giovedì 3 settembre 2015

Mediazione civile e conflitto condominiale: excursus sul tipo di controversie

CAPITOLO II
IL CONFLITTO CONDOMINIALE
3.2. Singole controversie condominiali e mediazione obbligatoria 
L’art. 1117 c.c. delimita la disciplina del “condominio degli edifici”, definendo le parti oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio; a norma della richiamata disposizione, così come modificata dalla L. n. 220/2012, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
“1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.
Al riguardo si osservi come la Corte di cassazione, a sezioni unite, abbia affermato che anche al condominio composto da due soli partecipanti, si applica la disciplina giuridica del condominio e non quella della comunione[1]; da ciò consegue, ai nostri fini che anche il c.d. condominio minimo soggiacerà alla disciplina della mediazione obbligatoria in materia condominiale (che – come si esporrà nel capitolo seguente – ha alcune peculiari caratteristiche rispetto alla disciplina della mediazione obbligatoria ordinaria). Va, in via generale, ancora precisato che, in armonia con la giurisprudenza di legittimità, la valutazione della c.d. “condominialità” di una porzione immobiliare non può prescindere da un’analisi della concreta situazione fattuale[2].
Alla luce anche di tali riflessioni, la riforma del 2012 ha poi aggiunto anche l’art. 1117-bis c.c. il quale, precisa, quanto all’ambito di applicabilità della disciplina del condominio, che questa si applica, in quanto compatibile, “in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117”.
Il legislatore sembra così recepire i recenti approdi interpretativi in tema di delimitazione della materia condominiale, secondo cui, ai fini dell’attribuzione del diritto di condominio, assume rilevanza il collegamento tra beni propri (le unità immobiliari in proprietà solitaria) e beni comuni, collegamento che si definisce come relazione di accessorietà (per l’esistenza o per l’uso): difatti, “il condominio si costituisce (ex lege) non appena, per qualsivoglia fatto traslativo, i piani o le porzioni di piano del fabbricato vengono ad appartenere a soggetti differenti. Segue che, in un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a persone diverse, la disciplina delle cose, degli impianti e dei servizi di uso comune, legati ai piani o alle porzioni di piano dalla relazione di accessorietà, sia per quanto riguarda la disposizione sia per ciò che concerne la gestione, è regolata dalle norme sul condominio”[3].
Alla luce quindi di tali direttrici interpretative, nonché della disposizione da ultimo richiamata, può ribadirsi che anche le controversie relative al c.d. condominio orizzontale (particolare complesso edilizio che, a differenza del classico condominio che si sviluppa in verticale, si estende orizzontalmente; l’esempio classico è quello delle case a schiera), così come quelle a c.d. super-condominio (complesso residenziale, formato da un insieme di edifici, distinti in vari blocchi, ciascuno dei quali a sua volta costituito da vari fabbricati costituiti in condominio[4]) rientrano nell’alveo applicativo della mediazione in materia condominiale.
È dunque al rapporto di accessorietà che occorre fare riferimento al fine di identificare se, in ogni singolo caso concreto, si verta in un’ipotesi di controversia in materia di comunione o di condominio, con le evidenti conseguenze con riferimento alla disciplina della mediazione applicabile[5].
In applicazione poi del principio in base al quale al fine di comprendere se una singola controversia verta in materia condominiale, con il suo conseguente assoggettamento alla disciplina della mediazione obbligatoria, occorre avere riguardo al dato oggettivo della disciplina volta a regolare la specifica richiesta di tutela avanzata, non, invece, la qualità dei soggetti in lite, la giurisprudenza (con riferimento alla disciplina della mediazione precedente alla riforma del 2013) ha escluso che la controversia nella quale si chieda l’accertamento di una servitù a favore a carico di un fondo appartenente al condomino rientri in una causa in materia condominiale; tale lite, difatti, rientrerebbe nell’ambito dei diritti reali (controversia, ad ogni modo, assoggettata alla disciplina della mediazione obbligatoria ma non, come accennato alla speciale disciplina dettata con riferimento alla mediazione condominiale dall’art. 71-quater, disp. att., c.c.)[6]. In via generale la pronuncia in commento ha stabilito il principio in base al quale le cause condominiali sarebbero quelle circoscritte a quelle relative agli artt. 1117 e ss. c.c., preferendo dunque alla tesi soggettiva (ovvero che qualifica come condominiali tutte le cause ove una delle parti sia un condomino), la tesi oggettiva (ovvero quella fondata sul dato oggettivo della materia trattata e non sulla qualità delle parti).
Va ancora ricordato come recente giurisprudenza abbia precisato che correttamente va escluso lo stesso presupposto della presunzione di cui all’art. 1117 c.c., in mancanza del comune godimento del bene che sia posto contemporaneamente al servizio delle proprietà esclusive e la cui installazione sia di reciproco vantaggio per i singoli condomini[7].
Nella materia contrattuale rilevante ai fini della disciplina della mediazione obbligatoria rientrano anche, in via generale, le controversie in tema di destinazione d’uso delle parti comuni. A conferma di tale considerazione si osservi come la recente riforma del condominio di cui alla L. n. 220/2012 abbia aggiunto alla disciplina del condominio di cui agli artt. 1117 e ss. c.c. anche gli artt. 1117-ter e 1117-quater in tema, rispettivamente, di modificazioni delle destinazioni d’uso e di tutela delle destinazioni d’uso[8]. Tali controversie sono, in via generale, in conformità a quanto rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, sia quelle che attengono alle riduzioni o limitazioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle cose comuni, dunque liti “riguardanti limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate”, sia quelle relative ai limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote, cause quindi “relative alla misura dei servizi condominiali debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini”[9].
Gli artt. 1118 e 1119 c.c. dettano poi due dei più importanti principi che regolano l’intera materia contrattuale: il primo reca il principio generale secondo cui il diritto di ciascun condomino sulle cose comuni è proporzionato al valore del piano o porzione che gli appartiene; il secondo prevede il principio dell’indivisibilità delle parti comuni del condominio (“le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa comune a ciascun condomino”).
I successivi artt. 1120-1225 c.c. disegnano invece la disciplina, anch’essa novellata dalla riforma del 2012, delle innovazioni e delle opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune, nonché della ripartizione delle spese di conservazione, godimento, manutenzione e ricostruzione delle parti dell’edificio oggetto del condominio: anche le controversie vertenti in tale materie, pertanto, risultano assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria in materia condominiale (disposizioni generali dettate dal D.Lgs. n. 28/2010, in particolare dall’art. 5, co. 1-bis e 2-bis, nonché disciplina speciale di cui all’art. 71-quater disp. att. c.c.), così come quelle vertenti in materia di lastrici solari ad uso esclusivo (art. 1126 c.c.), costruzioni sopra l’ultimo piano dell’edificio (art. 1127 c.c.) nonché di perimento totale o parziale dell’edificio (art. 1128 c.c.).
Tutte le controversie strettamente riguardanti il condominio, inteso come vicende relative alle parti comuni[10], sono quindi ricomprese nell’alveo applicativo della speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria.
Alla luce di quanto visto, all’interno delle controversie in materia di condominio di cui all’art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010 rientrano anche quelle concernenti l’accertamento di un diritto condominiale[11].
La riforma del 2012 ha poi confermato che all’interno della materia condominiale rilevante in tema di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010 rientrano anche le controversie relative all’amministratore condominiale di cui agli artt. 1129-1133 c.c., alle spese fatte dal condomino senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea (art. 1134 c.c.), all’assemblea dei condomini(artt. 1135-1137 c.c.) ed al regolamento di condominio di cui all’art. 1138 c.c.
Rientrano quindi all’interno dell’alveo applicativo della mediazione obbligatoria in materia condominiale anche le questioni inerenti l’impugnazione delle delibere condominiali (sul punto si tornerà nel prosieguo), nonché la responsabilità dell’amministratore e la sua eventuale revoca.
Ricordando essenzialmente che l’ultimo articolo delle disposizioni dettate dal codice civile in tema di condominio (l’art. 1139 c.c.), dispone che per quanto non è espressamente previsto dagli artt. 1117-1138 c.c. si osservano le norme dettate in tema di comunione di cui agli artt. 1110-1116 c.c., quanto alle norme dettate dalle disposizioni per l’attuazione del codice civile che l’art. 71-quater, disp. att., c.c. esplicitamente richiama in tema di mediazione condominiale vanno innanzitutto ricordate le disposizioni dettate dagli artt. 61 e 62 in tema di scioglimento del condominio[12] e, poi, quanto stabilito dall’art. 63, disp. att., c.c. in materia, in particolare, di riscossione dei contributi condominiali. Sul punto, la richiamata disposizione prevede che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”[13].
