Stalking condominiale: la versione camaleontica del delitto di atti persecutori
Cassazione penale , sez. V, sentenza 26.09.2013 n° 39933 (Carmelo Minnella)
Questo il principio sancito dalla V sezione penale Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 26 settembre 2013, n. 39933.
1. Il condominio quale locus commissi delicti
Il condominio diventa spesso luogo fisico nel quale, da semplici
dissidi e contrasti, si entra nell’area del penalmente rilevante quando
vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche
fattispecie incriminatrici.
Si può trattare di condotte istantanee, come nel caso di ingiurie, se
la convivenza tra condomini scatena un conflitto verbale nel quale si
proferiscono espressioni offensive della reputazione[1], salvo che le stesse siano scriminate dalla presenza di una causa di giustificazione[2].
Anche l’amministratore di condominio è spesso vittima di condotte
ingiuriose o diffamatorie dei condomini profferite o nel corso
dell’assemblea o in scritti affissi nelle aree condominiali o
indirizzati direttamente all’amministratore[3].
Tuttavia anche l’amministratore di condominio può incorrere nel delitto
di diffamazione nei confronti dei condomini nella sua attività di
gestione condominiale. A quest’ultimo riguardo, la Suprema Corte ha
confermato la sussistenza del reato di diffamazione, previsto
dall’articolo 595 c.p., nel comportamento tenuto da un amministratore
che affigge nell’atrio del condominio un avviso di imminente distacco
della fornitura idrica della società di acquedotto municipale a seguito
della presunta persistenza del debito di alcuni condomini espressamente
indicati, e ritiene che detta condotta non possa dirsi discriminata ai
sensi dell’art. 51 c.p.[4].
Talvolta le molestie condominiali possono inquadrarsi nel paradigma
normativo dell’art. 674 c.p. che punisce il getto pericoloso di cose,
atte a offendere o imbrattare o molestare persone. Di recente, in
proposito, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna reato
di cui agli artt. 81 cpv e 674 c.p. per avere l’agente arrecato molestie
ad una condomina in quanto, abitante nello stesso stabile, aveva
gettato nel piano sottostante ove si trovava l'appartamento di
quest’ultima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché
detersivi corrosivi, quale candeggina (Cass. pen., sez. III, sentenza 7 febbraio–11 aprile 2013, n. 16459).
Andando alle condotte che si avvicinano al delitto di atti persecutori,
talvolta viene contestato ai condomini il reato contravvenzionale
continuato di molestie continuate ex artt. 81 e 660 c.p., per
petulanza, in danno dei vicini. Per citare uno degli ultimi casi portati
dinanzi ai giudici di legittimità una coppia di coniugi, a causa di
precedenti dissapori con il sottostante titolare di un panificio avevano
posto in essere atti di disturbo e molestia alle normali attività del
negozio, versando grandi quantità di acqua dal piano soprastante proprio
davanti all’entrata del panificio, spesso proprio quando giungevano
clienti. Inoltre avevano costretto il negoziante a subire altre
molestie, quali il getto di foglie, rami e altri materiali di scarto
sempre dal piano superiore occupato dalla famiglia degli imputati, in
prossimità dell’entrata del panificio, così da diminuirne l’immagine, il
decoro e l’igiene. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di
condanna per il delitto di cui all’art. 660 c.p. statuendo che la
decisione impugnata «ha anche dato atto, in modo adeguato, dei tratti
caratteristici della condotta petulante, evidenziandone la sussistenza
nel caso in esame. Gli episodi di molestia sono stati plurimi, come
riferito dalla persona offesa, sì che corretto appare il richiamo
applicativo, in favore degli imputati, dell’istituto della
continuazione» (Cass. pen., sez. I, 14 febbraio–14 marzo 2013, n.
11998).
Stessa condanna per molestie continuate ai danni di un condomino che in
più occasioni ha arrecato molestie ad altra coppia di coniugi, suoi
vicini di casa, posizionandosi su di un terrazzo posto a brevissima
distanza dall’appartamento abitato dai predetti, scrutando in
continuazione all’interno di esso, che aveva cinque finestre
prospicienti su detto terrazzo, in tal modo costringendo le parti offese
a tirare i tendaggi ed ad accendere la luce anche in pieno giorno per
proteggersi dalla sua intrusione; per avere altresì fatto gesti con la
bocca e con le mani a titolo beffardo, in tal modo arrecando fastidio
alle parti offese, da lui altresì apostrofate con frasi irridenti,
sghignazzi e fischi, quando erano da lui incontrate sulle scale
dell’edificio ovvero sulla pubblica via (Cass. pen., sez. I, 8 marzo-15
aprile 2011, n. 15450)[5].
