25/10/2013di Ivan Meo
(Giudice di Pace di Tagliacozzo, sezione Penale, del 18-10-2013)
Il Giudice di Pace, escludendo il riconoscimento delle attenuanti per ingiuria ai danni del vicino di casa, ha considerato l’accaduto di non lieve entità anche perché maturati nell’ambito condominiale in cui dovrebbe prevalere un sentimento di solidarietà. Per tali ragioni il termine “zingara”, utilizzato dall’imputato, assume non solo una valenza dispregiativa, ma evoca un concetto di estraneità alla comunità civile ed è avulsa da un contesto in cui si tende ad inglobale anche soggetti di nazionalità diversa.
Via gli zingari da questo condominio! Questa frase gli è costata molto cara ad una coppia di condomini che hanno rivolto l’epiteto ad una loro vicina di casa “colpevole” di appartenere ad una nazionalità diversa dalla loro. Il giudice di pace ha escluso le attenuanti presentando un “conto” molto salato: 500 euro il marito, 700 la moglie. Quest’ultima accusata anche di aver minacciata la vicina perché aveva impugnato un martello. A questa somma vi è da aggiungere il risarcimento alla parte civile: per un totale 5.700 euro, oltre ovviamente alle spese processuali.
Quando non prevale la solidarietà. Il Giudice di Pace di Tagliacozzo, nell’emettere la sentenza, ha innanzitutto escluso ogni sconto di pena in quanto valutato l’ambiente in cui si sono svolti i fatti assurgono, per tali ragioni una certa gravità, in quanto proprio nei condomini «dovrebbe prevalere un sentimento di solidarietà in quanto “nel condominio si svolge la primaria attività di relazione sociale dell’individuo» e «la mancanza di solidarietà fra gli appartenenti a tale comunità è spesso foriera di gravi conseguenze sul piano individuale e sociale». Inoltre la cittadina bulgara era stata oggetto da una serie di insulti “che assume valenza dispregiativa nei confronti della persona offesa, in quanto evoca un concetto di estraneità alla comunità civile e organizzata e assume, così inteso, un significato lesivo della dignità e della onorabilità della persona cui l’espressione è rivolta”.
La hit-parade degli insulti. Il caso analizzato purtroppo non è unico nel suo genere. Tutti ricorderanno la memorabile condanna del giornalista Giampiero Galeazzi che aveva offeso il portiere del suo condominio definendolo “meridionale di m…”. Invece il Tribunale di Varese, ha condannato con una sanzione di 2000 euro, un condomino che ha insultato le vicine di casa apostrofandole come “terrone di m..” durante una lite per un posto auto. Ma anche la Cassazione nel 2011 si era trovata a dirimere una controversia analoga. Dare del "terrone" a chi non ha origini meridionali è comunque offensivo. Infatti, la Cassazione con sentenza n.42933 del 2011 aveva confermato la condanna, comprensiva anche di un risarcimento per i danni morali, nei confronti di condomino piemontese che durante una lite con il vicino di casa, pur sapendo che questi non era meridionale, gli aveva detto «lei per me può andare solo a fan..., terrone di merda». Quindi l'assimilazione del vicino paragonato, non solo a un rifiuto organico, ma anche a un individuo che, per la sua origine, è evidentemente ritenuto obiettivamente inferiore, ha fatto confermare la decisione della Suprema Corte. Quindi anche se oggi siamo abituati ad utilizzare un linguaggio molto più colorito la giurisprudenza ci fa notare che “vi sono espressioni che hanno un carattere obiettivamente insultante che disumanizza la vittima, assimilandola a cose, animali o concetti comunemente ritenuti ripugnanti, osceni, disgustosi”.
Condominio Web
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1790.ashx
martedì 29 ottobre 2013
venerdì 25 ottobre 2013
“Fuga con la cassa” dell’amministratore di condominio.
“Fuga con la cassa” dell’amministratore di condominio. Come vengono ripartite le spese?