Se da un lato va quindi rilevato che rientrano nella disciplina della mediazione obbligatoria in materia condominiale anche le controversie in tema di riscossione dei contributi condominiali, dall’altro va precisato che, come si preciserà tra breve, la disciplina della mediazione obbligatoria a norma dell’art. 5, co. 4, lett. a), D.Lgs. n. 28/2010 non si applica, tra l’altro, nei procedimenti per ingiunzione inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, essendo peraltro stabilito dal co. 3 del medesimo art. 5 che, lo svolgimento della mediazione non può precludere la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. Pertanto, anche con riferimento alle controversie in tema di riscossione dei contributi condominiali, dal punto di vista operativo:
  • la disciplina della mediazione obbligatoria non trova applicazione nei procedimenti di ingiunzione;
  • la disciplina della mediazione obbligatoria non trova applicazione nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo fino pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
  • la disciplina della mediazione obbligatoria va applicata nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo dopo che il giudice si è pronunciato su tali istanze.
Vi sono poi disposizioni ancora sull’amministratore[14], in tema di assemblea condominiale (artt. 66 e 67, disp. att., c.c.), sulle tabelle millesimali (artt. 68 e 69, disp. att., c.c.)[15], nonché sui regolamenti condominiali (in particolare gli artt. 70 e 72, disp. att., c.c.)[16]: tutte controversie, alla luce del richiamo operato dall’art. 17-quater, disp. att., c.c. alle richiamate norme del codice civile e delle disposizioni attuative del medesimo codice richiamate, rientranti nella disciplina della mediazione obbligatoria in materia condominiale. Normative rilevanti, peraltro, anche come utile parametro valutativo degli eventuali accordi conciliativi raggiunti in mediazione.
Alcune delle tematiche ora menzionate meritano approfondimento. In particolare, ci si riferisce alle controversie in tema di delibere assembleari e relative impugnazioni, a quelle relative all’amministratore condominiale, alle liti in tema di riscossione dei contributi condominiali e di modifica alle tabelle condominiali nonché a quelle in tema di regolamento condominiale.
Su tale ultimo aspetto ci si è chiesto se le controversie in materia di regolamento condominiale di natura contrattuale (o sulle tabelle millesimali di natura pattizia) rientrino o meno all’interno della speciale disciplina della mediazione obbligatoria in materia di condominio[17]. Se da un lato è stato evidenziato come alla natura negoziale o contrattuale del regolamento condominiale corrisponda l’applicazione di una diversa disciplina (quella specifica dettata in tema di condominio, ovvero le norme generali sui contratti)[18], all’interrogativo, giusto il richiamo alle norme in tema di condominio effettuato dall’art. 71-quater, disp. att., c.c., va oggi confermata risposta affermativa.
Quanto alla tematica della legittimazione processuale (attiva e passiva) dell’amministratore del condominio, appare utile richiamare  l’evoluzione interpretativa giurisprudenziale in materia.
In via generale occorre pertanto ricordare che, quanto alla legittimazione attiva dell’amministratore condominiale la giurisprudenza di legittimità[19] nella pronuncia n. 18331/2010, resa a sezioni unite, ha avuto modo di affermate, innanzitutto, che l’art. 1131, co. 1, c.c. conferisce una rappresentanza di diritto all’amministratore, il quale è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c.[20]. La Suprema Corte afferma dunque che l’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131, co. 2, 3, c.c., può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione.
La giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che “nessuna limitazione sussiste in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell’amministratore per qualsiasi azione anche di natura reale, promossa contro il condominio, da terzi (o anche dal singolo condomino) in ordine alle parti comuni dell’edificio”; in tal caso, prosegue la Corte, citando la propria pronuncia n. 9093/2007 (emessa peraltro dalla medesima sez. II), “l’amministratore ha il solo obbligo di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini”[21]. Così, richiamando le proprie pronunce n. 9206/2005 e n. 7958/2003, i Giudici di legittimità hanno affermato che “la legittimazione dell’amministratore del condominio dal lato passivo ai sensi dell’art. 1131, secondo comma, cod. civ. non incontra limiti e sussiste, anche in ordine all’interposizione d’ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario, in relazione ad ogni tipo d’azione, anche reale o possessoria, promossa nei confronti del condominio”[22].
Ulteriore questione riguarda il rapporto tra la legittimazione attiva dell’amministratore condominiale e quella dei singoli condomini. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che poiché il condominio si configura come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale[23]; ne consegue “che l’intervento dei condomini in una causa iniziata dall’amministratore realizza un’ipotesi di intervento della parte, che è perfettamente ammissibile anche quando l’azione sia stata (in ipotesi) irregolarmente proposta per difetto di legittimazione dell’amministratore, trattandosi in tal caso di sostituzione del legittimato al non legittimato”[24].
All’interno della disciplina della mediazione condominiale rientrano poi anche le controversie concernenti le obbligazioni condominiali (nascenti pro quota a carico dei singoli condomini dalla loro partecipazione alla comunione)[25]. In particolare in materia di oneri condominiali, si ricorda che i comproprietari di un’unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali[26]. In materia di mediazione obbligatoria delle controversie in materia condominio ed obbligazioni condominiali ulteriore questione da analizzare potrebbe essere quella relativa alle obbligazioni propter rem in ambito condominiale. Sul punto, si rileva preliminarmente che nei casi di obbligazione propter rem, ovvero quando sussiste un’obbligazione accessoria al diritto di proprietà o ad altro diritto reale che inerisce alla res seguendola in tutte le sue vicende, si ritiene che l’art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010 non sia applicabile; difatti, si tratta pur sempre di un’obbligazione e non di un diritto reale[27], essendo l’obbligato propter rem tenuto ad adempiere la sua prestazione nei confronti di un altro soggetto, che, però, non ha un potere immediato sul fondo, ma, in qualità di creditore, può soltanto pretendere l’adempimento della prestazione. Tuttavia, pur escludendone la natura reale, tali controversie rientreranno nella materia condominiale di cui all’art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, con la conseguente applicazione della disciplina della mediazione obbligatoria[28]; disciplina generale, però, è bene ricordarlo, che per certi aspetti differisce da quella specifica dettata per il procedimento di mediazione condominiale di cui all’art. 71-quater, disp. att., c.c.
In generale, anche le controversie tra amministratore condominiale e condomino in merito alla gestione della cosa comune vanno considerate alla stregua delle liti condominiali[29], con la conseguenza che anche tali cause rientrano all’interno della materia condominiale di cui all’art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010; in particolare, come precedentemente rilevato, vanno considerate liti condominiali anche le controversie che insorgono tra l’amministratore del condominio ed il singolo condomino in ordine alla riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino in ragione della sua partecipazione alla comunione[30].
Tra le controversie assoggettate alla disciplina speciale della mediazione obbligatoria in materia di condominio rientrano, come accennato, anche quelle in tema di impugnazione delle delibere assembleari, con riferimento alle quali vige il termine perentorio di trenta giorni per l’impugnazione ex art. 1137 c.c. (decorrente dalla data della delibera per i dissenzienti e gli astenuti e, per gli assenti, dalla data della comunicazione). Sul punto basti ricordare come recentemente sia stato ribadito, da un lato, che, sebbene l’impugnazione possa essere proposta indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, la giurisprudenza[31], in applicazione della regola generale della domanda dettata dall’art. 163 c.p.c., ha privilegiato la forma dell’atto di citazione, dall’altro, che, per le delibere annullabili il termine per impugnare rimane sospeso per il periodo necessario al compimento del tentativo di conciliazione[32]. Appare inoltre utile ricordare come recente giurisprudenza abbia ribadito che ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese asseritamente in violazione dei criteri legali di riparto o in misura eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio[33]:
  • non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella (che deve avvenire con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell’autorità giudiziaria)
non esige, quindi, nemmeno la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore.

