Il condomino di uno stabile di 50 unità si rivolge a me per la verifica di alcune delibere assembleari e la correttezza di alcune spese.
In particolare l'attuale amministratore, in sede di assemblea ordinaria, vedendo che non poteva più contare sulla fiducia di molti condomini, temendo di non essere riconfermato, ha dichiarato che qualora fosse stato sostituito avrebbe fatto pagare 400 euro per il passaggio di consegne al nuovo amministratore.
Visto che l'articolo 1129 del codice civile dispone al suo ottavo comma "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi" è sorta spontanea le domanda: questi 400 euro sono dovuti?
In prima istanza bisogna subito dire che gli "ulteriori compensi" della norma si riferiscono alle attività urgenti che potrebbero verificarsi nel periodo che intercorre fra la nomina del nuovo amministratore e la sua effettiva presa in carico e non al passaggio di consegne in sè che è sempre da presumersi senza costi.
Tuttavia se in sede di preventivo l'amministratore ha previsto i costi per l'eventuale passaggio di consegne, ebbene questi sono dovuti a prescindere dalla complessità delle operazioni.
Pertanto per rispondere correttamente alla domanda del condomino è stato necessario verificare la presenza o meno di questa specifica voce nel preventivo delle prestazioni dell'amministratore.
Stesso ragionamento per l'amministratore entrante il quale può bene richiedere un compenso per le operazioni di acquisizione del condominio, ma lo deve specificare nel preventivo approvato in sede di nomina.
Davide Bianchini
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