lunedì 29 giugno 2015

Il passaggio di consegne fra amministratori: costi.

Il condomino di uno stabile di 50 unità si rivolge a me per la verifica di alcune delibere assembleari e la correttezza di alcune spese.
In particolare l'attuale amministratore, in sede di assemblea ordinaria, vedendo che non poteva più contare sulla fiducia di molti condomini, temendo di non essere riconfermato, ha dichiarato che qualora fosse stato sostituito avrebbe fatto pagare 400 euro per il passaggio di consegne al nuovo amministratore.
Visto che l'articolo 1129 del codice civile dispone al suo ottavo comma "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi"  è sorta spontanea le domanda: questi 400 euro sono dovuti?
In prima istanza bisogna subito dire che gli "ulteriori compensi" della norma si riferiscono alle attività urgenti che potrebbero verificarsi nel periodo che intercorre fra la nomina del nuovo amministratore e la sua effettiva presa in carico e non al passaggio di consegne in sè che è sempre da presumersi senza costi.
Tuttavia se in sede di preventivo l'amministratore ha previsto i costi per l'eventuale passaggio di consegne, ebbene questi sono dovuti a prescindere dalla complessità delle operazioni.
Pertanto per rispondere correttamente alla domanda del condomino è stato necessario verificare la presenza o meno di questa specifica voce nel preventivo delle prestazioni dell'amministratore. 
Stesso ragionamento per l'amministratore entrante il quale può bene richiedere un compenso per le operazioni di acquisizione del condominio, ma lo deve specificare nel preventivo approvato in sede di nomina.
Davide Bianchini 

mercoledì 24 giugno 2015

La Ripartizione delle spese

Tratto da Condominio.com

Generalità
Gli articoli 1101 e 1104 C.c., relativi alla comunione, stabiliscono che la ripartizione delle spese si determina unicamente in proporzione delle quote.
Il sistema dettato dall'art. 1123 per il condominio è più articolato, in quanto, se il primo comma stabilisce un criterio analogo a quello della comunione, il secondo comma dà rilievo proprio al reale servizio ed uso, in rapporto alle singole quote. 
Il criterio dell'effettiva destinazione costituisce il contenuto principale della norma, mentre l’asserzione, di cui al primo comma, vale ad stabilire una presunzione di parità tra valore delle quote ed uso. 
La ripartizione delle spese nell'ambito condominiale è disciplinata dagli articoli 1123-1124-1125 e 1126 C.c. La materia disciplina le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e per la gestione dei servizi comuni. 
Restano escluse le spese che si riferiscono unicamente alle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Soggetti obbligati
L'obbligato al pagamento si identifica in colui che partecipa, a qualsiasi titolo, al rapporto condominiale.
L'art. 63 disp. att. C.c. dispone, per quanto riguarda il successore a titolo particolare, che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questi, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente.
I rapporti tra conduttore e locatore restano un fatto interno, non rilevante nei confronti del condominio, per il quale, obbligato resta sempre il proprietario.

Natura dell'obbligazione
L'obbligazione prevista dall'art. 1123 C.c. si qualifica come obbligazione propter rem, poiché l'obbligo di ciascun condomino deriva dalla sua partecipazione al condominio e dalla titolarità del diritto reale sull'immobile.

Momento in cui l'obbligazione sorge
L'obbligo sorge nel momento in cui la ripartizione della spesa viene approvata dall'assemblea.
L'obbligo, nel caso di successione nel diritto, nasce nel momento in cui viene acquisita la qualità di condomino. Per tale acquisizione, è sufficiente la redazione di una scrittura privata, non occorrendo né l'atto pubblico, né la trascrizione. È necessario altresì che del trasferimento della proprietà venga avvertito, in qualsiasi modo idoneo, il condominio.

Convenzioni in deroga
La derogabilità dell'art. 1123 ha origine da quanto previsto dall'art. 1138 ed è esplicitamente stabilita dal primo comma dell'art. 1123 stesso. Tale derogabilità concerne sia il criterio di proporzione tra quote e spese, sia la regola di ripartizione in rapporto all'uso (di cui al secondo comma).
La convenzione che determina la deroga deve consistere in un atto sottoscritto da tutti i condomini interessati. Essa può essere contenuta in una delibera assembleare approvata da tutti i condomini 
In mancanza dell'unanimità, la delibera assembleare che introduca deroghe ai criteri di ripartizione delle spese, incidendo sui diritti individuali del singolo condomino, è inefficace nei confronti del dissenziente, per nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo.