[1] Cass., SS.UU., 31 gennaio 2006, n. 2046.
I Giudici, in particolare, hanno osservato che “l’esistenza del condominio e l’applicabilità delle norme in materia non dipende dal numero delle persone che ad esso partecipano”; difatti, “la specifica fisionomia giuridica del condominio negli edifici - la tipicità, che distingue l’istituto dalla comunione di proprietà in generale e dalle altre formazioni sociali di tipo associativo - si fonda sulla relazione che, nel fabbricato, lega i beni propri e comuni, riflettendosi sui diritti, dei quali i beni formano oggetto (la proprietà esclusiva e il condominio). Le norme dettate dagli artt. 1117, 1139 cod. civ. si applicano all’edificio, nel quale più piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse e un certo numero di cose, impianti e servizi di uso comune sono legati alle unità abitative dalla relazione di accessorietà”.
In materia di condominio si veda, tra gli altri, S. Carbone, Obbligazioni e contratti - Responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte dal condominio, in Corriere giuridico (Il), 2008, n. 5.
[2] Cass., 20 luglio 2009, n. 16829.
[3] Cass., SS.UU., 31 gennaio 2006, n. 2046.
[4] In argomento, la Suprema corte ha ribadito l’applicabilità anche al super-condominio delle norme sul condominio ritenendo che il cosiddetto supercondominio non possa trattarsi come una comunione ordinaria di natura convenzionale costituita fra i vari condomini per la gestione delle parti comuni relative al complesso residenziale. Sul punto è stato osservato che il supercondominio è una figura “di creazione giurisprudenziale, alla quale sono applicabili le norme relative al condominio, appunto perché si verte nella materia delle ‘parti comuni’ indicate dagli art. 1117 cod. civ. e 62 disp. att. cod. civ., caratterizzate dal rapporto di accessorietà necessaria che le lega alle singole proprietà individuali, delle quali rendono possibile l’esistenza stessa o l’uso, come per esempio le portinerie, le reti viarie interne, gli impianti dei servizi idraulici o energetici dei complessi residenziali, mentre restano soggette alla disciplina della comunione ordinaria le altre eventuali strutture, che invece sono dotate di una propria autonoma utilità, come per esempio le attrezzature sportive, gli spazi di intrattenimento, i locali di centri commerciali inclusi nel comprensorio (cfr. Cass. 3 ottobre 2003 n. 14791)” (Cass., 18 aprile 2005, n. 8066).
[5] Per tale principio si veda, tra le altre, Cass. n. 14791/03 e Cass. n. 9096/00.
[6] Trib. Genova, 18 novembre 2011, n. 4574. Nel caso di specie, era stato domandato l’accertamento di una servitù a favore del fondo di parte attrice a carico di un fondo del condomino convenuto.
[7] In tal senso si veda Cass., 8 gennaio 2014, n. 147, in Navigatore settimanale del diritto, n. 3/2014. La sentenza impugnata ha escluso l’esistenza nel fabbricato di un unico impianto elettrico al servizio degli appartamenti di proprietà esclusiva, avendo piuttosto accertato – alla stregua delle deposizioni rese dai testi escussi – che le unità immobiliari erano dotate di distinti e autonomi impianti; pertanto, correttamente ha escluso lo stesso presupposto della presunzione di cui all’art. 1117 c.c. (peraltro, nell’atto costitutivo del Condominio non era fatta alcuna menzione dell’impianto de quo).
[8] Art. 1117-ter. «Modificazioni delle destinazioni d’uso.
Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.
La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico».
Art. 1117-quater. «Tutela delle destinazioni d’uso.
In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136».
(Si veda in argomento, inoltre, quanto disposto dall’art. 7 c.p.c. che, al n. 2 del co. 3, il quale attribuisce alla competenza del Giudice di Pace, qualunque ne sia il valore, la competenza funzionale con riferimento alle liti relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case).
[9] Rientrano pertanto in tali controversie, tra le altre, quelle relative: all’azione proposta da un condomino al fine di contestare la legittimità dell’individuazione assembleare del posto auto ad esso assegnato senza tenere conto dell’eccessiva difficoltà di accesso ed uscita dallo stesso (Cass. Civ. n. 11861/2005); alla domanda volta all’accertamento dell’uso illegittimo di un’area comune (si vada, Trib. Monza, 13 novembre 2006); all’uso della chiave per l’utilizzo dell’ascensore (Cass. Civ. n. 4256/2006); all’uso dell’area comune destinata a parcheggio dei veicoli dei condomini (Cass. Civ. n. 11861/2005); alla misura del godimento del servizio comune di riscaldamento (Cass. Civ. n. 17660/2004).
[10] In questi termini si veda M. Crocitto, La mediazione in condominio dopo il decreto del fare (D.L. N. 69/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013), in La nuova procedura civile, n. 4/2013, pp. 30 e ss.
[11] Si pensi, a titolo esemplificativo alle liti instaurate da un condomino affinché venga accertato il proprio diritto al distacco dall’impianto idrico condominiale e all’uso del muro perimetrale per l’installazione delle diramazioni e del contatore relativi alla fornitura idrica esclusiva; si pensi, ancora, alle controversie relative alla rimozione dalla facciata dell’edificio condominiale di uno scambiatore di calore installatovi da altro condomino a motivo del pregiudizio arrecato al decoro architettonico e alla sicurezza dell’edificio stesso (Cass. n. 10519/1993), ovvero a quella concernente la possibilità per l’assemblea dei condomini di destinare il cortile comune ad un uso diverso da quello cui è naturalmente destinato (Cass. Civ. n. 8379/2006). Sul punto si veda quanto già osservato in G. Spina, La mediazione in materia di condominio, eBook, Altalex, 2012, nonché in M. Benigni, L. Capacci, G. Spina, P. Vannucci, Nuova mediazione obbligatoria. R.C.A., condominio, reclamo tributario, Altalex Editore, 2012, pp. 49 e ss.
[12] Art. 61.
«Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione».
Art. 62.
«La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’articolo 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’articolo 1136 del codice stesso».
