mercoledì 25 settembre 2013

Tubature Rotte. Chi Paga?

 
Dal sito affaritaliani.it

QUESITO
Egregio Avvocato, nel condominio dove abito si è rotta la braca condominiale che collega il mio impianto idraulico alla condotta portante condominiale. I danni da me subiti dalle conseguenti infiltrazioni, nonché i danni subiti dal condomino  sottostante sono a mio carico a vanno imputati all'amministrazione condominiale ?
Grazie Elisa da Foggia

RISPOSTA
Innanzi tutto preciso che la braga è una raccordo che mette in collegamento le tubazioni idrauliche verticali con quelle orizzontali. Nel condominio, solitamente, i tubi posizionati in verticale debbono essere considerati di proprietà esclusiva, quelli in orizzontale di proprietà comune. L'art. 1117 n. 3 c.c. specifica che gli impianti debbono considerarsi (e non presumersi cfr. Cass. SS.UU. n. 7449/93) di proprietà comune " fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini".

Per quanto attiene la braga in passato  la Cassazione riteneva sosteneva la non condominialità della braga difatti riteneva che:  " la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini" (Cass. 3 settembre 2010 n. 19045).

L'orientamento giurisprudenziale dallo scorso gennaio è radicalmente mutato!   La Cassazione con sentenza  (Cass. 19 gennaio 2012 n. 778), di fatto ha aperto un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità.  Difatti con riferimento alla fattispecie sottesa alla ridetta sentenza n. 778, un condominio lamentava la condanna al risarcimento dei danni da infiltrazioni causati dalla rottura di una braga. I giudici della Cassazione non sono stati dello stesso avviso del Giudice di prime cure. Si legge in sentenza che " la questione riguarda nella sostanza la qualificazione o meno di bene condominiale della parte della colonna di scarico che, all'altezza dei singoli piani dell'edificio condominiale, funge da raccordo tra la colonna di scarico e lo scarico individuale dei singoli appartamenti. Al riguardo appare opportuno evidenziare che il Tribunale ha ritenuto di considerare condominiale la braga in questione in relazione alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole parti e la conduttura verticale di scarico. E' appena il caso di osservare che, in assenza della braga in questione, non vi sarebbe raccordo tra le tubazioni di scarico verticale poste in corrispondenza dei singoli piani dell'edificio condominiale. Occorre anche considerare che l'intervento su detto raccordo deve essere operato sulla condotta verticale, mentre qualsiasi intervento sui tubi di scarico delle singole unità immobiliari fino al raccordo in questione può essere effettuato senza sostanzialmente impegnare lo scarico condominiale" (Cass. 19 gennaio 2012 n. 778). Si legge inoltre nella decisione in commento, " il punto di rottura della braga non aveva alcun riguardo al tratto di tubi a servizio dei singoli appartamenti, ma si trovava nella sua parte bassa nel punto cioè in cui tale braga è strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico, del quale costituisce parte essenziale, senza la quale lo scarico verticale non sarebbe in grado di svolgere la sua funzione" (Cass. 19 gennaio 2012 n. 778).

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