24/10/2013Avv. Giuseppe Donato Nuzzo
La scelta di un buon amministratore. Prima di esaminare le conseguenze ed individuare i possibili rimedi, occorre verificare quali sono gli strumenti per poter almeno limitare la probabilità di ritrovarsi con la cassa condominiale vuota. A tale scopo vengono oggi in aiuto le nuove disposizioni introdotte dalla legge di riforma. Saltata l’ipotesi dell’albo professionale, il legislatore ha tuttavia individuato precisi requisiti necessari per poter essere nominato amministratore, a garanzia della professionalità di chi va a svolgere questo importante incarico.
Innanzitutto, è necessario il godimento dei diritti civili e politici e la fedina penale pulita. È altresì necessario che l’aspirante amministratore non sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabile, sottoposto a procedure di prevenzione o protestato. Dal punto di vista della preparazione professionale l’amministratore dovrà aver conseguito un diploma di scuola secondaria e aver frequentato un corso iniziale di formazione, con l’obbligo di partecipazione a corsi di formazione periodica.
I nuovi compiti dell’amministratore. Il rendiconto condominiale. La legge di riforma ha riscritto l’art. 1130 c.c., ampliando notevolmente le attribuzioni e le responsabilità dell’amministratore e recependo buon parte delle regole di “diritto vivente” elaborate dalla giurisprudenza.
Con particolare riferimento alla materia in esame, spicca l’introduzione di un articolo ad hoc che regolamenta lo strumento fondamentale per la gestione finanziaria del condominio. Si tratta del rendiconto condominiale, disciplinato dal nuovo art. 1130-bis c.c., documento contenente le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve.
Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario e di una nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
L’amministratore è tenuto a convocare annualmente l’assemblea per l’approvazione del rendiconto. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Viene così normatizzato il potere di “controllo diffuso” dei documenti contabili da parte dei condomini, strumento fondamentale per contrastare eventuali fenomeni di illegalità nella gestione condominiale. È prevista altresì la possibilità dell’assemblea di nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio, nonché un consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo.
Apertura di un conto corrente condominiale. Entrando nello specifico del tema oggetto di queste brevi note, il nuovo art. 1129 c.c. prevede, tra l’altro, l’obbligo dell’amministratore di aprire uno specifico conto corrente intestato al condominio, su cui far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio. La mancata apertura e utilizzazione del conto configura una grave irregolarità che giustifica la revoca dell’incarico. Ciascun condomino può prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica.
Si tratta di una buon regola, già affermata in giurisprudenza (Cfr. Cass. civ. 7.12.1999, n. 13660; Trib. Torino 3.5.2000; Trib. Milano 9.9.1991), che garantisce maggiore trasparenza nella gestione della cassa comune, evitando confusione tra patrimonio personale dell’amministratore e quello dei diversi condomini da lui amministrati, nonché tra quest’ultimi. La gestione separata delle risorse finanziarie del condominio consente anche di evitare tutte le conseguenze dannose di un’eventuale procedura esecutiva o fallimentare nei confronti dell’amministratore in quanto, evitando la confusione dei patrimoni, esclude la possibilità che i creditori possano rivalersi legittimamente sui beni del condominio.
Ripristinare la cassa: criteri di ripartizione delle spese. Fatte salve le possibili azioni penali e civili, quando l’amministratore “scappa con la cassa” i condomini di trovano di fronte alla necessità di coprire l’ammanco, se del caso costituendo un fondo speciale per provvedere al pagamento dei creditori del condominio. I debiti ereditati dalla cattiva gestione dell’amministratore, infatti, gravano su tutti coloro che rivestono la qualità di condomini al momento in cui viene scoperta l’irregolarità contabile, benché questi abbiano già provveduto a pagare le proprie quote.
In che misura i condomini sono chiamati a partecipare alla creazione del fondo speciale?
Non è semplice rispondere. I contributi in denaro, una volta versati, confluiscono nella cassa (o sul conto corrente) condominiale, perdendo qualunque connotato e/o imputazione.
