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I rumori molesti, in specie nelle ore notturne, come trascinare
mobili, tenere la musica ad alto volume, martellare i muri, ecc.,
provenienti da un appartamento sito all'interno di uno stabile
condominiale possono integrare la nozione di "disturbo" - elemento
materiale del reato di cui di cui all'art. 659 c.p. (disturbo alle
occupazioni e al riposo delle persone)-, solo nel caso in cui siano di
intensità tale da violare la quiete o impedire il riposo degli occupanti
di tutto il condominio o, quantomeno, della maggior parte di esso. Il
problema delle immissioni rumorose è uno fra i più avvertiti poiché
oltre a pregiudicare la salute ne compromette la qualità della vita.
L’articolo 659, primo comma, del codice penale, espressamente punisce “chiunque,
mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di
segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di
animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto
fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309”. Perché possa
ritenersi integrata la fattispecie disciplinata dall'art. 659 c.p.
occorre la prova del superamento dei limiti della normale tollerabilità
di emissioni sonore e della percettibilità delle emissioni stesse da
parte di un numero illimitato di persone, a prescindere dal fatto che in
concreto tali persone siano state effettivamente disturbate.
Secondo il generale principio, di origine giurisprudenziale, i rumori
cosiddetti “intollerabili” devono avere l'attitudine a disturbare una
cerchia indeterminata di persone, poiché è solo in simile evenienza che
si verifica una lesione o messa in pericolo della pubblica tranquillità
che è il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice
dell'articolo 659 c.p. Ed invero il rumore e gli schiamazzi vietati, per
essere penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillità
pubblica ovvero devono avere la potenzialità di essere percepiti da un
numero indeterminato di persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se
ne possono lamentare. In sostanza per la configurabilità del reato di
disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non è necessario
che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente
che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di
vista oggettivo, da poter recare disturbo ad una pluralità di soggetti.
Trattandosi di un reato di pericolo è sufficiente che la condotta
dell’agente abbia l’attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla
norma incriminatrice ed è indifferente che la lesione del bene si sia
in concreto verificata.
La valutazione del criterio della normale tollerabilità va effettuata
con parametri riferibili alla media sensibilità delle persone che
vivono nell’ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre è
irrilevante l’eventuale assuefazione di altre persone, che abbiano
giudicato non molesti i rumori stessi. Al riguardo è stato ritenuto che
non vi è la necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica allorché
il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti,
si sia formato il convincimento, esplicitato con motivazione indenne da
vizi logici, che vi sia stato il superamento dei limiti di tollerabilità
(Cass. pen. Sez. I, 28 marzo 1997, n. 3000). La casistica
giurisprudenziale ha altresì evidenziato che la durata del rumore o
dello schiamazzo non ha alcuna rilevanza ben potendo il riposo essere
disturbato anche da un rumore breve ed improvviso, quando esso sia molto
elevato (Cass. pen. Sez. I, 8 luglio 1987, n. 8252).
Dall'applicazione di tali principi ai condomini consegue la necessità
che la fonte rumorosa arrechi disturbo alla generalità di coloro che si
trovano a diretto contatto con il luogo ove i rumori si verificano,
come gli occupanti di tutto un condominio o della maggior parte di esso.
Cosicché la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. non sussiste
allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un
appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri
soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione
ovvero nelle zone circostanti. In tale ipotesi non si produce il
disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero
indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, e
un fatto del genere può costituire ad avviso di alcune pronunce
giurisprudenziali, se del caso, illecito civile, come tale fonte di
risarcimento di danno, ma non assurgere a violazione penalmente
sanzionabile (in tal senso si è espressa Cass. Pen. Sez. I, 11 luglio
2012, n 27625; Cass. pen. Sez. I, 5 febbraio 1998, n.1406; per
giurisprudenza di merito Tribunale Genova, 21 gennaio 2011, n.141).
domenica 6 ottobre 2013
mercoledì 2 ottobre 2013
Antenna condominiale: come comportarsi?