2. Dalle molestie agli atti persecutori
Una coeva sentenza a quella in commento, la n. 39197 del 24 settembre 2013, ha stabilito che risponde di molestie ex
art. 660 c.p. il vicino che cova rancore e che lava le scale
condominiali con il detersivo che causa allergia all'altro condomino.
Nel caso di specie, è sta condannata una signora dispettosa ad
un'ammenda, alle spese processuali e mille euro alla cassa delle
ammende: risultano «biasimevoli» i motivi di chi si vendica per una
vecchia lite usando sostanze irritanti
Dispetti frequenti nei condomini italiani che possono costare una
condanna penale come per esempio il “vizio” di pulire il pianerottolo e
la parte di scale dell’edificio di pertinenza con detersivi che causano
allergia alla vicina, specie se ciò è fatto per vendicarsi di vecchi
rancori risalenti a una lite arrivata in tribunale. Ed è così che la
Cassazione penale con la sentenza 39197/13, relativamente ad un
accadimento curioso ma frequente, ha condannato all’ammenda di 100 euro,
oltre al pagamento di mille euro alla cassa delle ammende e delle spese
processuali alla parte civile.
I giudici della prima sezione penale della Suprema Corte nel dichiarare
inammissibile il ricorso presentato dalla vicina con la mania delle
pulizie hanno ritenuto sussistenti i «biasimevoli motivi» stabiliti
dall’articolo 660 c.p.: i detersivi usati risultano insopportabili per
la vicina, tanto da causarle reazioni allergiche nonostante fosse stato
richiesto di utilizzare prodotti meno irritanti, tanto che due testimoni
della parte civile avevano confermato tale richiesta. A nulla vale il
tentativo di tirare in ballo l’impresa di pulizia poiché il vizio di
lavare il pianerottolo non è altro che un dispetto per dar fastidio alla
vicina: circostanza confermata dal rancore dovuto a una serie di liti
condominiali sfociate finite nelle aule di tribunale.
Quando si passa dalle molestie allo stalking condominiale? Qualora,
dopo una prima serie di condotte qualificabili come mere azioni di
molestia o disturbo a danno di condomini, integranti la contravvenzione
di cui all’art. 660 c.p., le azioni persecutorie hanno assunto le
caratteristiche di quelle astrattamente previste dall’art. 612-bis c.p.,
poiché l’indagato ha volontariamente proseguito nella propria
sistematica azione di molestia e disturbo, nonostante le numerose
lamentele dei condomini e, per chi ha tentato di opporsi, è scattata la
reazione minacciosa, diretta a questo o quel condomino, a volte a tutti
indistintamente, comunque sempre con urla tali da farsi ben sentire da
tutti, esternando, con assoluta sfrontatezza, il proprio programma
criminoso, volto a intimidire e creare un clima di ansia e di paura,
all’interno dell’edificio, nelle persone che vi abitano. Ciò quanto
stabilito Tribunale di Padova, Ufficio del Giudice per le Indagini
Preliminari, ordinanza 15 febbraio 2013, n. 1222, che applicata all’indagato la misura del divieto di avvicinamento ex art. 282-ter
c.p.p. per scongiurare il concreto rischio di reiterazione di reati
della stessa specie o di commissione di delitti anche più gravi.
3. Riconduzione dello stalking condominiale all’interno della non tassativa formulazione dell’art. 612-bis c.p.
Stalking condominiale è la «terminologia con la quale si
indicano le sistematiche vessazioni ed i soprusi subiti da un soggetto
per opera di un condomino. Talvolta le attenzioni moleste sono rivolte
nei confronti dell’amministratore, il quale polarizza le tensioni che si
creano nell’ambito del “microcosmo” condominio»[6].
Spesso, atti definibili come persecutori sono posti in essere da vicini
di casa, con un insieme di condotte che travalicano le semplici
molestie, ma si connotano per un più profondo disegno persecutorio.
Anche nello stalking condominiale le varie condotte persecutorie e
moleste si succedono nel tempo, acutizzandosi in alcuni momenti (ad
esempio alle reazioni legali e giudiziarie di alcuni), denunce per
rumori molesti, minacce) oppure utilizzando (e abusando) delle azioni
legali proprio per infastidire gli altri, dopo averne provocato le
reazioni[7].
Occorreva allora verificare la sussumibilità delle condotte di stalking condominiale nel delitto di atti persecutori (612-bis c.p.), introdotto dall’art. 7 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38)[8],
il quale punisce «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta
taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di
paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o
di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le
proprie abitudini di vita».
