martedì 2 settembre 2014

Cambio destinazione d'uso la decisione spetta all'assemblea.


La narrazione racconta di un condomino che, stante il silenzio degli altri condomini, chiude una parte del giardino condominiale e lo adibisce a parcheggio personale con tanto di sbarra all'ingresso. Solamente una coppia di condomini si oppone alla vicenda arrivando, per alterne vicende giudiziarie, fino in cassazione. Qui è possibile consultare la sentenza.
Il giudice di appello infatti ha cercato di comporre la vicenda facendo togliere la sbarra e imponendo di parcheggiare al massimo un'automobile per nucleo famigliare così che entrambi i litiganti potessero trovare spazio di parcheggio. Con questa decisione il giudice ha tagliato fuori completamente gli altri condomini che non si sono nemmeno costituiti in giudizio. La Suprema Corte però ha ribadito che il cambio di destinazione d'uso della cosa comune lo può stabilire solamente l'assemblea di condominio e che il precedente silenzio e il fatto di non essersi costituiti in giudizio da parte degli altri condomini, non è rilevante. La sentenza di secondo grado quindi è stata cassata e la decisione di come utilizzare quella parte di condominio è ritornata nelle mani di tutti i condomini anche di quelli solamente potenzialmente interessati all'utilizzo della cosa comune.

Vedi art. 1102 c.c. e art 1117ter c.c.

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