[13] La norma, così come novellata dalla L. n. 220/2012, dispone altresì quanto segue.
“I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.
[14] Art. 64. «Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione».
Art. 65. «Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 80 del codice di procedura civile.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite».
Si veda inoltre l’art. 71, secondo cui «Il registro indicato dal quarto comma dell’articolo 1129 e dal terzo comma dell’articolo 1138 del codice è tenuto presso l’associazione dei proprietari di fabbricati», l’art. 71-bis. in tema di requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio nonché l’art. 71-ter sull’attivazione del sito internet del condominio «che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare» (le relative spese per l’attivazione e la gestione sono poste a carico dei condomini).
[15] Art. 68.
«Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare».
Art. 69.
«I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali».
[16] Art. 70. «Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie».
Art. 72. «I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69 disp. att. c.c. ».
[17] Sul punto si rimanda a G. Spina, Singole mediazioni civili obbligatorie, in G. Falco - G. Spina (a cura di), La nuova mediazione. Regole e tecniche dopo le modifiche introdotte dal “Decreto del fare” (d.l. 69/2013, conv., con mod., in l. 98/2013), Giuffrè, 2014, pp. 235 e ss: l’ipotesi classica che si faceva di regolamento condominiale di natura contrattuale consisteva in quel regolamento predisposto dall’unico proprietario dell’intero edificio, accettato progressivamente in sede di stipula dei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari nelle quali il fabbricato è stato frazionato. Tale regolamento veniva considerato di natura contrattuale in quanto la sua origine era fondata sulla sua accettazione (progressivamente) da parte di tutti i partecipanti al condominio, diversamente da quanto avviene nella formazione del regolamento condominiale di natura assembleare. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è giunta a considerare la natura contrattuale o meno del regolamento condominiale non in base alla sua origine, bensì in ragione del contenuto delle sue norme: di natura regolamentare ovvero patrizie, volte cioè a limitare i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni, ovvero ad attribuire ad alcuni condomini maggiori diritti rispetto ad altri (si veda al riguardo Cass., 30 dicembre 1999, n. 943). Così, ben può avvenire che solo alcune clausole di un regolamento abbiano natura contrattuale, quelle cioè aventi ad oggetto la limitazione dei diritti condominiali.
[18] Sul punto è stato osservato, ad esempio che (si veda al riguardo Cass., 14 agosto 2007, n. 17694) “per la modifica delle clausole di natura contrattuale sarà richiesta l’unanimità di tutti i condomini, proprio in ragione della natura patrizia dell’accorto che si realizza, secondo i principi generali in tema di contratto, con l’accordo tra le parti, mentre per la modifica delle clausole di natura regolamentare troverà applicazione la disciplina dettata in tema di condominio dall’art. 1138 c.c., ovvero l’adozione della delibera assembleare con la maggioranza prescritta dall’art. 1136, comma 2, c.c.”. Quanto alle tabelle condominiali di natura pattizia, poi, va osservato che accertata detta natura (natura che deve risultare da una volontà chiaramente ed espressamente manifestata o, comunque, desumibile in modo non equivoco dalle disposizioni del regolamento), “non potrà trovare applicazione la nozione di errore di cui all’art. 68 disp. att. c.c. (connesso all’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle), dovendosi invece fare riferimento a quella dettata in tema di annullabilità dei contratti dall’art. 1428 c.c., dove l’errore non rileva nella sua oggettività, ma solo in quanto abbia determinato un vizio del consenso (si veda al riguardo, tra le altre, Cass. 12 giugno 2001, n. 7908). La conseguenza pratica, come argomentato della medesima corte, è che non sarà esperibile l’azione ex 69 disp. att. c.c.; dovrà invece farsi ricorso all’ordinaria azione di annullamento del contratto per vizio del consenso a norma dell’art. 1428 c.c.”. Ibidem, 235 e ss.
[19] Si veda Cass., SS.UU., n. 18331/2010.
[20] Quando cioè si tratta: a) di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio; b) di disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini; c) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
[21] Si veda al riguardo Cass. n. 22886/2010.
[22] Cass. n. 22886/2010.
[23] Si veda al riguardo, tra le altre, Cass. n. 4014/2007.
[24] Cass. n. 7300/2010.
[25] Si veda sul punto Cass. Civ., SS.UU., n. 20076/2006, nonché Cass. Civ. n. 12208/1993, Cass. Civ. n. 2249/2000 e Cass. Civ. n. 269/2003.
[26] Principio informatore della materia, al cui rispetto è tenuto il Giudice di Pace anche quando decide secondo equità ai sensi dell’art. 113, co. 2, c.p.c. (Cass. Civ. n. 21907/2011).
[27] Ibidem.
[28] Si veda sul punto L. Viola, il quale nota in argomento come “in pratica, è inutile, sotto il profilo della disciplina della mediazione, interrogarsi circa la natura delle obbligazioni propter rem in ambito condominiale, perché sia che abbiano natura reale e sia che abbiano natura obbligatoria, comunque rientrerebbero nella materia “del condominio” e, dunque, assoggettabili al regime ex d.lvo 28/2010”. L. Viola, La nuova mediazione civile (d.vo 28/2010), in Trattato di G. Cassano (Condominio e diritti reali), Padova, 2011.
[29] Si veda al riguardo Cass. n. 2172/2004, Cass. n. 12274/2002, Cass. n. 2026/1994, Cass. n. 8734/1993 e Cass. n. 9828/1992.
[30] Cass. n. 20076/2006.
[31] Cass. n. 18117/2013 e Cass. n. 14661/2013.
[32] G.D. Nuzzo, L’impugnazione delle delibere condominiali tra legge di riforma e recenti applicazioni giurisprudenziali, in La Nuova Procedura Civile, n. 4/2013.
[33] Si veda al riguardo Cass. n. 1451/2013, in Navigatore settimanale del diritto n. 6 del 2014. In senso conforme si veda anche Cass. n. 14951/2008.