Sembra preferibile la tesi secondo la quale l’ammanco dev’essere reintegrato dai condomini proporzionalmente alle somme totali pagate o da pagarsi da ciascuno di essi in base al riparto del consultivo (se ci si riferisce ad una gestione passata) o del preventivo (se ci si riferisce alla gestione in corso). Facciamo l’esempio di un condominio con tre partecipanti e un ammanco di 1.000 euro. Dal relativo riparto del conto consultivo risulta un addebito di 3.000 euro a carico del condomino A e di 1.500 euro ciascuno ai condomini B e C. In questo caso l’ammanco andrà così ripartito: 500 euro al condomino A e 250 euro ai condomini B e C. In questo modo la situazione economica verrebbe ripristinata in maniera più equa, ripartendo lo sforzo economico tra i condomini nella stessa misura con cui quella stessa situazione economica era stata creata.
Condominio Web
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1788.ashx
24/10/2013Avv. Giuseppe Donato Nuzzo
La scelta di un buon amministratore. Prima di esaminare le conseguenze ed individuare i possibili rimedi, occorre verificare quali sono gli strumenti per poter almeno limitare la probabilità di ritrovarsi con la cassa condominiale vuota. A tale scopo vengono oggi in aiuto le nuove disposizioni introdotte dalla legge di riforma. Saltata l’ipotesi dell’albo professionale, il legislatore ha tuttavia individuato precisi requisiti necessari per poter essere nominato amministratore, a garanzia della professionalità di chi va a svolgere questo importante incarico.
Innanzitutto, è necessario il godimento dei diritti civili e politici e la fedina penale pulita. È altresì necessario che l’aspirante amministratore non sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabile, sottoposto a procedure di prevenzione o protestato. Dal punto di vista della preparazione professionale l’amministratore dovrà aver conseguito un diploma di scuola secondaria e aver frequentato un corso iniziale di formazione, con l’obbligo di partecipazione a corsi di formazione periodica.
I nuovi compiti dell’amministratore. Il rendiconto condominiale. La legge di riforma ha riscritto l’art. 1130 c.c., ampliando notevolmente le attribuzioni e le responsabilità dell’amministratore e recependo buon parte delle regole di “diritto vivente” elaborate dalla giurisprudenza.
Con particolare riferimento alla materia in esame, spicca l’introduzione di un articolo ad hoc che regolamenta lo strumento fondamentale per la gestione finanziaria del condominio. Si tratta del rendiconto condominiale, disciplinato dal nuovo art. 1130-bis c.c., documento contenente le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve.
Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario e di una nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
L’amministratore è tenuto a convocare annualmente l’assemblea per l’approvazione del rendiconto. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Viene così normatizzato il potere di “controllo diffuso” dei documenti contabili da parte dei condomini, strumento fondamentale per contrastare eventuali fenomeni di illegalità nella gestione condominiale. È prevista altresì la possibilità dell’assemblea di nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio, nonché un consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo.
Apertura di un conto corrente condominiale. Entrando nello specifico del tema oggetto di queste brevi note, il nuovo art. 1129 c.c. prevede, tra l’altro, l’obbligo dell’amministratore di aprire uno specifico conto corrente intestato al condominio, su cui far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio. La mancata apertura e utilizzazione del conto configura una grave irregolarità che giustifica la revoca dell’incarico. Ciascun condomino può prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica.
Si tratta di una buon regola, già affermata in giurisprudenza (Cfr. Cass. civ. 7.12.1999, n. 13660; Trib. Torino 3.5.2000; Trib. Milano 9.9.1991), che garantisce maggiore trasparenza nella gestione della cassa comune, evitando confusione tra patrimonio personale dell’amministratore e quello dei diversi condomini da lui amministrati, nonché tra quest’ultimi. La gestione separata delle risorse finanziarie del condominio consente anche di evitare tutte le conseguenze dannose di un’eventuale procedura esecutiva o fallimentare nei confronti dell’amministratore in quanto, evitando la confusione dei patrimoni, esclude la possibilità che i creditori possano rivalersi legittimamente sui beni del condominio.
