. 612-bis, che in diversa occasione altra persona, già molestata, sia oggetto diretto di nuova molestia da parte dell'agente».
È dunque ineludibile – concludono gli ermellini – l'implicazione che l'offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi per se ogni altra che faccia parte dello stesso genere. E se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionale destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all'evidenza il turbamento di entrambe. Nella specie la molestia ed ancor più la minaccia, viepiù se accentuata da costrizione, è dimostrata rivolta occasionalmente per la stessa ragione a ciascuna delle persone offese, come ritenuto, al di là del rapporto di famiglia previsto dalla norma.
In definitiva, poiché la minaccia e la molestia sono assorbite nella condotta di atti persecutori, ci troviamo dinanzi al paradigma del reato complesso (art. 84 c.p.), in forza del quale non si applicano le disposizioni sul concorso di reati quando la legge considera come elementi costitutivi (o come circostanze aggravanti) di un solo reato fatti che costituirebbero, autonomamente considerati, reato[17].
Secondo quanto precisato nella sentenza, deve essere presa in considerazione anche l’ansia nonché il turbamento che una condotta persecutoria può generare nei confronti dei singoli condomini anche non direttamente oggetto degli stessi atti persecutori.
A tale ultimo proposito, si rileva che dalla collocazione sistematica della norma penale sugli atti persecutori, inserita nella generica sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale, ma subito a ridosso della norma sulla minaccia (art. 612 c.p.), il bene giuridico del delitto di stalking viene ravvisato proprio – secondo l’impostazione più persuasiva[18] – nella tranquillità psichica della vittima, più che nella sua libertà “morale” o “di autodeterminazione”[19] (che è invece il bene giuridico tutelato dalla norma sulla violenza privata).
Proprio per tali ragioni, la sentenza di cassazione ha ritenuto che il reato di atti persecutori configura una fattispecie speciale rispetto ai reati di minaccia e molestie, ma non rispetto al reato di violenza privata. La violenza privata, infatti, è finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare od omettere qualcosa, mentre lo stalking influisce sull'emotività della vittima; ne deriva che i due reati possono essere contestati in concorso tra loro. Nel caso di specie, il molestatore aveva, tra l’altro l'abitudine di rincorrere, chiudere in ascensore e minacciare di morte ogni condomina incontrata nel palazzo[20].
5. Sulla punibilità delle sole condotte moleste successive.
Tornando alla sentenza n. 39933, la Suprema Corte ha respinto il motivo del ricorso volto a sostenere che le condotte stalkizzanti punite si riferivano ad un periodo precedente all’entrata in vigore del decreto legge n. 11 del 2009. Per gli ermellini «la corte territoriale, logicamente interpretando i contributi testimoniali e tenendo conto anche delle segnalazioni dell'ASL dell'aprile e del novembre 2009 relative alla presenza di rifiuti nella proprietà della p.o., successive all'entrata in vigore dell'art. 612-bis c.p., ha concluso in modo coerente che il getto molesta era proseguito in epoca largamente successiva all'introduzione della nuova fattispecie criminosa, fino all'11 marzo 2010, data di applicazione del divieto di dimora in Edolo».
Dunque, come affermato in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di atti persecutori si configura nel momento in cui gli atti vengono reiterati nel tempo, ma il fatto che l'inizio della condotta avvenga ancor prima che entri in vigore la legge, non rende penalmente irrilevanti gli atti successivi[21].
Il ricorrente con le sue critiche ripropone il problema del tempus regit actum, che, a sua volta, coinvolge il tema della natura e della dimensione della condotta e il tema dell'evento del reato in esame.
