lunedì 8 settembre 2014

La ripartizione delle spese condominiali



E' l'art. 1123 cc a indicare come debba avvenire la ripartizione delle spese condominiali.
Il metodi di riparto individuati dal legislatore sono quindi due:
1. il principale è quello che si effettua in proporzione alle quote di proprietà dei vari condomini. Per intenderci diremo "secondo i millesimi".
2. il secondo metodo, qualora la cosa comune sia destinata a servire in maniera diversa i condomini, è "secondo l'uso" che ciascuno può farne.
Nella sentenza n° 17557/14 la Cassazione affronta nuovamente l'argomento rispetto all'individuazione di un diverso modo di ripartire le spese da parte dell'assemblea condominiale.
Il metodo in oggetto riguardava la ripartizione delle spese dell'ascensore e dell'acqua (esistono condomini con un unico contatore per tutti). In entrambi i casi l'assemblea aveva deciso a maggioranza di considerare esclusi dalla ripartizione i proprietari degli appartamenti sfitti; nel caso dell'ascensore, inoltre, avevano individuato una percentuale della somma ( il 25%) da proporzionare al numero di componenti del nucleo famigliare ( a parità di altre condizioni pagava di più il nucleo famigliare più numeroso)
Tre le considerazioni della Suprema Corte che qui interessano sottolineare:
1. Non importa quanto "ragionevoli" possano apparire (o addirittura essere!) i metodi di riparto diversi da quelli legali: niente può derogare la legge!
2. Un diverso metodo di ripartizione può essere adottato dall'assemblea ma, SOLAMENTE, con l'accordo di tutti! Ossia con il voto favorevole del 100% degli aventi diritto.
3. Non ha alcuna importanza che, di fatto, uno o più condomini non usino la cosa comune: si ha riguardo del solo uso potenziale che il condomino può farne. Pertanto l'assenza dall'abitazione non esclude il propietario dalla ripartizione dei costi.
Attenzione quindi quando l'assemblea approva criteri di ripartizione diversi da quelli stabiliti dalla legge: l'eventuale delibera approvata senza il consenso di tutti i proprietari è viziata da nullità.

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