martedì 1 settembre 2015

Si al caposcala per la riscossione delle quote condominiali

Legittima la nomina del caposcala per la riscossione delle quote condominiali






L'amministratore del condominio può nominare un caposcala per riscuotere le quote condominiali e i pagamenti relativi ai consumi dell'acqua. Nello svolgimento della sua attività, infatti, l'amministratore può agire da solo o farsi coadiuvare da un sostituto, così come avviene nelle ipotesi di mandato con rappresentanza. 
È quanto ha stabilito la Corte d'appello di Lecce – Sez. Taranto con la sentenza n. 163 del 13 aprile 2015. Per i giudici salentini il caposcala va qualificato come un sostituto dell'amministratore che, scelto da lui o dai condomini riuniti in assemblea, ha il compito di eseguire determinati compiti ad esso attribuiti, mentre il soggetto che lo ha nominato risponde delle eventuali responsabilità che possono derivare dal suo operato. 
Respinte dunque le eccezioni mosse dai condomini contro la scelta di delegare al caposcala la riscossione delle quote, attività che l'art. 1130 c.c. attribuisce unicamente all'amministratore del condominio.
Il ragionamento seguito nella sentenza in commento inizia con l'affermazione, pacifica in giurisprudenza, secondo cui l'amministratore è un “ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza”, con conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (artt. 1703 e seguenti c.c.). 
Chi viene nominato amministratore, pertanto, diviene legale rappresentante dei comproprietari verso l'esterno e nei rapporti tra i condomini, con riferimento alla gestione e conservazione delle parti comuni dell'edificio. Nello svolgimento delle proprie attribuzioni l'amministratore può agire da solo, come un qualunque delegato di un insieme di persone, oppure può farsi legittimamente coadiuvare da un aiutante che, in gergo tecnico giuridico, prende il nome di sostituto del mandatario. Lo stesso codice civile, peraltro, disciplina espressamente tale figura all'art. 1717.
In sostanza – conclude la Corte – il caposcala è un sostituto dell'amministratore che, scelto da lui o dai condomini riuniti in assemblea, ha il compito di eseguire determinati compiti, ferma restando la responsabilità di chi lo nomina per le azioni da esso poste in essere. 
Il caposcala, inoltre, può essere anche una persona scelta dall'assemblea o prevista dal regolamento di condominio al fine di controllare e coadiuvare l'amministratore nell'espletamento del proprio incarico. In tal caso, sottolineano i giudici di legittimità, si tratterebbe di una figura molto simile a quella del consiglio dei condomini e le cui responsabilità sarebbero limitate all'oggetto specifico dei compiti assegnatigli dall'assemblea o dal regolamento.





lunedì 31 agosto 2015

Parcheggio davanti al garage.

E' legittima la delibera che consente ai condòmini di parcheggiare la seconda autovettura davanti o in prossimità dei rispettivi garage.