Cose destinate a servire i condomini in misura diversa (secondo comma dell'art. 1123 C.c.)
L'espressione «in misura diversa» non si riferisce alla diversità delle quote, ma alla possibilità che uso e godimento siano diversi, per i singoli condomini, a prescindere dall'entità delle quote, a causa di fatti evidenti in base alla struttura del bene ed alla destinazione di esso, quale risulta dallo stato dei luoghi.
In tali situazioni, vale a dire allorché la misura della possibilità d'uso sia diversa, il criterio di legge per la ripartizione delle spese è quello di cui al secondo comma dell'art. 1123.
Il secondo comma dell'art. 1123 non comporta solo la possibilità di una diversa misura di contribuzione, ma anche quella del totale esonero di uno o più condomini dalle spese per un particolare uso o servizio, quando essi ne siano totalmente esclusi.

Pluralità di cose, opere ed impianti (terzo comma dell'art. 1123 C.c.)
Il terzo comma dell'art. 1123 C.c. sviluppa il principio stabilito dal comma precedente, prevedendo l'ipotesi di opere o impianti destinati a servire, non i singoli condomini in modo differente, ma parti autonome dell'edificio in modo esclusivo.
L'elencazione del codice non deve considerarsi tassativa, bensì esemplificativa, con la conseguenza che la relativa disciplina si applicherà tutte le volte che un bene o servizio siano destinati a servire solo una parte del condominio 

Manutenzione e ricostruzione delle scale (art. 1124 C.c.)
La norma in esame è derogabile
La disposizione dell'art. 1124 C.c. è conseguenza del principio dell'art. 1123/2, in quanto tiene conto del differente uso del bene comune da parte dei condomini proprietari dei diversi piani.
Essa contempera tale principio con la circostanza che la scala, nella sua interezza, appartiene a tutti i condomini e vuole evitare le conseguenze non eque dell'integrale riferimento alla destinazione, che si verificavano, in danno dei proprietari dei piani più alti.
L'art. 1124, nel prevedere una formula fissa (metà in ragione del valore e metà in misura proporzionale all'altezza), adotta una soluzione idonea a risolvere il problema della difficoltà di calcolare, in concreto, la differente utilità per i proprietari dei piani.

Soffitti e solai (art. 1125 C.c.)
L'art. 1125 C.c. stabilisce che le spese per la manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari l'uno all'altro sovrastanti. Tale norma determina una presunzione assoluta di comunione delle opere che servono a dividere orizzontalmente le due proprietà.
Nel concetto di volte, soffitti e solai rientra tutto ciò che divide orizzontalmente le due proprietà e si trova stabilmente tra esse, con funzione di sostegno e copertura. Restano escluse quelle parti che adempiono a funzioni meramente estetiche o ornamentali 
L'art. 1125 C.c., secondo il quale le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, costituisce norma derogabile dall'autonomia privata, sicché i condomini interessati ben possono addivenire ad un accordo sul loro rispettivo diritto e determinare convenzionalmente chi debba sostenere la spesa.

Lastrici solari di uso esclusivo (art. 1126 C.c.)
L'art. 1126 prevede l'ipotesi che il lastrico solare non sia utilizzato da tutti i condomini, bensì sia nella disponibilità solo di uno o alcuni di essi.
Per tale situazione viene previsto un criterio di ripartizione delle spese che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1123, pone le somma necessarie a carico, per un terzo dei condomini che hanno in uso il lastrico e per due terzi degli altri (a seconda dei casi, tutti i condomini, oppure coloro cui il lastrico fornisce copertura).
La ratio della norma consiste nel fatto che il carattere comune del lastrico solare, collegato alla funzione di copertura dell'edificio, non può venir meno. 
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1126 C.c., all'ipotesi di lastrici solari di uso esclusivo deve essere equiparata quella di lastrici in proprietà esclusiva.
Poiché l'art. 1126 non è richiamato dall'art. 1138 C.c., esso può essere derogato dal regolamento di condominio, che può stabilire di ripartire le spese in proporzione del valore millesimale degli appartamenti.