Ripristinare la cassa: criteri di ripartizione delle spese. Fatte salve le possibili azioni penali e civili, quando l’amministratore “scappa con la cassa” i condomini di trovano di fronte alla necessità di coprire l’ammanco, se del caso costituendo un fondo speciale per provvedere al pagamento dei creditori del condominio. I debiti ereditati dalla cattiva gestione dell’amministratore, infatti, gravano su tutti coloro che rivestono la qualità di condomini al momento in cui viene scoperta l’irregolarità contabile, benché questi abbiano già provveduto a pagare le proprie quote.
In che misura i condomini sono chiamati a partecipare alla creazione del fondo speciale?
Non è semplice rispondere. I contributi in denaro, una volta versati, confluiscono nella cassa (o sul conto corrente) condominiale, perdendo qualunque connotato e/o imputazione.
Sembra preferibile la tesi secondo la quale l’ammanco dev’essere reintegrato dai condomini proporzionalmente alle somme totali pagate o da pagarsi da ciascuno di essi in base al riparto del consultivo (se ci si riferisce ad una gestione passata) o del preventivo (se ci si riferisce alla gestione in corso). Facciamo l’esempio di un condominio con tre partecipanti e un ammanco di 1.000 euro. Dal relativo riparto del conto consultivo risulta un addebito di 3.000 euro a carico del condomino A e di 1.500 euro ciascuno ai condomini B e C. In questo caso l’ammanco andrà così ripartito: 500 euro al condomino A e 250 euro ai condomini B e C. In questo modo la situazione economica verrebbe ripristinata in maniera più equa, ripartendo lo sforzo economico tra i condomini nella stessa misura con cui quella stessa situazione economica era stata creata.
Condominio Web
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1788.ashx
mercoledì 23 ottobre 2013
ATTENZIONE TRUFFATORI DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI
Avviso dalla Provincia di Padova!
ATTENZIONE: TRUFFE FALSI VERIFICATORI Sono giunte agli uffici competenti segnalazioni riguardanti sconosciuti che si spacciano per verificatori degli impianti termici della Provincia di Padova.
Si precisa che:
• le verifiche presso gli impianti termici ai sensi della legge 10/91, DPR 412/93 e s.m.i. vengono effettuate sul territorio della provincia di Padova esclusivamente da Padova Attiva s.r.l. su incarico della Provincia stessa;
• le verifiche vengono sempre preannunciate tramite lettera su carta cointestata di Padova Attiva s.r.l. e della Provincia di Padova;
• tale comunicazione contiene il nome del verificatore che effettuerà il controllo, il suo recapito telefonico nonché l’indicazione del giorno e dell’ora in cui il controllo verrà effettuato;
• i verificatori incaricati si presentano all’utente muniti di tesserino della Provincia di Padova;
• per ogni informazione o chiarimento rivolgersi a Padova Attiva s.r.l. al numero di telefono 049/772587
ATTENZIONE: TRUFFE FALSI VERIFICATORI Sono giunte agli uffici competenti segnalazioni riguardanti sconosciuti che si spacciano per verificatori degli impianti termici della Provincia di Padova.