La non tassativa formulazione della fattispecie incriminatrice e dei
suoi elementi costitutivi affida al Giudice l’ingrato compito di
tracciare il perimetro applicativo dell’art. 612-bis c.p.
Questi si dovrà muovere all’interno di una discrezionalità molto ampia
lasciatagli dal legislatore che ha previsto una fattispecie di reato non
sufficientemente determinata e al limite di una possibile lesione del
principio di legalità di cui all’art. 25 Cost. sul corollario del
principio nullum crimen, nulla poena sine lege certa.
Nella descrizione del delitto di atti persecutori, infatti, sia la condotta che gli eventi presentano notevole deficit
di tassatività in quanto, lungi dal connotarsi in senso naturalistico,
risultano «soggettivizzati» concernendo gli effetti la salute della
vittima provocati dalle condotte incriminate, con conseguente difficoltà
per il giudice di determinare il risultato fenomenologicamente
separabile dall’azione e a questa legata in base ad un nesso di
causalità[9].
La difficoltà di accertare gli eventi lesivi degli atti persecutori ha
notevoli riflessi sul piano dell’elemento soggettivo del reato. Se,
infatti, la Suprema Corte, definisce il dolo generico del delitto de quo come il «rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati»[10], diviene difficile all’agente individuare la realizzazione di un evento non sufficientemente determinato dal legislatore.
L’incertezza nella verifica processuale degli eventi alternativi
previsti nella norma incriminatrice comporta che l’accertamento
dell’evento lesivo venga riferito alla «reiterazione» degli atti di
molestia o minaccia e le modalità di realizzazione delle condotte
persecutorie[11].
Infatti, in assenza dei criteri oggettivi capaci di determinare gli
eventi conseguenza degli atti persecutori, la dimostrazione della
realizzazione dell’evento viene legata alla reiterazione e alle modalità
delle condotte che si succedono nel tempo. La «reiterazione», ossia la
necessità di realizzazione di una pluralità di comportamenti tipici,
diventa l’elemento centrale per delimitare il fatto e la realizzazione
dell’evento lesivo.
Invero, il requisito della reiterazione degli atti di molestia o
minaccia dovrebbe essere ricostruito alla luce degli eventi tipici che
la norma richiede in relazione ai quali gli atti di aggressione devono
presentare un grado di invasività nella vita della vittima da
determinare uno stravolgimento psichico e della stessa organizzazione
della quotidianità, «compatibile solo con condotte caratterizzate da
costanza, permanenza, imponenza tali da costituire un vero e proprio
impedimento alle sue normali abitudini di vita»[12].
Invece, per la Suprema Corte anche due soli episodi di minaccia o
molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori
previsto dall’art. 612-bis c.p.,
se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella
vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di
vita[13].
Tale conclusione lascia perplessi in quanto sembra difficile che con
due soli atti di minaccia o molestia si possa arrivare a tali
conseguenze, con il conseguente rischio di ampliare eccessivamente
l’area del penalmente rilevante degli atti persecutori, anticipandone la
soglia della punibilità prima dell’effettiva realizzazione dell’evento.
In definitiva, come ben sottolineato dalla giurisprudenza di merito, «sebbene la Cassazione abbia precisato, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p.,
che anche solo due condotte di minaccia o molestie siano sufficienti
per la consumazione del reato, appare evidente che l’uso normativo
dell’aggettivo “reiterate” implichi sicuramente condotte non sporadiche e
frequenti nel tempo; in altre parole, la serialità appare evidentemente
un requisito essenziale all’incriminazione, non comprendendosi,
altrimenti, la differenza tra il reato continuato di molestie di cui
all’art. 612 c.p. e quello di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.»[14].
Di diverso avviso la Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 612-bis c.p., sollevata in relazione, tra gli altri, all'art. 25 comma 2, cost., in quanto la disposizione normativa espressa nell'art. 612-bis c.p.,
delinea esaurientemente la fattispecie incriminatrice in tutte le sue
componenti essenziali, giacchè il fatto costitutivo del reato assume i
connotati dell'antigiuridicità attraverso la realizzazione reiterata di
condotte, che, sia pure non definibili preventivamente stante le diverse
modalità con cui può concretamente atteggiarsi l'aggressione al bene
giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, non risultano
assolutamente indeterminate, ma, anzi, sono fatte oggetto da parte del
legislatore di un elevato grado di determinatezza, dovendo consistere
non in generiche minacce e molestie, ma solo in quelle che assumono una
gravità tale da cagionare nella vittima uno degli eventi
alternativamente previsti dalla stessa disposizione normativa, vale a
dire "un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo
congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero
da costringere lo stesso ad alterare le proprie condizioni di vita”[15].