La delibera con la quale l'assemblea, previa modifica del regolamento condominiale, prevede la facoltà per i condomini e gli inquilini di parcheggiare con la seconda autovettura davanti o in prossimità dei propri garage, ma comunque in modo tale da permettere il transito e senza che ciò comporti il mutamento della destinazione d'uso del bene comune, risulta pienamente legittima.
Tanto ha statuito il Tribunale di Vicenza con sentenza del 27 maggio 2015, a seguito di impugnativa della delibera condominiale ex art. 1137 c.c.
L'adito Tribunale, dopo aver dato atto dell'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia avanzata dal condominio convenuto, in considerazione del fatto che: “in tema di controversie tra condomini, rientrano nella competenza per materia del Giudice di Pace le cause nelle quali siano in discussione i limiti quantitativi e qualitativi dell'esercizio delle facoltà spettanti ai condomini; esulano da tale competenza e rientrano in quella del Tribunale le controversie nelle quali si faccia questione circa l'esistenza o l'inesistenza del diritto di usare la cosa comune per determinati fini (Cassazione n. 7547/2011; Cassazione n. 8941/2011)” ha, tuttavia, rigettato la domanda ritenendo, pertanto, la delibera impugnata pienamente conforme al dettato normativo.
Detta delibera, a dire della condomina ricorrente, tra l'altro, comportava una limitazione al libero ed agevole passaggio dei veicoli nell'area medesima, l'alterazione della misura del godimento dello spazio comune a vantaggio di alcuni condomini ed in pregiudizio di altri, la violazione dell'art. 1120 II comma c.c. (oggi IV comma), siccome innovazione che può recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne altera il decoro architettonico o che rende talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, nonché la violazione dell'art. 1102 c.c., per il mutamento della destinazione del bene comune.
Come accennato, il Tribunale di Vicenza ha respinto tutti motivi posti a sostegno dell'impugnativa dalla condomina dissenziente.
Rileva in proposito il giudice di merito come, la delibera impugnata ha ad oggetto un'area comune la cui originaria destinazione era già quella di transito, manovra e sosta per operazioni di carico e scarico.
Che sul punto la delibera in oggetto, non ha affatto riconosciuto diritti reali ai singoli condòmini, ma si è limitata a stabilire un'ulteriore modalità di utilizzo dello spazio comune, concedendo la facoltà ai condòmini di parcheggiare le loro seconde auto nelle aree individuate, antistanti i rispettivi garage.
L'anzidetta possibilità non limita in maniera significativa l'agevole passaggio dei veicoli, in considerazione della sufficienza dello spazio disponibile.
D'altronde ricorda il Tribunale: “va anche evidenziato come i rapporti condominiali debbano essere informati al principio della solidarietà che richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (sul punto si veda Cassazione n. 8808/2003)”.
Ciò posto, risulta contemperata sia la legittima esigenza di parcheggiare le auto negli spazi condominiali – considerato che la delibera impugnata non prevede una facoltà di sosta incondizionata all'interno dell'area comune, anche in considerazione del fatto che la stessa stabilisce nel dettaglio le aree che è possibile occupare a tal fine – sia l'altrettanto legittima esigenza di transitare liberamente con l'auto nell'area comune, senza eccessive difficoltà o disagi.
Infine, sentenzia il Tribunale di Vicenza, “la facoltà riconosciuta ai condomini di utilizzare per il parcheggio alcune porzioni dell'area de qua, non impedisce il transito e la manovra dei veicoli e, quindi, l'utilizzo del bene secondo le precedenti modalità. La delibera non modifica la destinazione del bene comune e, tanto meno lede diritti acquisiti dei singoli condomini”.
Da ciò si evince come ben può l'assemblea condominiale, con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c., deliberare la possibilità di parcheggio delle seconde autovetture dei condòmini davanti o in prossimità dei rispettivi garage, a patto che la restante parte dell'area comune risulti liberamente fruibile, anche per il transito delle autovetture, senza eccessive difficolta o disagi di sorta e senza che sulle anzidette (seconde) aree di parcheggiopossa essere riconosciuto ai singoli condòmini alcun diritto reale.




giovedì 27 agosto 2015

La badante di condominio è già realtà a Bologna. E ora sbarca nelle altre grandi città


Una lavoratrice (o più) che si suddivide le ore di lavoro tra più famiglie dello stesso stabile, parcellizzando il contratto domestico di colf e badante in quote. È la “badante di condominio” e a Bologna è realtà già da 5 anni, grazie al progetto lanciato da Confabitare. Sono 53 i condomini che hanno aderito all'iniziativa che dopo Bologna punta ora ad altre città, tra cui Torino,Verona, Milano, Firenze Roma, Messina.
Ma come funziona? «La nostra associazione si occupa del reperimento delle badanti, del loro coordinamento, oltre che delle pratiche relative alla assunzione e alla preparazione delle loro buste paga – spiega il presidente nazionale di Confabitare Alberto Zanni –. Ogni famiglia paga le ore della badante pro quota, per cui a fine mese il costo è pari a circa 200-250 euro contro gli 800-1.000 euro di un impegno a tempo pieno».
Praticamente l'intera giornata lavorativa della badante è fatta da tanti part time quante sono le persone per cui lavora. Questa soluzione permette all'anziano di utilizzare la badante per il tempo di cui ha realmente bisogno, e consente altresì alla badante di ottimizzare il proprio lavoro non perdendo tempo in spostamenti da una parte all'altra della città, svolgendo anche le stesse mansioni per più persone contemporaneamente come fare la spesa o altre commissioni. 
C’è poi da considerare anche un altro aspetto positivo ossia la reperibilità costante durante tutta la giornata in quanto la badante è comunque sempre presente all'interno del condominio. La “badante di condominio” si va ad aggiungere al progetto, lanciato sempre da Confabitare, di acquisto collettivo per i residenti. A turno, un paio di volte alla settimana, alcuni volontari del palazzo o un incaricato dell'associazione, vanno ai Mercati Generali ad acquistare grossi quantitativi di frutta e verdura su ordinazione dei condomini. Comprando all'ingrosso, i costi della spesa si riducono fino al 50%. Ampio il successo anche di questa iniziativa. «L'idea del gruppo d'acquisto non è nuova: ma ora l'abbiamo portata nei condomini – continua Zanni – così non sono più soltanto i giovani a usufruirne, ma anche gli anziani. Due punti di forza del progetto: il risparmio sulla spesa e il contatto sociale che si crea tra gli abitanti del palazzo. Sono tantissimi i casi in cui gli inquilini non si conoscono tra loro pur abitando a pochi metri di distanza l'uno dall'altro».

mercoledì 26 agosto 2015

Le clausole vessatorie nel codice del consumo ed i diritti del condominio-consumatore


