Tratto da acon-associazione.it
Fra le varie novità introdotte dalla Legge 220/2012 rientra anche quella riguardante le sanzioni in caso di violazione delle norme del regolamento condominiale.
In precedenza infatti un’infrazione al
regolamento, comportava l’applicazione di una ammenda pari ad € 0,05 in
capo al condomino accusato; ora invece il nuovo art 70 del C.C. riporta
che:
“Per le infrazioni al regolamento di
condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di
una somma fino ad euro 200,00 e, in caso di recidiva, fino ad euro
800,00. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per
le spese ordinarie.”
Da tempo si necessitava di un
aggiornamento del genere, in quanto la cifra precedente, essendo
irrisoria, rendeva praticamente inutile ed ignorata la norma stessa;
questo cambiamento ha invece portato addirittura a quadruplicarne
l’ammontare in caso di violazione recidiva da parte dello stesso
condomino!
La possibilità di attivarsi per
sanzionare i soggetti inadempienti spetta all’Amministratore, il quale
comunque è già tenuto per legge a far rispettare le regole, anche in
forza dell’art 1130 C.C., potendo inoltre agire indipendentemente da una
previa delibera assemblare.
Ricordiamo infine che sono sanzionabili
solo i condomini Proprietari, restando quindi esclusi gli inquilini
conduttori, e che non è possibile applicare delle somme maggiori
rispetto a quelle indicate nell’art 70 C.C., in quanto risulterebbero
“contra legem” e di conseguenza nulle.

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