4. Il riconoscimento della Suprema Corte dello stalking condominiale
All’interno di questo (ampio) spazio interpretativo lasciato dalla non determinata formulazione dell’art. 612-bis c.p. la Suprema Corte ha coniato la punibilità del c.d. stalking condominiale. In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto sussumibili nella figura criminosa descritta nell’art. 612-bis c.p.
le condotte di minaccia e molestie ripetute indistintamente a danno
tutti i soggetti facenti parte di un condominio in maniera tale da
provocare agli stessi uno stato di ansia[16].
I giudici di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da un
condomino, con una forte sindrome maniacale, condannato per il delitto
di atti persecutori nei gradi di merito, hanno precisato che ai fini del
riconoscimento del reato in oggetto, «la lettera “minaccia o molesta
taluno” non implica che ogni atto costitutivo della condotta criminosa
dell'art. 612-bis c.p.
debba avere ad oggetto la stessa persona. Difatti, la minaccia rivolta
ad una persona può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia.
Si pensi al caso di colui che minacci d'abitudine qualsiasi persona
attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per recarsi
ai lavoro. La minaccia in tal caso assorbe bensì la molestia nei
confronti della persona cui è rivolta, ma non la molestia arrecata alle
altre persone presenti. Perciò può essere decisivo ai fini dell’art. 612-bis, che in diversa occasione altra persona, già molestata, sia oggetto diretto di nuova molestia da parte dell'agente».
È dunque ineludibile – concludono gli ermellini – l'implicazione che
l'offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere
turbi per se ogni altra che faccia parte dello stesso genere. E se la
condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive
nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionale
destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il
fatto genera all'evidenza il turbamento di entrambe. Nella specie la
molestia ed ancor più la minaccia, viepiù se accentuata da costrizione, è
dimostrata rivolta occasionalmente per la stessa ragione a ciascuna
delle persone offese, come ritenuto, al di là del rapporto di famiglia
previsto dalla norma.
In definitiva, poiché la minaccia e la molestia sono assorbite nella
condotta di atti persecutori, ci troviamo dinanzi al paradigma del reato
complesso (art. 84 c.p.), in forza del quale non si applicano le
disposizioni sul concorso di reati quando la legge considera come
elementi costitutivi (o come circostanze aggravanti) di un solo reato
fatti che costituirebbero, autonomamente considerati, reato[17].
Secondo quanto precisato nella sentenza, deve essere presa in
considerazione anche l’ansia nonché il turbamento che una condotta
persecutoria può generare nei confronti dei singoli condomini anche non
direttamente oggetto degli stessi atti persecutori.
A tale ultimo proposito, si rileva che dalla collocazione sistematica
della norma penale sugli atti persecutori, inserita nella generica
sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale, ma subito a
ridosso della norma sulla minaccia (art. 612 c.p.), il bene giuridico del delitto di stalking viene ravvisato proprio – secondo l’impostazione più persuasiva[18] – nella tranquillità psichica della vittima, più che nella sua libertà “morale” o “di autodeterminazione”[19] (che è invece il bene giuridico tutelato dalla norma sulla violenza privata).
Proprio per tali ragioni, la sentenza di cassazione ha ritenuto che il
reato di atti persecutori configura una fattispecie speciale rispetto ai
reati di minaccia e molestie, ma non rispetto al reato di violenza
privata. La violenza privata, infatti, è finalizzata a costringere la
persona offesa a fare, non fare, tollerare od omettere qualcosa, mentre
lo stalking influisce sull'emotività della vittima; ne deriva che
i due reati possono essere contestati in concorso tra loro. Nel caso di
specie, il molestatore aveva, tra l’altro l'abitudine di rincorrere,
chiudere in ascensore e minacciare di morte ogni condomina incontrata
nel palazzo[20].
5. Sulla punibilità delle sole condotte moleste successive.
Tornando alla sentenza n. 39933, la Suprema Corte ha respinto il motivo
del ricorso volto a sostenere che le condotte stalkizzanti punite si
riferivano ad un periodo precedente all’entrata in vigore del decreto legge n. 11 del 2009.
Per gli ermellini «la corte territoriale, logicamente interpretando i
contributi testimoniali e tenendo conto anche delle segnalazioni
dell'ASL dell'aprile e del novembre 2009 relative alla presenza di
rifiuti nella proprietà della p.o., successive all'entrata in vigore
dell'art. 612-bis c.p.,
ha concluso in modo coerente che il getto molesta era proseguito in
epoca largamente successiva all'introduzione della nuova fattispecie
criminosa, fino all'11 marzo 2010, data di applicazione del divieto di
dimora in Edolo».