www.padronidicasa.itUna eventuale situazione che potrebbe verificarsi all'interno del condominio e che potrebbe richiedere la convocazione di un'assemblea condominiale per deliberare sul dal farsi e sulla ripartizione delle spese è quella legata all'installazione dell'antenna condominiale o per un singolo appartamento.Antenna della TV e le decisioni dell'assembleaL'installazione di un impianto autonomo per la ricezione radiotelevisiva o per accedere ad altri canali informativi, via satellite o via cavo, come nel caso dell'antenna, va realizzata evitando di arrecare eccessivi danni alle unità immobiliari comuni; anche il collegamento dell'antenna fino al punto di diramazione della singola utenza deve seguire tali regole.Qualora per l'installazione dell'antenna servano delle modifiche alle parti comuni, l'interessato dovrà comunicare all'amministratore gli interventi necessari alla realizzazione dell'impianto autonomo di ricezione. Modifiche all'installazione dell'antenna in condominio L'assemblea condominiale può deliberare, in rappresentanza di almeno 667 millesimi, modifiche dell'antenna alternative o vietarne altre; con la stessa maggioranza, può anche subordinare l'esecuzione della modifica a una garanzia per eventuali danni ad opera dell'interessato. I condomini devono invece consentire l'accesso alla proprietà esclusiva se è necessario per l'installazione dell'antenna; in caso di impedimento, può intervenire anche il giudice. L'installazione di un'antenna condominiale centralizzata può invece essere deliberata dall'assemblea con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla stessa (invece di un terzo dei partecipanti al condominio, come avviene attualmente), in rappresentanza di almeno 2/3 dei millesimi. L'assemblea dovrà però essere convocata seguendo forme e termini previsti dal secondo comma dell'articolo 1117 – ter del Codice Civile. Antenna come parte comune?Aggiornamento Aprile 2013La risposta è sì e no. Nel senso che l'apparato dell'antenna condominiale non rientra di per sé nel novero delle parti comuni. La recente Riforma del Condominio ha, infatti, dato molta importanza alla trattazione di questa porzione dell'immobile, devolvendone tutte le decisione all'assemblea condominiale e stabilendo, quindi, i limiti di tali azioni. L'antenna diventa de facto una parte comune visto che serve alla totalità dei condomini per usufruire di un servizio: per questa ragione, può essere equiparata nella disciplina a un box o al cortile. Come è stato già detto, quindi, è l'assemblea ad occuparsi delle decisioni in merito. Tuttavia, per le piccole problematiche di tutti i giorni si usa spesso delegare l'amministratore a questo compito. Tuttavia, nell'ipotesi che siano solo alcuni condomini a sfruttare l'antenna, è loro – e dell'amministratore – il compito di occuparsi degli oneri di manutenzione e spese accessorie che, altrimenti, dovrebbero essere ripartite fra tutti gli inquilini. Antenne amatorialiIl Consiglio di Stato ha voluto precisare anche circa la possibilità di installare un'antenna amatoriale sul tetto. Secondo la disciplina, quindi, è assolutamente possibile procedere con l'operazione a patto che si abbia l'autorizzazione delle Poste e Telecomunicazioni e che non si leda, con questa procedura, il diritto degli altri condomini all'utilizzo dell'antenna condominiale.
Pietro Calafiore
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mercoledì 25 settembre 2013
Tubature Rotte. Chi Paga?
Dal sito affaritaliani.it
QUESITO
Egregio Avvocato, nel condominio dove abito si è rotta la braca condominiale che collega il mio impianto idraulico alla condotta portante condominiale. I danni da me subiti dalle conseguenti infiltrazioni, nonché i danni subiti dal condomino sottostante sono a mio carico a vanno imputati all'amministrazione condominiale ?
Grazie Elisa da Foggia
RISPOSTA
Innanzi tutto preciso che la braga è una raccordo che mette in collegamento le tubazioni idrauliche verticali con quelle orizzontali. Nel condominio, solitamente, i tubi posizionati in verticale debbono essere considerati di proprietà esclusiva, quelli in orizzontale di proprietà comune. L'art. 1117 n. 3 c.c. specifica che gli impianti debbono considerarsi (e non presumersi cfr. Cass. SS.UU. n. 7449/93) di proprietà comune " fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini".
Per quanto attiene la braga in passato la Cassazione riteneva sosteneva la non condominialità della braga difatti riteneva che: " la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini" (Cass. 3 settembre 2010 n. 19045).
