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I rumori molesti, in specie nelle ore notturne, come trascinare
mobili, tenere la musica ad alto volume, martellare i muri, ecc.,
provenienti da un appartamento sito all'interno di uno stabile
condominiale possono integrare la nozione di "disturbo" - elemento
materiale del reato di cui di cui all'art. 659 c.p. (disturbo alle
occupazioni e al riposo delle persone)-, solo nel caso in cui siano di
intensità tale da violare la quiete o impedire il riposo degli occupanti
di tutto il condominio o, quantomeno, della maggior parte di esso. Il
problema delle immissioni rumorose è uno fra i più avvertiti poiché
oltre a pregiudicare la salute ne compromette la qualità della vita.
L’articolo 659, primo comma, del codice penale, espressamente punisce “chiunque,
mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di
segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di
animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto
fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309”. Perché possa
ritenersi integrata la fattispecie disciplinata dall'art. 659 c.p.
occorre la prova del superamento dei limiti della normale tollerabilità
di emissioni sonore e della percettibilità delle emissioni stesse da
parte di un numero illimitato di persone, a prescindere dal fatto che in
concreto tali persone siano state effettivamente disturbate.
Secondo il generale principio, di origine giurisprudenziale, i rumori
cosiddetti “intollerabili” devono avere l'attitudine a disturbare una
cerchia indeterminata di persone, poiché è solo in simile evenienza che
si verifica una lesione o messa in pericolo della pubblica tranquillità
che è il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice
dell'articolo 659 c.p. Ed invero il rumore e gli schiamazzi vietati, per
essere penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillità
pubblica ovvero devono avere la potenzialità di essere percepiti da un
numero indeterminato di persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se
ne possono lamentare. In sostanza per la configurabilità del reato di
disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non è necessario
che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente
che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di
vista oggettivo, da poter recare disturbo ad una pluralità di soggetti.
Trattandosi di un reato di pericolo è sufficiente che la condotta
dell’agente abbia l’attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla
norma incriminatrice ed è indifferente che la lesione del bene si sia
in concreto verificata.
La valutazione del criterio della normale tollerabilità va effettuata
con parametri riferibili alla media sensibilità delle persone che
vivono nell’ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre è
irrilevante l’eventuale assuefazione di altre persone, che abbiano
giudicato non molesti i rumori stessi. Al riguardo è stato ritenuto che
non vi è la necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica allorché
il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti,
si sia formato il convincimento, esplicitato con motivazione indenne da
vizi logici, che vi sia stato il superamento dei limiti di tollerabilità
(Cass. pen. Sez. I, 28 marzo 1997, n. 3000). La casistica
giurisprudenziale ha altresì evidenziato che la durata del rumore o
dello schiamazzo non ha alcuna rilevanza ben potendo il riposo essere
disturbato anche da un rumore breve ed improvviso, quando esso sia molto
elevato (Cass. pen. Sez. I, 8 luglio 1987, n. 8252).
Dall'applicazione di tali principi ai condomini consegue la necessità
che la fonte rumorosa arrechi disturbo alla generalità di coloro che si
trovano a diretto contatto con il luogo ove i rumori si verificano,
come gli occupanti di tutto un condominio o della maggior parte di esso.
Cosicché la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. non sussiste
allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un
appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri
soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione
ovvero nelle zone circostanti. In tale ipotesi non si produce il
disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero
indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, e
un fatto del genere può costituire ad avviso di alcune pronunce
giurisprudenziali, se del caso, illecito civile, come tale fonte di
risarcimento di danno, ma non assurgere a violazione penalmente
sanzionabile (in tal senso si è espressa Cass. Pen. Sez. I, 11 luglio
2012, n 27625; Cass. pen. Sez. I, 5 febbraio 1998, n.1406; per
giurisprudenza di merito Tribunale Genova, 21 gennaio 2011, n.141).
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