Si precisa che:
• le verifiche presso gli impianti termici ai sensi della legge 10/91, DPR 412/93 e s.m.i. vengono effettuate sul territorio della provincia di Padova esclusivamente da Padova Attiva s.r.l. su incarico della Provincia stessa;
• le verifiche vengono sempre preannunciate tramite lettera su carta cointestata di Padova Attiva s.r.l. e della Provincia di Padova;
• tale comunicazione contiene il nome del verificatore che effettuerà il controllo, il suo recapito telefonico nonché l’indicazione del giorno e dell’ora in cui il controllo verrà effettuato;
• i verificatori incaricati si presentano all’utente muniti di tesserino della Provincia di Padova;
• per ogni informazione o chiarimento rivolgersi a Padova Attiva s.r.l. al numero di telefono 049/772587
domenica 6 ottobre 2013
Rumori in condominio e tutela penale
www.diritto24.ilsole24ore.com
I rumori molesti, in specie nelle ore notturne, come trascinare mobili, tenere la musica ad alto volume, martellare i muri, ecc., provenienti da un appartamento sito all'interno di uno stabile condominiale possono integrare la nozione di "disturbo" - elemento materiale del reato di cui di cui all'art. 659 c.p. (disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone)-, solo nel caso in cui siano di intensità tale da violare la quiete o impedire il riposo degli occupanti di tutto il condominio o, quantomeno, della maggior parte di esso. Il problema delle immissioni rumorose è uno fra i più avvertiti poiché oltre a pregiudicare la salute ne compromette la qualità della vita.
L’articolo 659, primo comma, del codice penale, espressamente punisce “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309”. Perché possa ritenersi integrata la fattispecie disciplinata dall'art. 659 c.p. occorre la prova del superamento dei limiti della normale tollerabilità di emissioni sonore e della percettibilità delle emissioni stesse da parte di un numero illimitato di persone, a prescindere dal fatto che in concreto tali persone siano state effettivamente disturbate.
Secondo il generale principio, di origine giurisprudenziale, i rumori cosiddetti “intollerabili” devono avere l'attitudine a disturbare una cerchia indeterminata di persone, poiché è solo in simile evenienza che si verifica una lesione o messa in pericolo della pubblica tranquillità che è il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice dell'articolo 659 c.p. Ed invero il rumore e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillità pubblica ovvero devono avere la potenzialità di essere percepiti da un numero indeterminato di persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se ne possono lamentare. In sostanza per la configurabilità del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da poter recare disturbo ad una pluralità di soggetti. Trattandosi di un reato di pericolo è sufficiente che la condotta dell’agente abbia l’attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice ed è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata.
La valutazione del criterio della normale tollerabilità va effettuata con parametri riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre è irrilevante l’eventuale assuefazione di altre persone, che abbiano giudicato non molesti i rumori stessi. Al riguardo è stato ritenuto che non vi è la necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento, esplicitato con motivazione indenne da vizi logici, che vi sia stato il superamento dei limiti di tollerabilità (Cass. pen. Sez. I, 28 marzo 1997, n. 3000). La casistica giurisprudenziale ha altresì evidenziato che la durata del rumore o dello schiamazzo non ha alcuna rilevanza ben potendo il riposo essere disturbato anche da un rumore breve ed improvviso, quando esso sia molto elevato (Cass. pen. Sez. I, 8 luglio 1987, n. 8252).
Dall'applicazione di tali principi ai condomini consegue la necessità che la fonte rumorosa arrechi disturbo alla generalità di coloro che si trovano a diretto contatto con il luogo ove i rumori si verificano, come gli occupanti di tutto un condominio o della maggior parte di esso. Cosicché la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti. In tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, e un fatto del genere può costituire ad avviso di alcune pronunce giurisprudenziali, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma non assurgere a violazione penalmente sanzionabile (in tal senso si è espressa Cass. Pen. Sez. I, 11 luglio 2012, n 27625; Cass. pen. Sez. I, 5 febbraio 1998, n.1406; per giurisprudenza di merito Tribunale Genova, 21 gennaio 2011, n.141).
I rumori molesti, in specie nelle ore notturne, come trascinare mobili, tenere la musica ad alto volume, martellare i muri, ecc., provenienti da un appartamento sito all'interno di uno stabile condominiale possono integrare la nozione di "disturbo" - elemento materiale del reato di cui di cui all'art. 659 c.p. (disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone)-, solo nel caso in cui siano di intensità tale da violare la quiete o impedire il riposo degli occupanti di tutto il condominio o, quantomeno, della maggior parte di esso. Il problema delle immissioni rumorose è uno fra i più avvertiti poiché oltre a pregiudicare la salute ne compromette la qualità della vita.