Dunque, come affermato in precedenza dalla giurisprudenza di
legittimità, il reato di atti persecutori si configura nel momento in
cui gli atti vengono reiterati nel tempo, ma il fatto che l'inizio della
condotta avvenga ancor prima che entri in vigore la legge, non rende
penalmente irrilevanti gli atti successivi[21].
Il ricorrente con le sue critiche ripropone il problema del tempus regit actum, che, a sua volta, coinvolge il tema della natura e della dimensione della condotta e il tema dell'evento del reato in esame.
È stato correttamente rilevato che la tipicità delle condotte
persecutorie è caratterizzata, per espressa volontà del legislatore,
dalla loro reiterazione. Per la sussistenza del reato è dunque
necessaria la realizzazione di una condotta frazionata in una pluralità
di comportamenti tipici, sia omogenei, sia eterogenei, che si succedano
nel tempo. Solo con la reiterazione, esplicitamente richiesta dal
legislatore, di singoli episodi - che, in via esemplificativa, possono
essere di ingiuria, minaccia, lesione, violenza privata, molestia - è
legittima una contestazione che vada al di là delle tradizionali
incriminazioni, previste, rispettivamente, dagli artt. 594, 612, 582,
610, 660 c.p. Correttamente è ritenuto in dottrina che, perché si
applichi la nuova norma, non basta che sotto la sua vigenza sia stato
compiuto l'ultimo atto, ma occorre che tale atto sia preceduto da altri
comportamenti tipici ugualmente compiuti sotto la vigenza della nuova
norma incriminatrice.
Un’ultima considerazione riguarda il profilo probatorio. Recentemente,
infatti, la Suprema Corte ha stabilito che le riprese condominiali anche
fatte in violazione delle regole della privacy possono essere
utilizzate nel processo penale. I giudici di Piazza Cavour hanno così
accolto il ricorso della procura contro la sentenza del giudice di Pace
di Latina che aveva assolto l’imputato dal delitto di danneggiamento di
autovettura.
Secondo la Suprema corte, infatti, il richiamo effettuato dal Giudice di pace alla sentenza 26795/2006
delle Sezioni unite è inconferente in quanto riferito a captazioni
effettuate con strumenti posti in opera dall’autorità giudiziaria e non
da privati cittadini nell’ambito di spazi domiciliari. In un simile
caso, osserva la sentenza, «la giurisprudenza di questa Corte si è già
espressa nel senso che le videoregistrazioni costituiscono una prova
documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell’art. 234
c.p.p. essendo inoltre irrilevante che siano state rispettate o meno le
istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la
relativa disciplina non costituisce sbarramento all’esercizio
dell’azione penale»[22].
Per approfondimenti:
- Digesto Discipline Penalistiche - Settimo aggiornamento, di Gaito Alfredo, Romano Bartolomeo, Ronco Mauro, Spangher Giorgio , Utet Giuridica, 2013.
(Altalex, 4 ottobre 2013. Nota di Carmelo Minnella)
_______________
[1]
Per un caso specifico, cfr., Cass. pen., sez. V, 27 settembre-22
dicembre 2011, n. 48072. Nel caso di specie una donna si è recata al
piano superiore del condominio dove abitava, per protestare la sua
richiesta di silenzio con la vicina: nel farlo, scampanellava
ripetutamente alla porta alzando la voce e rappresentando che il bambino
di otto mesi non riusciva a dormire per il baccano. La vicina
rispondeva pronunciando epiteti quale “vaffanculo”, “non mi rompere i
coglioni”, “non mi rompere il cazzo”. Secondo i giudici, investiti del
ricorso dell’imputata contro le sentenze di primo e di secondo grado che
l’avevano vista condannare per il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) – e
soccombere conseguentemente davanti alla vicina che invocava il
silenzio, costituita parte civile – non può dubitarsi circa la portata
offensiva delle frasi pronunciate. Secondo i giudici della Quinta
Sezione, gli epiteti non erano solo «indice di cattiva educazione e di
uno sfogo dovuto ad una pretesa invadenza dell’offeso, ma anche del
disprezzo che si nutre nei confronti dell’interlocutore; inoltre, le
frasi debbono essere contestualizzate al fine di denunciarne la portata
lesiva o meno. In tale caso, trattandosi di un ambito conflittuale tra
vicini, le frasi avevano certamente contenuto offensivo».