È stato correttamente rilevato che la tipicità delle condotte persecutorie è caratterizzata, per espressa volontà del legislatore, dalla loro reiterazione. Per la sussistenza del reato è dunque necessaria la realizzazione di una condotta frazionata in una pluralità di comportamenti tipici, sia omogenei, sia eterogenei, che si succedano nel tempo. Solo con la reiterazione, esplicitamente richiesta dal legislatore, di singoli episodi - che, in via esemplificativa, possono essere di ingiuria, minaccia, lesione, violenza privata, molestia - è legittima una contestazione che vada al di là delle tradizionali incriminazioni, previste, rispettivamente, dagli artt. 594, 612, 582, 610, 660 c.p. Correttamente è ritenuto in dottrina che, perché si applichi la nuova norma, non basta che sotto la sua vigenza sia stato compiuto l'ultimo atto, ma occorre che tale atto sia preceduto da altri comportamenti tipici ugualmente compiuti sotto la vigenza della nuova norma incriminatrice.
Un’ultima considerazione riguarda il profilo probatorio. Recentemente, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che le riprese condominiali anche fatte in violazione delle regole della privacy possono essere utilizzate nel processo penale. I giudici di Piazza Cavour hanno così accolto il ricorso della procura contro la sentenza del giudice di Pace di Latina che aveva assolto l’imputato dal delitto di danneggiamento di autovettura.
Secondo la Suprema corte, infatti, il richiamo effettuato dal Giudice di pace alla sentenza 26795/2006 delle Sezioni unite è inconferente in quanto riferito a captazioni effettuate con strumenti posti in opera dall’autorità giudiziaria e non da privati cittadini nell’ambito di spazi domiciliari. In un simile caso, osserva la sentenza, «la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa nel senso che le videoregistrazioni costituiscono una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell’art. 234 c.p.p. essendo inoltre irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale»[22].
Per approfondimenti:
(Altalex, 4 ottobre 2013. Nota di Carmelo Minnella)
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[1] Per un caso specifico, cfr., Cass. pen., sez. V, 27 settembre-22 dicembre 2011, n. 48072. Nel caso di specie una donna si è recata al piano superiore del condominio dove abitava, per protestare la sua richiesta di silenzio con la vicina: nel farlo, scampanellava ripetutamente alla porta alzando la voce e rappresentando che il bambino di otto mesi non riusciva a dormire per il baccano. La vicina rispondeva pronunciando epiteti quale “vaffanculo”, “non mi rompere i coglioni”, “non mi rompere il cazzo”. Secondo i giudici, investiti del ricorso dell’imputata contro le sentenze di primo e di secondo grado che l’avevano vista condannare per il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) – e soccombere conseguentemente davanti alla vicina che invocava il silenzio, costituita parte civile – non può dubitarsi circa la portata offensiva delle frasi pronunciate. Secondo i giudici della Quinta Sezione, gli epiteti non erano solo «indice di cattiva educazione e di uno sfogo dovuto ad una pretesa invadenza dell’offeso, ma anche del disprezzo che si nutre nei confronti dell’interlocutore; inoltre, le frasi debbono essere contestualizzate al fine di denunciarne la portata lesiva o meno. In tale caso, trattandosi di un ambito conflittuale tra vicini, le frasi avevano certamente contenuto offensivo».
[2] In una ipotesi di acceso scontro verbale tra vicini nel quale oggetto della discordia è stato il fatto che il terrazzo dei vicini sia in pessime condizioni, anche a causa del fatto che è adibito a ‘cuccia’ di un cane, abbandonato a sé stesso. A provare a fare da ‘paciere’ interviene il fratello della persona ‘censurata’ per la gestione del terrazzo, ma ne ottiene, come spesso succede, solo parole offensive dalla persona che si è lamentata per odori e visuale. E proprio quest’ultima – una donna –, viene condannata – prima dal Giudice di pace, poi in Tribunale –, per il delitto di ingiuria. Invece, Cass. pen., sez. V, 28 settembre 2012-15 marzo 2013, n. 12308, ribaltando la decisione dei giudici di merito, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna (del giudice di merito di primo grado e confermata da quello di seconde cure) per ingiuria affinché sottoponga a rinnovato esame la questione inerente alla dedotta applicabilità dell’invocata esimente della provocazione