L’articolo 659, primo comma, del codice penale, espressamente punisce “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309”. Perché possa ritenersi integrata la fattispecie disciplinata dall'art. 659 c.p. occorre la prova del superamento dei limiti della normale tollerabilità di emissioni sonore e della percettibilità delle emissioni stesse da parte di un numero illimitato di persone, a prescindere dal fatto che in concreto tali persone siano state effettivamente disturbate.
Secondo il generale principio, di origine giurisprudenziale, i rumori cosiddetti “intollerabili” devono avere l'attitudine a disturbare una cerchia indeterminata di persone, poiché è solo in simile evenienza che si verifica una lesione o messa in pericolo della pubblica tranquillità che è il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice dell'articolo 659 c.p. Ed invero il rumore e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillità pubblica ovvero devono avere la potenzialità di essere percepiti da un numero indeterminato di persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se ne possono lamentare. In sostanza per la configurabilità del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da poter recare disturbo ad una pluralità di soggetti. Trattandosi di un reato di pericolo è sufficiente che la condotta dell’agente abbia l’attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice ed è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata.
La valutazione del criterio della normale tollerabilità va effettuata con parametri riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre è irrilevante l’eventuale assuefazione di altre persone, che abbiano giudicato non molesti i rumori stessi. Al riguardo è stato ritenuto che non vi è la necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento, esplicitato con motivazione indenne da vizi logici, che vi sia stato il superamento dei limiti di tollerabilità (Cass. pen. Sez. I, 28 marzo 1997, n. 3000). La casistica giurisprudenziale ha altresì evidenziato che la durata del rumore o dello schiamazzo non ha alcuna rilevanza ben potendo il riposo essere disturbato anche da un rumore breve ed improvviso, quando esso sia molto elevato (Cass. pen. Sez. I, 8 luglio 1987, n. 8252).
Dall'applicazione di tali principi ai condomini consegue la necessità che la fonte rumorosa arrechi disturbo alla generalità di coloro che si trovano a diretto contatto con il luogo ove i rumori si verificano, come gli occupanti di tutto un condominio o della maggior parte di esso. Cosicché la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti. In tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, e un fatto del genere può costituire ad avviso di alcune pronunce giurisprudenziali, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma non assurgere a violazione penalmente sanzionabile (in tal senso si è espressa Cass. Pen. Sez. I, 11 luglio 2012, n 27625; Cass. pen. Sez. I, 5 febbraio 1998, n.1406; per giurisprudenza di merito Tribunale Genova, 21 gennaio 2011, n.141).
mercoledì 2 ottobre 2013
Antenna condominiale: come comportarsi?