[2]
In una ipotesi di acceso scontro verbale tra vicini nel quale oggetto
della discordia è stato il fatto che il terrazzo dei vicini sia in
pessime condizioni, anche a causa del fatto che è adibito a ‘cuccia’ di
un cane, abbandonato a sé stesso. A provare a fare da ‘paciere’
interviene il fratello della persona ‘censurata’ per la gestione del
terrazzo, ma ne ottiene, come spesso succede, solo parole offensive
dalla persona che si è lamentata per odori e visuale. E proprio
quest’ultima – una donna –, viene condannata – prima dal Giudice di
pace, poi in Tribunale –, per il delitto di ingiuria. Invece, Cass.
pen., sez. V, 28 settembre 2012-15 marzo 2013, n. 12308, ribaltando la
decisione dei giudici di merito, ha annullato con rinvio la sentenza di
condanna (del giudice di merito di primo grado e confermata da quello di
seconde cure) per ingiuria affinché sottoponga a rinnovato esame la
questione inerente alla dedotta applicabilità dell’invocata esimente
della provocazione invocata dall’imputata. Infatti, il Tribunale ha
ritenuto inapplicabile la suddetta causa di giustificazione «sul rilievo
per cui i motivi di contrasto - inerenti, secondo la difesa
dell’imputata, alle condizioni antiigieniche in cui veniva tenuto il
terrazzo antistante l’abitazione della F. (imputata), per la costante
presenza di un cane ivi lasciato in stato di abbandono - non
riguardavano la persona di V.P. (persona offesa), ma i di lui fratelli.
La motivazione così adottata non tiene conto del principio,
ripetutamente enunciato da questa Corte Suprema, a tenore del quale
l’esimente di cui all’art. 599, comma 2, c.p. si rende applicabile anche
quando la reazione dell’agente sia diretta nei confronti di persona
diversa dal provocatore, ogni volta in cui quest’ultimo sia legato
all’offeso, da rapporti tali da rendere plausibile la reazione nei suoi
confronti (Sez. 5, n. 43087 del 24/10/2007, Militello, Rv. 238502; Sez.
1, n. 35607 del 09/10/2002, Como, Rv. 222322; Sez. 5, n. 13162 del
04/02/2002, Pagliani, Rv. 221253). La decisione assunta dal Tribunale di
Napoli sarebbe, dunque, giuridicamente corretta soltanto se quel
giudice avesse ritenuto infondato, in linea di fatto, l’assunto
difensivo secondo cui V.P. era stato coinvolto, per il pregresso suo
intervento quale intermediario, nella discussione in atto fra la F. e
G.P. (fratello della persona offesa); ma l’argomento risulta pretermesso
nella sentenza, che risulta perciò affetta da carenza motivazionale su
un punto di decisivo rilievo».
[3]
In un recente caso pratico, alcuni condomini di uno stabile erano stati
condannati per aver diffamato l’amministratore: in particolare, essi
avrebbero leso la sua reputazione scrivendogli una lettera, poi
divulgata a tutti i condomini, con la quale chiedevano la convocazione
di un’assemblea straordinaria e accusavano l’amministratore, tra
l’altro, di aver illegittimamente soppresso una servitù e di aver tenuto
un comportamento irresponsabile causando disagi a tutti i condomini e
facendosi i propri comodi. I giudici di appello hanno rigettato
l’eccezione di tardività basandosi sul fatto che la ricezione della
missiva da parte dell’amministratore il 4 dicembre 2004 non sarebbe
stata sufficiente ad integrare la conoscenza da parte dello stesso del
fatto – reato commesso, dal momento che nella lettera egli non era
menzionato quale destinatario delle espressioni offensive: tale
consapevolezza, infatti, sarebbe stata raggiunta solo successivamente e
cioè nel corso dell’assemblea del 22 dicembre 2004. Ma per Cass. pen.,
sez. V, 21 gennaio-15 marzo 2013, n. 12318, la motivazione
dell’impugnata sentenza è del tutto illogica, specie per quanto riguarda
l’affermata impossibilità per l’amministratore di avere, prima della
citata assemblea, elementi certi dai quali dedurre di essere il
destinatario delle espressioni offensive: a tal proposito la stessa
Corte territoriale afferma che nella lettera si faceva riferimento a una
situazione datata nel tempo, risalente alla delibera del 21 aprile 2004
e pertanto già oggetto di accese discussioni. La contestazione della
manomissione della servitù di scolo, infatti, era stata oggetto di più
assemblee condominiali tenute nel corso del 2004, ma i cattivi rapporti
tra condomini e offeso in ordine alla soppressione di tale servitù non
sono stati oggetto di approfondimento in sede di istruttoria, nonostante
le ripetute richieste difensive: per questi motivi la Cassazione
annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado per mancanza della
condizione di procedibilità.