invocata dall’imputata. Infatti, il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la suddetta causa di giustificazione «sul rilievo per cui i motivi di contrasto - inerenti, secondo la difesa dell’imputata, alle condizioni antiigieniche in cui veniva tenuto il terrazzo antistante l’abitazione della F. (imputata), per la costante presenza di un cane ivi lasciato in stato di abbandono - non riguardavano la persona di V.P. (persona offesa), ma i di lui fratelli. La motivazione così adottata non tiene conto del principio, ripetutamente enunciato da questa Corte Suprema, a tenore del quale l’esimente di cui all’art. 599, comma 2, c.p. si rende applicabile anche quando la reazione dell’agente sia diretta nei confronti di persona diversa dal provocatore, ogni volta in cui quest’ultimo sia legato all’offeso, da rapporti tali da rendere plausibile la reazione nei suoi confronti (Sez. 5, n. 43087 del 24/10/2007, Militello, Rv. 238502; Sez. 1, n. 35607 del 09/10/2002, Como, Rv. 222322; Sez. 5, n. 13162 del 04/02/2002, Pagliani, Rv. 221253). La decisione assunta dal Tribunale di Napoli sarebbe, dunque, giuridicamente corretta soltanto se quel giudice avesse ritenuto infondato, in linea di fatto, l’assunto difensivo secondo cui V.P. era stato coinvolto, per il pregresso suo intervento quale intermediario, nella discussione in atto fra la F. e G.P. (fratello della persona offesa); ma l’argomento risulta pretermesso nella sentenza, che risulta perciò affetta da carenza motivazionale su un punto di decisivo rilievo».
[3] In un recente caso pratico, alcuni condomini di uno stabile erano stati condannati per aver diffamato l’amministratore: in particolare, essi avrebbero leso la sua reputazione scrivendogli una lettera, poi divulgata a tutti i condomini, con la quale chiedevano la convocazione di un’assemblea straordinaria e accusavano l’amministratore, tra l’altro, di aver illegittimamente soppresso una servitù e di aver tenuto un comportamento irresponsabile causando disagi a tutti i condomini e facendosi i propri comodi. I giudici di appello hanno rigettato l’eccezione di tardività basandosi sul fatto che la ricezione della missiva da parte dell’amministratore il 4 dicembre 2004 non sarebbe stata sufficiente ad integrare la conoscenza da parte dello stesso del fatto – reato commesso, dal momento che nella lettera egli non era menzionato quale destinatario delle espressioni offensive: tale consapevolezza, infatti, sarebbe stata raggiunta solo successivamente e cioè nel corso dell’assemblea del 22 dicembre 2004. Ma per Cass. pen., sez. V, 21 gennaio-15 marzo 2013, n. 12318, la motivazione dell’impugnata sentenza è del tutto illogica, specie per quanto riguarda l’affermata impossibilità per l’amministratore di avere, prima della citata assemblea, elementi certi dai quali dedurre di essere il destinatario delle espressioni offensive: a tal proposito la stessa Corte territoriale afferma che nella lettera si faceva riferimento a una situazione datata nel tempo, risalente alla delibera del 21 aprile 2004 e pertanto già oggetto di accese discussioni. La contestazione della manomissione della servitù di scolo, infatti, era stata oggetto di più assemblee condominiali tenute nel corso del 2004, ma i cattivi rapporti tra condomini e offeso in ordine alla soppressione di tale servitù non sono stati oggetto di approfondimento in sede di istruttoria, nonostante le ripetute richieste difensive: per questi motivi la Cassazione annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado per mancanza della condizione di procedibilità.
[4] Cass. pen., sez. V, sentenza 12 dicembre 2012-29 gennaio 2013, n. 4364 in Altalex con nota di P. Corsini, Amministratore affigge i nomi dei condomini morosi? E' diffamazione. La Suprema Corte chiarisce che la disposizione di cui all’articolo 51 c.p. («esercizio di un diritto o adempimento di un dovere»), non può ritenersi applicabile al caso considerato, in quanto non vi sarebbe stata alcuna necessità di «scongiurare un evento altrimenti non evitabile» con le modalità adottate dall’amministratore, poiché «se davvero la prospettiva dell’amministratore fosse stata quella dell’informazione celere rispetto all’imminente interruzione del servizio, attraverso modalità comunicative potenzialmente percepibili da terzi estranei al condominio, egli avrebbe dovuto calibrare il contenuto dell’informazione a tale esigenza, evitando di menzionare anche l’identità dei condomini morosi».