www.padronidicasa.itUna eventuale situazione che potrebbe verificarsi all'interno del condominio e che potrebbe richiedere la convocazione di un'assemblea condominiale per deliberare sul dal farsi e sulla ripartizione delle spese è quella legata all'installazione dell'antenna condominiale o per un singolo appartamento.Antenna della TV e le decisioni dell'assembleaL'installazione di un impianto autonomo per la ricezione radiotelevisiva o per accedere ad altri canali informativi, via satellite o via cavo, come nel caso dell'antenna, va realizzata evitando di arrecare eccessivi danni alle unità immobiliari comuni; anche il collegamento dell'antenna fino al punto di diramazione della singola utenza deve seguire tali regole.Qualora per l'installazione dell'antenna servano delle modifiche alle parti comuni, l'interessato dovrà comunicare all'amministratore gli interventi necessari alla realizzazione dell'impianto autonomo di ricezione. Modifiche all'installazione dell'antenna in condominio L'assemblea condominiale può deliberare, in rappresentanza di almeno 667 millesimi, modifiche dell'antenna alternative o vietarne altre; con la stessa maggioranza, può anche subordinare l'esecuzione della modifica a una garanzia per eventuali danni ad opera dell'interessato. I condomini devono invece consentire l'accesso alla proprietà esclusiva se è necessario per l'installazione dell'antenna; in caso di impedimento, può intervenire anche il giudice. L'installazione di un'antenna condominiale centralizzata può invece essere deliberata dall'assemblea con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla stessa (invece di un terzo dei partecipanti al condominio, come avviene attualmente), in rappresentanza di almeno 2/3 dei millesimi. L'assemblea dovrà però essere convocata seguendo forme e termini previsti dal secondo comma dell'articolo 1117 – ter del Codice Civile. Antenna come parte comune?Aggiornamento Aprile 2013La risposta è sì e no. Nel senso che l'apparato dell'antenna condominiale non rientra di per sé nel novero delle parti comuni. La recente Riforma del Condominio ha, infatti, dato molta importanza alla trattazione di questa porzione dell'immobile, devolvendone tutte le decisione all'assemblea condominiale e stabilendo, quindi, i limiti di tali azioni. L'antenna diventa de facto una parte comune visto che serve alla totalità dei condomini per usufruire di un servizio: per questa ragione, può essere equiparata nella disciplina a un box o al cortile. Come è stato già detto, quindi, è l'assemblea ad occuparsi delle decisioni in merito. Tuttavia, per le piccole problematiche di tutti i giorni si usa spesso delegare l'amministratore a questo compito. Tuttavia, nell'ipotesi che siano solo alcuni condomini a sfruttare l'antenna, è loro – e dell'amministratore – il compito di occuparsi degli oneri di manutenzione e spese accessorie che, altrimenti, dovrebbero essere ripartite fra tutti gli inquilini. Antenne amatorialiIl Consiglio di Stato ha voluto precisare anche circa la possibilità di installare un'antenna amatoriale sul tetto. Secondo la disciplina, quindi, è assolutamente possibile procedere con l'operazione a patto che si abbia l'autorizzazione delle Poste e Telecomunicazioni e che non si leda, con questa procedura, il diritto degli altri condomini all'utilizzo dell'antenna condominiale.
Pietro Calafiore
|
mercoledì 25 settembre 2013
Tubature Rotte. Chi Paga?
Dal sito affaritaliani.it
QUESITO
Egregio Avvocato, nel condominio dove abito si è rotta la braca condominiale che collega il mio impianto idraulico alla condotta portante condominiale. I danni da me subiti dalle conseguenti infiltrazioni, nonché i danni subiti dal condomino sottostante sono a mio carico a vanno imputati all'amministrazione condominiale ?
Grazie Elisa da Foggia
RISPOSTA
Innanzi tutto preciso che la braga è una raccordo che mette in collegamento le tubazioni idrauliche verticali con quelle orizzontali. Nel condominio, solitamente, i tubi posizionati in verticale debbono essere considerati di proprietà esclusiva, quelli in orizzontale di proprietà comune. L'art. 1117 n. 3 c.c. specifica che gli impianti debbono considerarsi (e non presumersi cfr. Cass. SS.UU. n. 7449/93) di proprietà comune " fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini".
Per quanto attiene la braga in passato la Cassazione riteneva sosteneva la non condominialità della braga difatti riteneva che: " la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini" (Cass. 3 settembre 2010 n. 19045).