Clausole vessatorie, ovvero il modo d'imporre alla controparte contrattuale una serie di adempimenti e prestazioni tali ad sbilanciare i diritti e gli obblighi derivanti da un contratto concluso tra un consumatore ed un professionista.
Le clausole vessatorie, di cui si occupa il codice del consumo (d.lgs n. 206/2005), sono nulle ferma restando la validità complessiva del contratto nel quale sono inserite.
Fondamentale per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs n. 206/2005 è la presenza di un consumatore tra le parti contrattuali.
Il condominio, almeno secondo l'impostazione giurisprudenziale dominante, accolta anche da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (detta anche Agcm), deve essere considerato consumatore.
Il condominio deve essere considerato alla pari di un consumatore nei rapporti con i terzi fornitori
Vale la pena ricordare che per consumatore deve intendersi la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale (cfr. art. 3, primo comma lett. a) d.lgs n. 206/2005) mentre per professionista s'intende “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” (cfr. art. 3, primo comma lett. a) d.lgs n. 206/2005).
In questo contesto e tenendo presente che il condominio ma ha una propria personalità giuridica, non si riesce a comprendere come, ad esempio, un commerciante condomino, che a quel condominio partecipa in quanto la sua unità immobiliare è il locale dove esercita la sua attività, possa essere considerato consumatore, dato che la sua azione non è estranea alla sia attività commerciale. Indubbiamente questo, ad avviso di chi scrive, è un vulnus nella impostazione dominante.
Torniamo all'oggetto dell'approfondimento: in un contratto concluso tra questi due soggetti, cioè tra consumatore e professionista, non possono essere presenti clausole vessatorie.
Della vessatorietà delle condizioni contrattuali abbiamo dato una definizione generica in principio. Vediamo adesso che cosa dice esattamente il codice del consumo.
Ai sensi dell'art. 33, primo comma, d.lgs n. 206/2005:
Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Malgrado la buona fede, come dire: non è necessario che il professionista l'abbia inserite nel contratto con lo specifico intento di vessare il consumatore, ma è sufficiente che la clausola in sé possa essere considerata tale. => Regolamento di condominio e clausole vessatorie, istruzioni per l'uso
Il secondo comma dell'art. 33 contiene un'elencazione (non tassativa) di una serie di clausole che si presumono vessatorie. Rimandando alla lettura della norma riportiamo, qui di seguito, un accenno esemplificativo ad alcune di esse:
1) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
2) escludere o limitare l'opportunita' da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
3) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se e' quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
4) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto;
5) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita' diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Queste clausole si presumono vessatorie, ossia il consumatore è tenuto a provarne solamente l'esistenza, spettando invece al professionista dimostrare che siano state oggetto di specifica pattuizione o che, comunque, non possono essere considerati tali perché bilanciate da altri elementi più favorevoli al consumatore previsti nel contratto.
Ciò detto, vale la pena comprendere come si accerta la vessatorietà di una clausola contrattuale.
La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende (art. 34, primo comma, codice del consumo)
A mente del successivo terzo comma dell'articolo in esame Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale (art. 34, terzo comma, codice del consumo).
L'articolo si chiude con il quinto comma che specifica che nei contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli standardizzati (si pensi a quelli delle compagnie telefoniche, ecc.) grava sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Un prova sicuramente non facile, anzi una quasi certa valutazione di vessatorietà soprattutto nel caso di contratti conclusi nei centri commerciali ed in generale per quelli relativi ai così detti consumi di massa.
Si badi, però, che l'esistenza di un contratto predisposto ad hoc per il singolo affare (si pensi al contratto di appalto) non fa venire meno la presunzione di vessatorietà delle clausole conformi a quelle indicate nell'art. 33, secondo comma, codice del consumo (cfr. Cass. 26 settembre 2008 n. 24262).
Ed allora, quando si può dire che una clausola vessatoria sia stata oggetto di specifica trattativa e quindi che la disciplina del codice del consumo possa essere considerata inapplicabile?
“Perché l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione possa considerarsi preclusa,la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità (avere cioè riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto ); della serietà (essere svolta dalle parti mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui e diretta); della effettività essere stata non solo storicamente ma anche in termini sostanziali effettuata, nel rispetto della autonomia privata delle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità -anche- per il consumatore di determinare il contenuto del contratto) (Cass. 26 settembre 2008 n. 24262).
Le clausole che si presumono vessatorie, se il professionista non vince la presunzione iuris tantum, devono essere considerate nulle.
Le clausole che abbiamo per oggetto quanto indicato dall'art. 36, secondo comma, codice del consumo sono da ritenersi comunque nulle (ossia nulla anche se oggetto di specifica trattativa).
La nullità della clausola non fa venir meno la validità del contratto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.


Fonte http://www.condominioweb.com/condominio-e-clausole-vessatorie.12042#ixzz3juh2Zymr
www.condominioweb.com 

lunedì 29 giugno 2015

Il passaggio di consegne fra amministratori: costi.

Il condomino di uno stabile di 50 unità si rivolge a me per la verifica di alcune delibere assembleari e la correttezza di alcune spese.
In particolare l'attuale amministratore, in sede di assemblea ordinaria, vedendo che non poteva più contare sulla fiducia di molti condomini, temendo di non essere riconfermato, ha dichiarato che qualora fosse stato sostituito avrebbe fatto pagare 400 euro per il passaggio di consegne al nuovo amministratore.
Visto che l'articolo 1129 del codice civile dispone al suo ottavo comma "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi"  è sorta spontanea le domanda: questi 400 euro sono dovuti?
In prima istanza bisogna subito dire che gli "ulteriori compensi" della norma si riferiscono alle attività urgenti che potrebbero verificarsi nel periodo che intercorre fra la nomina del nuovo amministratore e la sua effettiva presa in carico e non al passaggio di consegne in sè che è sempre da presumersi senza costi.
Tuttavia se in sede di preventivo l'amministratore ha previsto i costi per l'eventuale passaggio di consegne, ebbene questi sono dovuti a prescindere dalla complessità delle operazioni.
Pertanto per rispondere correttamente alla domanda del condomino è stato necessario verificare la presenza o meno di questa specifica voce nel preventivo delle prestazioni dell'amministratore. 
Stesso ragionamento per l'amministratore entrante il quale può bene richiedere un compenso per le operazioni di acquisizione del condominio, ma lo deve specificare nel preventivo approvato in sede di nomina.
Davide Bianchini 

mercoledì 24 giugno 2015

La Ripartizione delle spese

Tratto da Condominio.com

Generalità
Gli articoli 1101 e 1104 C.c., relativi alla comunione, stabiliscono che la ripartizione delle spese si determina unicamente in proporzione delle quote.
Il sistema dettato dall'art. 1123 per il condominio è più articolato, in quanto, se il primo comma stabilisce un criterio analogo a quello della comunione, il secondo comma dà rilievo proprio al reale servizio ed uso, in rapporto alle singole quote. 
Il criterio dell'effettiva destinazione costituisce il contenuto principale della norma, mentre l’asserzione, di cui al primo comma, vale ad stabilire una presunzione di parità tra valore delle quote ed uso. 
La ripartizione delle spese nell'ambito condominiale è disciplinata dagli articoli 1123-1124-1125 e 1126 C.c. La materia disciplina le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e per la gestione dei servizi comuni. 
Restano escluse le spese che si riferiscono unicamente alle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Soggetti obbligati
L'obbligato al pagamento si identifica in colui che partecipa, a qualsiasi titolo, al rapporto condominiale.
L'art. 63 disp. att. C.c. dispone, per quanto riguarda il successore a titolo particolare, che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questi, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente.
I rapporti tra conduttore e locatore restano un fatto interno, non rilevante nei confronti del condominio, per il quale, obbligato resta sempre il proprietario.