[4] Cass. pen., sez. V, sentenza 12 dicembre 2012-29 gennaio 2013, n. 4364 in Altalex con nota di P. Corsini, Amministratore affigge i nomi dei condomini morosi? E' diffamazione.
La Suprema Corte chiarisce che la disposizione di cui all’articolo 51
c.p. («esercizio di un diritto o adempimento di un dovere»), non può
ritenersi applicabile al caso considerato, in quanto non vi sarebbe
stata alcuna necessità di «scongiurare un evento altrimenti non
evitabile» con le modalità adottate dall’amministratore, poiché «se
davvero la prospettiva dell’amministratore fosse stata quella
dell’informazione celere rispetto all’imminente interruzione del
servizio, attraverso modalità comunicative potenzialmente percepibili da
terzi estranei al condominio, egli avrebbe dovuto calibrare il
contenuto dell’informazione a tale esigenza, evitando di menzionare
anche l’identità dei condomini morosi».
[5]
La sentenza ha ritenuto infondato anche il motivo del condannato
ricorrente il quale ha sostenuto che, essendo la terrazza dalla quale
egli avrebbe posto in essere il comportamento penalmente sanzionato di
proprietà esclusiva dei condomini proprietari degli appartamenti siti al
primo ed al secondo piano dello stabile, mancava uno degli elementi
indispensabili per aversi reato in esame e cioè che le molestie fossero
state poste in essere in un luogo pubblico o aperto al pubblico: «al
riguardo la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile nella
presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non
contraddizione, ha specificato come la terrazza in questione si trovasse
al piano ammezzato fra il primo piano, dove era ubicato l’appartamento
delle odierne parti offese ed il secondo piano, dove era ubicato
l’appartamento del ricorrente e che ad essa si accedeva attraverso
un’apertura del comune vano scale condominiale, sicché la terrazza in
questione ben poteva qualificarsi come luogo aperto alla generalità dei
condomini».
[6] Ianni, “Ubi tu ibi ego”: il reato di atti persecutori nei suoi aspetti fenomenici e profili giuridici, in wwwiussit.eu.
[7] A. Gasparre, Appunti in tema di stalking condominiale e ammonimento, in www.personaedanno.it (4 febbraio 2013), la quale aggiunge: «Pacifico è che i fatti integranti il reato di stalking
possano configurarsi anche nel contesto condominiale, modulandosi come
effetti esasperati ed esasperanti di difficili rapporti di vicinato (si
veda il caso di chi si è reso responsabile di appostamenti in vari
luoghi dell'immobile abitato, reiterando ingiurie e minacce, fino a
generare uno stato di ansia e di paura nella vittima, così da
costringerla a mutare le proprie abitudini di vita TAR Lombardia Milano,
sez. III, sent. 29/07/2011 n. 2019, per arrivare al noto caso della
Strage di Erba – ma la cronaca purtroppo è colma di meno famosi casi
finiti in dramma – che affondava le proprie radici proprio in un
patologico rapporto di vicinato, fatto di striscianti prevaricazioni,
frustrazioni, dissidi)».
[8] Come ricorda Marzaduri, Il ricorso alla decretazione d’urgenza condizionato dal diffuso allarme sociale, in Guida dir.,
2009, 10, 39, «il significato simbolico del ricorso alla decretazione
d’urgenza si comprende tenuto conto della considerazione del fenomeno
fortemente condizionata dalla percezione mediatica dello stesso».
[9] Cfr., Macrì, Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell’omicidio e del nuovo delitto di “Atti persecutori”, in Dir. pen. proc., 2009, p. 825; F. Resta, Il decreto-legge in materia di sicurezza e contrasto alla violenza sessuale, in Giur. Mer., 2009, 897.
[10] Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2010, n. 11945, rv. 246545.
[11] Sulla natura di reato necessariamente abituale del delitto di atti persecutori, Cass. pen., sez. I, 8 febbraio-8 marzo 2011, n. 9117, «pertanto la competenza appartiene al giudice ordinario quando sia commesso da un individuo minorenne che ha procrastinato la propria condotta criminosa una vola raggiunta la maggiore età».
[12] Trib. Roma, sez. V, 4 febbraio 2010, n. 3181, in Juris Data (dvd), sub art. 612-bis
c.p., per il quale «due soli episodi di aggressione non sono
sufficienti a configurare il delitto di atti persecutori». Anche per
G.I.P. Trib. Reggio Emilia, 12 marzo 2009, ivi, «condotte persecutorie limitate a pochi giorni non sono idonee ad integrare il reato di cui all’art. 612-bis c.p.».
