Segnalo questo articolo apparto sul Sole24ore. Interessanti le particolarità riservate ai condomini.
Nell'ambito degli incentivi per il risparmio
energetico sono detraibili al 65% da Irpef e Ires i condizionatori,
anche estivi, con pompa di calore efficiente, gli impianti geotermici a
bassa entalpia e scaldacqua verdi. In vigore anche il bonus
ristrutturazioni (agevolato al 50% ancora sino a fine 2013) e le misure
antisismiche saranno detraibili dall'Irpef al 65% sino a fine anno.
Confermata anche l'allegazione obbligatoria dell'Ape (attestato di
prestazione energetica) per vendite, donazioni o nuove locazioni di
unità immobiliari.
Sono queste le principali modifiche
al decreto legge 63/2013 introdotte in sede di conversione in legge ed
approvate il primo di agosto in via definitiva dal Senato con 249 voti
favorevoli, due contrari e nessun astenuto.
Per quanto concerne il risparmio energetico,
la detrazione Irpef ed Ires del 55% sugli interventi negli edifici, che
sarebbe scaduta il 30 giugno 2013, è stata prorogata definitivamente
dall'1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013, aumentandone la detrazione dal
55% al 65% per le spese sostenute (cioè, pagate per i privati) dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
Con la conversione in legge del Dl 63/2013,
rientrano, poi, a pieno titolo tra le spese sul risparmio energetico,
agevolabili al 65% fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di
«sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di
calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia» e
di «sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria». Per la data
di entrata in vigore di questa modifica, valgono le stesse
considerazioni indicate per i grandi elettrodomestici (si legga
l'articolo a fianco).
Considerando i tempi lunghi di approvazione
dei lavori da parte dei condòmini, essi avranno più tempo per
beneficiare della maxi-detrazione del 65% per i lavori verdi. In
particolare, per i pagamenti dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 si
potrà beneficiare della detrazione del 65% per gli interventi sul
risparmio energetico «relativi a parti comuni degli edifici condominiali
di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile» o che
interessano «tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio». Per le parti comuni, la detrazione del 65% spetta dall'anno
«di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore e
nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli
condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al
momento della presentazione della dichiarazione» dei redditi. Per gli
interventi che interessano «tutte le unità immobiliari di cui si compone
il singolo condominio», invece, solo se tutti i condomini effettueranno
le spese verdi, si potrà avere il bonus per le spese sostenute dall'1
gennaio 2014 al 30 giugno 2014 (dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013,
non conviene utilizzare questa norma specifica, ma è preferibile
beneficiare del bonus per la singola unità immobiliare).
Per gli interventi sul recupero del
patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e
risanamento conservativo), l'aumento della detrazione Irpef dal 36% al
50% (con limite di spesa passato da 48.000 a 96.000 euro per singola
unità immobiliare), in vigore per i pagamenti effettuati dal 26 giugno
2012, sarebbe scaduto lo scorso 30 giugno, ma l'articolo 16 del Dl
63/2013 l'ha prorogato fino al 31 dicembre 2013. Chi non è riuscito ad
effettuare tutti i pagamenti entro giugno 2013, quindi, avrà ancora
qualche mese per beneficiare del maxi-sconto fiscale del 50%, che da
gennaio 2014 ritornerà al 36 per cento.
La detrazione tipica delle ristrutturazioni
edilizie (36-50%) è stata aumentata al 65% per i bonifici effettuati
dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del decreto e
fino al 31 dicembre 2013 per le spese sostenute per gli interventi
relativi all'adozione di misure antisismiche, le cui procedure
autorizzative saranno attivate dopo l'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto eco-bonus. Questi interventi potranno essere
eseguiti «su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità
(zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei
ministri 3274 del 20 marzo 2003» e dovranno essere riferiti «a
costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive».
Solo in questi casi, potranno beneficiare della detrazione del 65%, con
un massimo della spesa agevolata di 96.000 euro per unità immobiliare
(articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013).
Negli altri casi, per le misure antisismiche
senza questi requisiti, si potrà beneficiare della classica detrazione
del 36%, aumentata al 50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2013.
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