L'orientamento giurisprudenziale dallo scorso gennaio è radicalmente mutato! La Cassazione con sentenza (Cass. 19 gennaio 2012 n. 778), di fatto ha aperto un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità. Difatti con riferimento alla fattispecie sottesa alla ridetta sentenza n. 778, un condominio lamentava la condanna al risarcimento dei danni da infiltrazioni causati dalla rottura di una braga. I giudici della Cassazione non sono stati dello stesso avviso del Giudice di prime cure. Si legge in sentenza che " la questione riguarda nella sostanza la qualificazione o meno di bene condominiale della parte della colonna di scarico che, all'altezza dei singoli piani dell'edificio condominiale, funge da raccordo tra la colonna di scarico e lo scarico individuale dei singoli appartamenti. Al riguardo appare opportuno evidenziare che il Tribunale ha ritenuto di considerare condominiale la braga in questione in relazione alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole parti e la conduttura verticale di scarico. E' appena il caso di osservare che, in assenza della braga in questione, non vi sarebbe raccordo tra le tubazioni di scarico verticale poste in corrispondenza dei singoli piani dell'edificio condominiale. Occorre anche considerare che l'intervento su detto raccordo deve essere operato sulla condotta verticale, mentre qualsiasi intervento sui tubi di scarico delle singole unità immobiliari fino al raccordo in questione può essere effettuato senza sostanzialmente impegnare lo scarico condominiale" (Cass. 19 gennaio 2012 n. 778). Si legge inoltre nella decisione in commento, " il punto di rottura della braga non aveva alcun riguardo al tratto di tubi a servizio dei singoli appartamenti, ma si trovava nella sua parte bassa nel punto cioè in cui tale braga è strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico, del quale costituisce parte essenziale, senza la quale lo scarico verticale non sarebbe in grado di svolgere la sua funzione" (Cass. 19 gennaio 2012 n. 778).
lunedì 16 settembre 2013
DUBBIA LEGITTIMITA’ DELLE COMMISSIONI BANCARIE E DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI C.C. CONDOMINIALI OBBLIGATORI
Tratto da www.anaci.it
Sono circa un milione i condomini italiani che pagano commissioni bancarie e imposte di bollo sui conti correnti bancari condominiali di dubbia legittimità.
ANACI ha chiesto, proprio in questi giorni, all’Associazione Bancaria Italiana di aprire un tavolo di confronto su questo problema che incide sui diritti e sugli interessi economici di milioni di cittadini che vivono in condominio.
“I nostri associati” ha dichiarato Pietro Membri, presidente nazionale di ANACI “hanno riscontrato che numerosi istituti bancari, disconoscendo la qualificazione di “consumatore” al condominio (soggetto integralmente equiparato alla persona fisica da uniforme e costante giurisprudenza di legittimità e di merito) e considerandolo alla stregua di un soggetto "professionista", applicano allo stesso importi per commissioni sugli «sconfinamenti» di conto corrente assai maggiori oppure addirittura non dovuti e ciò in violazione del comma 6 dell’art. 4 del decreto del CICR n. 644 del 30 giugno 2012 che prevede un trattamento di maggiore tutela nei confronti dei soggetti qualificabili "consumatori". Con questo abile accorgimento” prosegue il Presidente Membri “il sistema bancario percepisce somme non dovute o comunque importi assai maggiori. Ma c’è di più. Il disconoscimento della qualificazione del condominio come “consumatore” coinvolge anche l’amministrazione finanziaria posto che l'articolo 19 del d.l. n. 201/2011 prevede un importo, a titolo di imposta di bollo sui conti correnti che ammonta ad € 34,20 se il cliente è persona fisica (e quindi “condominio”) e ad € 100,00 se il cliente è diverso dalla persona fisica”.“Si tratta di una situazione a cui occorre porre immediatamente rimedio” ha affermato ancora il presidente ANACI “soprattutto nella grave condizione economica delle famiglie rilevata recentemente dall’Istat secondo cui le spese per l'abitazione nel 2012 sono aumentate del 7,1 evidenziando che nella progressiva diminuzione delle voci di spesa che caratterizzano i consumi delle famiglie, l'unica di queste che ha subito aumenti è stata quella dell'abitazione”.
Su questo tema così importante per la collettività l’ANACI ha chiesto, pertanto, all’Associazione Bancaria Italiana di avviare un tavolo di confronto per trovare soluzioni immediate a questo delicato problema in attesa di coinvolgere sul tema anche l’Amministrazione finanziaria.
mercoledì 11 settembre 2013
Nuove sanzioni condominiali
Tratto da acon-associazione.it
Fra le varie novità introdotte dalla Legge 220/2012 rientra anche quella riguardante le sanzioni in caso di violazione delle norme del regolamento condominiale.
In precedenza infatti un’infrazione al
regolamento, comportava l’applicazione di una ammenda pari ad € 0,05 in
capo al condomino accusato; ora invece il nuovo art 70 del C.C. riporta
che:
“Per le infrazioni al regolamento di
condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di
una somma fino ad euro 200,00 e, in caso di recidiva, fino ad euro
800,00. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per
le spese ordinarie.”