[5] La sentenza ha ritenuto infondato anche il motivo del condannato ricorrente il quale ha sostenuto che, essendo la terrazza dalla quale egli avrebbe posto in essere il comportamento penalmente sanzionato di proprietà esclusiva dei condomini proprietari degli appartamenti siti al primo ed al secondo piano dello stabile, mancava uno degli elementi indispensabili per aversi reato in esame e cioè che le molestie fossero state poste in essere in un luogo pubblico o aperto al pubblico: «al riguardo la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha specificato come la terrazza in questione si trovasse al piano ammezzato fra il primo piano, dove era ubicato l’appartamento delle odierne parti offese ed il secondo piano, dove era ubicato l’appartamento del ricorrente e che ad essa si accedeva attraverso un’apertura del comune vano scale condominiale, sicché la terrazza in questione ben poteva qualificarsi come luogo aperto alla generalità dei condomini».
[6] Ianni, “Ubi tu ibi ego”: il reato di atti persecutori nei suoi aspetti fenomenici e profili giuridici, in wwwiussit.eu.
[7] A. Gasparre, Appunti in tema di stalking condominiale e ammonimento, in www.personaedanno.it (4 febbraio 2013), la quale aggiunge: «Pacifico è che i fatti integranti il reato di stalking possano configurarsi anche nel contesto condominiale, modulandosi come effetti esasperati ed esasperanti di difficili rapporti di vicinato (si veda il caso di chi si è reso responsabile di appostamenti in vari luoghi dell'immobile abitato, reiterando ingiurie e minacce, fino a generare uno stato di ansia e di paura nella vittima, così da costringerla a mutare le proprie abitudini di vita TAR Lombardia Milano, sez. III, sent. 29/07/2011 n. 2019, per arrivare al noto caso della Strage di Erba – ma la cronaca purtroppo è colma di meno famosi casi finiti in dramma – che affondava le proprie radici proprio in un patologico rapporto di vicinato, fatto di striscianti prevaricazioni, frustrazioni, dissidi)».
[8] Come ricorda Marzaduri, Il ricorso alla decretazione d’urgenza condizionato dal diffuso allarme sociale, in Guida dir., 2009, 10, 39, «il significato simbolico del ricorso alla decretazione d’urgenza si comprende tenuto conto della considerazione del fenomeno fortemente condizionata dalla percezione mediatica dello stesso».
[9] Cfr., Macrì, Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell’omicidio e del nuovo delitto di “Atti persecutori”, in Dir. pen. proc., 2009, p. 825; F. Resta, Il decreto-legge in materia di sicurezza e contrasto alla violenza sessuale, in Giur. Mer., 2009, 897.
[10] Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2010, n. 11945, rv. 246545.
[11] Sulla natura di reato necessariamente abituale del delitto di atti persecutori, Cass. pen., sez. I, 8 febbraio-8 marzo 2011, n. 9117, «pertanto la competenza appartiene al giudice ordinario quando sia commesso da un individuo minorenne che ha procrastinato la propria condotta criminosa una vola raggiunta la maggiore età».
[12] Trib. Roma, sez. V, 4 febbraio 2010, n. 3181, in Juris Data (dvd), sub art. 612-bis c.p., per il quale «due soli episodi di aggressione non sono sufficienti a configurare il delitto di atti persecutori». Anche per G.I.P. Trib. Reggio Emilia, 12 marzo 2009, ivi, «condotte persecutorie limitate a pochi giorni non sono idonee ad integrare il reato di cui all’art. 612-bis c.p.».
[13] Cass. pen., sez. V, 2 marzo-5 luglio 2010, n. 25527, in Cass. pen., 2011, 966, con nota, se vis, di C. Minnella, Restano incerti i confini della punibilità del delitto di atti persecutori, ivi, 968 s.
[14] Corte Appello Napoli, sez. II, 15 luglio-15 ottobre 2010, in www.iussit.eu.