Natura dell'obbligazione
L'obbligazione prevista dall'art. 1123 C.c. si qualifica come obbligazione propter rem, poiché l'obbligo di ciascun condomino deriva dalla sua partecipazione al condominio e dalla titolarità del diritto reale sull'immobile.

Momento in cui l'obbligazione sorge
L'obbligo sorge nel momento in cui la ripartizione della spesa viene approvata dall'assemblea.
L'obbligo, nel caso di successione nel diritto, nasce nel momento in cui viene acquisita la qualità di condomino. Per tale acquisizione, è sufficiente la redazione di una scrittura privata, non occorrendo né l'atto pubblico, né la trascrizione. È necessario altresì che del trasferimento della proprietà venga avvertito, in qualsiasi modo idoneo, il condominio.

Convenzioni in deroga
La derogabilità dell'art. 1123 ha origine da quanto previsto dall'art. 1138 ed è esplicitamente stabilita dal primo comma dell'art. 1123 stesso. Tale derogabilità concerne sia il criterio di proporzione tra quote e spese, sia la regola di ripartizione in rapporto all'uso (di cui al secondo comma).
La convenzione che determina la deroga deve consistere in un atto sottoscritto da tutti i condomini interessati. Essa può essere contenuta in una delibera assembleare approvata da tutti i condomini 
In mancanza dell'unanimità, la delibera assembleare che introduca deroghe ai criteri di ripartizione delle spese, incidendo sui diritti individuali del singolo condomino, è inefficace nei confronti del dissenziente, per nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo.

Cose destinate a servire i condomini in misura diversa (secondo comma dell'art. 1123 C.c.)
L'espressione «in misura diversa» non si riferisce alla diversità delle quote, ma alla possibilità che uso e godimento siano diversi, per i singoli condomini, a prescindere dall'entità delle quote, a causa di fatti evidenti in base alla struttura del bene ed alla destinazione di esso, quale risulta dallo stato dei luoghi.
In tali situazioni, vale a dire allorché la misura della possibilità d'uso sia diversa, il criterio di legge per la ripartizione delle spese è quello di cui al secondo comma dell'art. 1123.
Il secondo comma dell'art. 1123 non comporta solo la possibilità di una diversa misura di contribuzione, ma anche quella del totale esonero di uno o più condomini dalle spese per un particolare uso o servizio, quando essi ne siano totalmente esclusi.

Pluralità di cose, opere ed impianti (terzo comma dell'art. 1123 C.c.)
Il terzo comma dell'art. 1123 C.c. sviluppa il principio stabilito dal comma precedente, prevedendo l'ipotesi di opere o impianti destinati a servire, non i singoli condomini in modo differente, ma parti autonome dell'edificio in modo esclusivo.
L'elencazione del codice non deve considerarsi tassativa, bensì esemplificativa, con la conseguenza che la relativa disciplina si applicherà tutte le volte che un bene o servizio siano destinati a servire solo una parte del condominio 

Manutenzione e ricostruzione delle scale (art. 1124 C.c.)
La norma in esame è derogabile
La disposizione dell'art. 1124 C.c. è conseguenza del principio dell'art. 1123/2, in quanto tiene conto del differente uso del bene comune da parte dei condomini proprietari dei diversi piani.
Essa contempera tale principio con la circostanza che la scala, nella sua interezza, appartiene a tutti i condomini e vuole evitare le conseguenze non eque dell'integrale riferimento alla destinazione, che si verificavano, in danno dei proprietari dei piani più alti.
L'art. 1124, nel prevedere una formula fissa (metà in ragione del valore e metà in misura proporzionale all'altezza), adotta una soluzione idonea a risolvere il problema della difficoltà di calcolare, in concreto, la differente utilità per i proprietari dei piani.

Soffitti e solai (art. 1125 C.c.)
L'art. 1125 C.c. stabilisce che le spese per la manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari l'uno all'altro sovrastanti. Tale norma determina una presunzione assoluta di comunione delle opere che servono a dividere orizzontalmente le due proprietà.
Nel concetto di volte, soffitti e solai rientra tutto ciò che divide orizzontalmente le due proprietà e si trova stabilmente tra esse, con funzione di sostegno e copertura. Restano escluse quelle parti che adempiono a funzioni meramente estetiche o ornamentali 
L'art. 1125 C.c., secondo il quale le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, costituisce norma derogabile dall'autonomia privata, sicché i condomini interessati ben possono addivenire ad un accordo sul loro rispettivo diritto e determinare convenzionalmente chi debba sostenere la spesa.

Lastrici solari di uso esclusivo (art. 1126 C.c.)
L'art. 1126 prevede l'ipotesi che il lastrico solare non sia utilizzato da tutti i condomini, bensì sia nella disponibilità solo di uno o alcuni di essi.
Per tale situazione viene previsto un criterio di ripartizione delle spese che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1123, pone le somma necessarie a carico, per un terzo dei condomini che hanno in uso il lastrico e per due terzi degli altri (a seconda dei casi, tutti i condomini, oppure coloro cui il lastrico fornisce copertura).
La ratio della norma consiste nel fatto che il carattere comune del lastrico solare, collegato alla funzione di copertura dell'edificio, non può venir meno. 
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1126 C.c., all'ipotesi di lastrici solari di uso esclusivo deve essere equiparata quella di lastrici in proprietà esclusiva.
Poiché l'art. 1126 non è richiamato dall'art. 1138 C.c., esso può essere derogato dal regolamento di condominio, che può stabilire di ripartire le spese in proporzione del valore millesimale degli appartamenti.

Conclusioni - Carente prestazione del servizio comune.
In deroga alla volontà del promotore di questo manuale (di evitare un’elencazione di sentenze) ritengo fondamentale riportare una massima di sentenza della Cassazione a Sezione Unite in cui si evince che l'obbligo di contribuire alle spese comuni sussiste anche nel caso di carente prestazione del servizio comune.'interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio (art. 1123 comma 1 c.c.); 'impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi sufficiente calore non può giustificare un esonero dal , neanche per le sole spese di esercizio dell'impianto, dato che il condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura , quindi, non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazione del servizio.( Cass. Sezioni Unite n. / 96 )»