L'orientamento giurisprudenziale dallo scorso gennaio è radicalmente mutato! La Cassazione con sentenza (Cass. 19 gennaio 2012 n. 778), di fatto ha aperto un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità. Difatti con riferimento alla fattispecie sottesa alla ridetta sentenza n. 778, un condominio lamentava la condanna al risarcimento dei danni da infiltrazioni causati dalla rottura di una braga. I giudici della Cassazione non sono stati dello stesso avviso del Giudice di prime cure. Si legge in sentenza che " la questione riguarda nella sostanza la qualificazione o meno di bene condominiale della parte della colonna di scarico che, all'altezza dei singoli piani dell'edificio condominiale, funge da raccordo tra la colonna di scarico e lo scarico individuale dei singoli appartamenti. Al riguardo appare opportuno evidenziare che il Tribunale ha ritenuto di considerare condominiale la braga in questione in relazione alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole parti e la conduttura verticale di scarico. E' appena il caso di osservare che, in assenza della braga in questione, non vi sarebbe raccordo tra le tubazioni di scarico verticale poste in corrispondenza dei singoli piani dell'edificio condominiale. Occorre anche considerare che l'intervento su detto raccordo deve essere operato sulla condotta verticale, mentre qualsiasi intervento sui tubi di scarico delle singole unità immobiliari fino al raccordo in questione può essere effettuato senza sostanzialmente impegnare lo scarico condominiale" (Cass. 19 gennaio 2012 n. 778). Si legge inoltre nella decisione in commento, " il punto di rottura della braga non aveva alcun riguardo al tratto di tubi a servizio dei singoli appartamenti, ma si trovava nella sua parte bassa nel punto cioè in cui tale braga è strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico, del quale costituisce parte essenziale, senza la quale lo scarico verticale non sarebbe in grado di svolgere la sua funzione" (Cass. 19 gennaio 2012 n. 778).
lunedì 16 settembre 2013
DUBBIA LEGITTIMITA’ DELLE COMMISSIONI BANCARIE E DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI C.C. CONDOMINIALI OBBLIGATORI
Tratto da www.anaci.it
Sono circa un milione i condomini italiani che pagano commissioni bancarie e imposte di bollo sui conti correnti bancari condominiali di dubbia legittimità.
ANACI ha chiesto, proprio in questi giorni, all’Associazione Bancaria Italiana di aprire un tavolo di confronto su questo problema che incide sui diritti e sugli interessi economici di milioni di cittadini che vivono in condominio.
“I nostri associati” ha dichiarato Pietro Membri, presidente nazionale di ANACI “hanno riscontrato che numerosi istituti bancari, disconoscendo la qualificazione di “consumatore” al condominio (soggetto integralmente equiparato alla persona fisica da uniforme e costante giurisprudenza di legittimità e di merito) e considerandolo alla stregua di un soggetto "professionista", applicano allo stesso importi per commissioni sugli «sconfinamenti» di conto corrente assai maggiori oppure addirittura non dovuti e ciò in violazione del comma 6 dell’art. 4 del decreto del CICR n. 644 del 30 giugno 2012 che prevede un trattamento di maggiore tutela nei confronti dei soggetti qualificabili "consumatori". Con questo abile accorgimento” prosegue il Presidente Membri “il sistema bancario percepisce somme non dovute o comunque importi assai maggiori. Ma c’è di più. Il disconoscimento della qualificazione del condominio come “consumatore” coinvolge anche l’amministrazione finanziaria posto che l'articolo 19 del d.l. n. 201/2011 prevede un importo, a titolo di imposta di bollo sui conti correnti che ammonta ad € 34,20 se il cliente è persona fisica (e quindi “condominio”) e ad € 100,00 se il cliente è diverso dalla persona fisica”.“Si tratta di una situazione a cui occorre porre immediatamente rimedio” ha affermato ancora il presidente ANACI “soprattutto nella grave condizione economica delle famiglie rilevata recentemente dall’Istat secondo cui le spese per l'abitazione nel 2012 sono aumentate del 7,1 evidenziando che nella progressiva diminuzione delle voci di spesa che caratterizzano i consumi delle famiglie, l'unica di queste che ha subito aumenti è stata quella dell'abitazione”.
Su questo tema così importante per la collettività l’ANACI ha chiesto, pertanto, all’Associazione Bancaria Italiana di avviare un tavolo di confronto per trovare soluzioni immediate a questo delicato problema in attesa di coinvolgere sul tema anche l’Amministrazione finanziaria.
Iscriviti a:
Post (Atom)