[15] Cass. pen., sez. V 13 giugno-24 settembre 2012, n. 36737.
[16] Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895, in Ced Cass. pen. 2011, rv. 250460. Per un commento alla sentenza, cfr., M. Rinaldi, Tolleranza zero per le molestie nel condominio, http://www.altalex.com/index.php?idnot=14387.
[17] A. Pulvirenti, Note problematiche su alcuni profili procedimentali del delitto di “atti persecutori” (stalking), in Dir. fam. pers., 2011, 951, nota 20. Per A. Valsecchi, Il delitto di «atti persecutori» (c.d. stalking), in O. Mazza-F. Vigano, (a cura di), Il pacchetto sicurezza, Torino, 2009, 245, «si profila così un rapporto di gravità scalare, rispetto in sostanza al medesimo bene giuridico (la tranquillità/serenità psichica), tra la contravvenzione di molestie (art. 660 c.p.), il delitto di minaccia (art. 612 c.p.) e il nuovo delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.); rapporto di gravità scalare ben riflesso d’altronde dai diversi quadri sanzionatori predisposti per ognuna di queste tre fattispecie».
[18] Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, I, cit., 149; Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte speciale, vol. II, tomo I, I delitti contro la persona, Zanichelli, 2006, 188; Vigano, sub Art. 612, in Dolcini-Marinucci, Codice penale commentato, II ed, Ipsoa, 2006, 4292 s.
[19] Tale ricostruzione in ordine al bene giuridico tutelato dall’art. 612-bis c.p. è stata avallata da Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2011, n. 8832, in Riv. pen. 2011, 5, 504, secondo la quale «è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima». Per la Suprema Corte, «L’evento scaturito da questo piano di violenza materiale e psicologica è costituito naturalmente da un stato turbamento psicologico della donna, derivante non da un singolo fattore di stimolo ansiogeno, ma una serie di comportamenti persecutori, che hanno evidentemente determinato una rottura nell'equilibrio emotivo della D., che si è espressa a mezzo di sensazione soggettiva, cioè in un crescendo, di tensione, preoccupazione, nervosismo, paura, di grave spessore e perdurante nel tempo, data la stabilità dell'atteggiamento intimidatorio rancoroso e vendicativo dell’uomo».
[20] La differenziazione in ordine al diverso bene giuridico tutelato dalla fattispecie di violenza privata rispetto a quella di atti persecutori, ha portato la giurisprudenza a ritenere sussistente il delitto di cui all’art. 610 c.p. in capo al marito accusato di avere, in più occasioni, costretto la moglie a modificare le proprie abitudini di vita, rinunciando ad uscire a piedi e, comunque, a limitare le proprie uscite, a vivere chiusa a casa, “controllando continuamente le immagini provenienti da una telecamera esterna appositamente installata”, a richiedere la compagnia della madre nelle notti in cui il marito era impegnato in turni di lavoro notturni. In tale occasione il Tribunale del riesame, per evitare il reiterarsi delle condotte criminose, ha applicato al marito la misura cautelare del divieto di dimora, sul rilievo che la stessa misura, oltreché proporzionata all'entità del fatto, fosse anche idonea allo scopo, imponendo l'allontanamento dell'indagato dal luogo ove risiedeva la vittima e si erano svolti i fatti. Per Cass. pen., sez. V, 1 settembre 2007, n. 31158, in www.cittadinolex.it, il giudice del riesame è giunto alla corretta conclusione della sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotizzata fattispecie delittuosa di violenza privata, pur nell'ambito della sommaria deliberazione propria della sede cautelare, «in ragione della peculiarità della fattispecie in oggetto, contrassegnata da un sistema di reiterate molestie e minacce tali non solo da costringere la persona offesa ad un radicale cambiamento del suo regime di vita, ma a tollerare anche pesanti intrusioni nella sua vita privata e nella sfera della sua riservatezza»
[21] Cass. pen., sez. V, 6 novembre 2012-6 marzo 2013, n. 10388.
[22] Cass. pen.,sez. II, 3 luglio 2013, n. 28554.