Conclusioni - Carente prestazione del servizio comune.
In deroga alla volontà del promotore di questo manuale (di evitare un’elencazione di sentenze) ritengo fondamentale riportare una massima di sentenza della Cassazione a Sezione Unite in cui si evince che l'obbligo di contribuire alle spese comuni sussiste anche nel caso di carente prestazione del servizio comune.'interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio (art. 1123 comma 1 c.c.); 'impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi sufficiente calore non può giustificare un esonero dal , neanche per le sole spese di esercizio dell'impianto, dato che il condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura , quindi, non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazione del servizio.( Cass. Sezioni Unite n. / 96 )»

lunedì 15 giugno 2015

Servitù di passaggio sulla strada condominiale. Quando la prova testimoniale può non essere sufficiente.



Non basta la testimonianza di terzi per dimostrare la costituzione di una servitù di passaggio sulla strada condominiale a favore del fondo vicino.
È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9874, depositata il 14 maggio 2015, con la quale gli Ermellini hanno respinto il ricorso della società proprietaria del terreno attiguo al condominio, su cui erano stati edificati nuovi edifici.
Il caso: il Condominio citava in giudizio la s.r.l. per sentir accertare che i fabbricati costruiti sul terreno di proprietà della società medesima, attiguo al proprio, non avevano diritto di passaggio sulla stradella condominiale di accesso e, in ogni caso, per l'estinzione della pretesa servitù in quanto esercitata in modo difforme da quanto previsto nei rogiti e per le innovazioni apportate.
Il tribunale rigettava la domanda del condominio, ritenendo che la società aveva acquistato il diritto di servitù di passaggio in forza della destinazione del padre di famiglia, unica essendo l'originaria proprietaria dei due fondi. La Corte d'Appello, invece, ribaltava la decisione, osservando che in nessuno dei vari titoli di provenienza in favore delle parti era possibile desumere la costituzione della servitù e negando, altresì, la possibilità di costituzione della servitù per destinazione del buon padre di famiglia.
La costituzione della servitù “per destinazione del buon padre di famiglia”. La formula utilizzata dall'art. 1062 c.c., di sapore così arcaico, significa sostanzialmente questo: se il proprietario di due fondi ne destina uno a servire all'utilità dell'altro (ad esempio, costruisce una strada per collegare il secondo con la pubblica via) non nasce alcuna servitù, perché questa presuppone che i fondi appartengano a proprietari diversi; ma se ciò si realizza successivamente (ad esempio, l'unico proprietario vende uno dei due fondi a un altro soggetto), la servitù nasce a favore del fondo che già prima riceveva utilità dal peso imposto sull'altro.
Tuttavia, tale modalità di costituzione può operare solo per le servitù apparenti (art. 1061 c.c.), cioè quelle che presuppongono opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello in ordine alla non sussistenza della servitù di passaggio sulla strada condominiale, rilevando la carenza di elementi indiziari il preteso diritto e confermando l'inutilizzabilità della dichiarazione testimoniale resa dal un minore, unico elemento da cui era possibile ricavare elementi di prova circa l'esistenza della servitù.
Per gli Ermellini, tra l'altro, il ricorso proposto dalla società “non coglie la ratio decidendo primaria, che era quella di disconoscere ad una dichiarazione di terzi il valore costitutivo di servitù e, soprattutto, di mettere in evidenza che parte acquirente sarebbe stata resa ben avvertita della non rituale costituzione di una servitù, ma sussistente solo quanto a concreto esercizio, così da non poter in seguito opporre l'esistenza di essa al proprietario del preteso fondo servente”.
Da non perdere: Breve panoramica sulle servitù di passaggio
È rimasta peraltro non provata la pretesa natura apparente della servitù di passaggio in questione, non essendo sufficiente, a tal scopo, la coincidenza tra l'accesso alla via pubblica e il locus servitutis al quale si fa riferimento nei primi atti di trasferimento, né il sopravvenuto stato di interclusione del terreno.

Fonte http://www.condominioweb.com/servitu-di-passaggio-sulla-strada-condominiale.11901#ixzz3d8gcenh9
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