[13] Cass. pen., sez. V, 2 marzo-5 luglio 2010, n. 25527, in Cass. pen., 2011, 966, con nota, se vis, di C. Minnella, Restano incerti i confini della punibilità del delitto di atti persecutori, ivi, 968 s.
[14] Corte Appello Napoli, sez. II, 15 luglio-15 ottobre 2010, in www.iussit.eu.
[15] Cass. pen., sez. V 13 giugno-24 settembre 2012, n. 36737.
[16] Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895, in Ced Cass. pen. 2011, rv. 250460. Per un commento alla sentenza, cfr., M. Rinaldi, Tolleranza zero per le molestie nel condominio, http://www.altalex.com/index.php?idnot=14387.
[17] A. Pulvirenti, Note problematiche su alcuni profili procedimentali del delitto di “atti persecutori” (stalking), in Dir. fam. pers., 2011, 951, nota 20. Per A. Valsecchi, Il delitto di «atti persecutori» (c.d. stalking), in O. Mazza-F. Vigano, (a cura di), Il pacchetto sicurezza,
Torino, 2009, 245, «si profila così un rapporto di gravità scalare,
rispetto in sostanza al medesimo bene giuridico (la
tranquillità/serenità psichica), tra la contravvenzione di molestie
(art. 660 c.p.), il delitto di minaccia (art. 612 c.p.) e il nuovo
delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.); rapporto di
gravità scalare ben riflesso d’altronde dai diversi quadri sanzionatori
predisposti per ognuna di queste tre fattispecie».
[18] Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, I, cit., 149; Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte speciale, vol. II, tomo I, I delitti contro la persona, Zanichelli, 2006, 188; Vigano, sub Art. 612, in Dolcini-Marinucci, Codice penale commentato, II ed, Ipsoa, 2006, 4292 s.
[19] Tale ricostruzione in ordine al bene giuridico tutelato dall’art. 612-bis c.p. è stata avallata da Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2011, n. 8832, in Riv. pen.
2011, 5, 504, secondo la quale «è sufficiente che gli atti ritenuti
persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità,
dell'equilibrio psicologico della vittima». Per la Suprema Corte,
«L’evento scaturito da questo piano di violenza materiale e psicologica
è costituito naturalmente da un stato turbamento psicologico della
donna, derivante non da un singolo fattore di stimolo ansiogeno, ma una
serie di comportamenti persecutori, che hanno evidentemente determinato
una rottura nell'equilibrio emotivo della D., che si è espressa a mezzo
di sensazione soggettiva, cioè in un crescendo, di tensione,
preoccupazione, nervosismo, paura, di grave spessore e perdurante nel
tempo, data la stabilità dell'atteggiamento intimidatorio rancoroso e
vendicativo dell’uomo».
[20]
La differenziazione in ordine al diverso bene giuridico tutelato dalla
fattispecie di violenza privata rispetto a quella di atti persecutori,
ha portato la giurisprudenza a ritenere sussistente il delitto di cui
all’art. 610 c.p. in capo al marito accusato di avere, in più occasioni,
costretto la moglie a modificare le proprie abitudini di vita,
rinunciando ad uscire a piedi e, comunque, a limitare le proprie uscite,
a vivere chiusa a casa, “controllando continuamente le immagini
provenienti da una telecamera esterna appositamente installata”, a
richiedere la compagnia della madre nelle notti in cui il marito era
impegnato in turni di lavoro notturni. In tale occasione il Tribunale
del riesame, per evitare il reiterarsi delle condotte criminose, ha
applicato al marito la misura cautelare del divieto di dimora, sul
rilievo che la stessa misura, oltreché proporzionata all'entità del
fatto, fosse anche idonea allo scopo, imponendo l'allontanamento
dell'indagato dal luogo ove risiedeva la vittima e si erano svolti i
fatti. Per Cass. pen., sez. V, 1 settembre 2007, n. 31158, in www.cittadinolex.it,
il giudice del riesame è giunto alla corretta conclusione della
sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotizzata fattispecie
delittuosa di violenza privata, pur nell'ambito della sommaria
deliberazione propria della sede cautelare, «in ragione della
peculiarità della fattispecie in oggetto, contrassegnata da un sistema
di reiterate molestie e minacce tali non solo da costringere la persona
offesa ad un radicale cambiamento del suo regime di vita, ma a tollerare
anche pesanti intrusioni nella sua vita privata e nella sfera della sua
riservatezza»
[21] Cass. pen., sez. V, 6 novembre 2012-6 marzo 2013, n. 10388.
[22] Cass. pen.,sez. II, 3 luglio 2013, n. 28554.
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