Da tempo si necessitava di un
aggiornamento del genere, in quanto la cifra precedente, essendo
irrisoria, rendeva praticamente inutile ed ignorata la norma stessa;
questo cambiamento ha invece portato addirittura a quadruplicarne
l’ammontare in caso di violazione recidiva da parte dello stesso
condomino!
La possibilità di attivarsi per
sanzionare i soggetti inadempienti spetta all’Amministratore, il quale
comunque è già tenuto per legge a far rispettare le regole, anche in
forza dell’art 1130 C.C., potendo inoltre agire indipendentemente da una
previa delibera assemblare.
Ricordiamo infine che sono sanzionabili
solo i condomini Proprietari, restando quindi esclusi gli inquilini
conduttori, e che non è possibile applicare delle somme maggiori
rispetto a quelle indicate nell’art 70 C.C., in quanto risulterebbero
“contra legem” e di conseguenza nulle.
mercoledì 4 settembre 2013
Incentivi ecologici
Segnalo questo articolo apparto sul Sole24ore. Interessanti le particolarità riservate ai condomini.
Nell'ambito degli incentivi per il risparmio
energetico sono detraibili al 65% da Irpef e Ires i condizionatori,
anche estivi, con pompa di calore efficiente, gli impianti geotermici a
bassa entalpia e scaldacqua verdi. In vigore anche il bonus
ristrutturazioni (agevolato al 50% ancora sino a fine 2013) e le misure
antisismiche saranno detraibili dall'Irpef al 65% sino a fine anno.
Confermata anche l'allegazione obbligatoria dell'Ape (attestato di
prestazione energetica) per vendite, donazioni o nuove locazioni di
unità immobiliari.
Sono queste le principali modifiche
al decreto legge 63/2013 introdotte in sede di conversione in legge ed
approvate il primo di agosto in via definitiva dal Senato con 249 voti
favorevoli, due contrari e nessun astenuto.
Per quanto concerne il risparmio energetico,
la detrazione Irpef ed Ires del 55% sugli interventi negli edifici, che
sarebbe scaduta il 30 giugno 2013, è stata prorogata definitivamente
dall'1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013, aumentandone la detrazione dal
55% al 65% per le spese sostenute (cioè, pagate per i privati) dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
Con la conversione in legge del Dl 63/2013,
rientrano, poi, a pieno titolo tra le spese sul risparmio energetico,
agevolabili al 65% fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di
«sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di
calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia» e
di «sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria». Per la data
di entrata in vigore di questa modifica, valgono le stesse
considerazioni indicate per i grandi elettrodomestici (si legga
l'articolo a fianco).
Considerando i tempi lunghi di approvazione
dei lavori da parte dei condòmini, essi avranno più tempo per
beneficiare della maxi-detrazione del 65% per i lavori verdi. In
particolare, per i pagamenti dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 si
potrà beneficiare della detrazione del 65% per gli interventi sul
risparmio energetico «relativi a parti comuni degli edifici condominiali
di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile» o che
interessano «tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio». Per le parti comuni, la detrazione del 65% spetta dall'anno
«di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore e
nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli
condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al
momento della presentazione della dichiarazione» dei redditi. Per gli
interventi che interessano «tutte le unità immobiliari di cui si compone
il singolo condominio», invece, solo se tutti i condomini effettueranno
le spese verdi, si potrà avere il bonus per le spese sostenute dall'1
gennaio 2014 al 30 giugno 2014 (dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013,
non conviene utilizzare questa norma specifica, ma è preferibile
beneficiare del bonus per la singola unità immobiliare).
Per gli interventi sul recupero del
patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e
risanamento conservativo), l'aumento della detrazione Irpef dal 36% al
50% (con limite di spesa passato da 48.000 a 96.000 euro per singola
unità immobiliare), in vigore per i pagamenti effettuati dal 26 giugno
2012, sarebbe scaduto lo scorso 30 giugno, ma l'articolo 16 del Dl
63/2013 l'ha prorogato fino al 31 dicembre 2013. Chi non è riuscito ad
effettuare tutti i pagamenti entro giugno 2013, quindi, avrà ancora
qualche mese per beneficiare del maxi-sconto fiscale del 50%, che da
gennaio 2014 ritornerà al 36 per cento.
La detrazione tipica delle ristrutturazioni
edilizie (36-50%) è stata aumentata al 65% per i bonifici effettuati
dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del decreto e
fino al 31 dicembre 2013 per le spese sostenute per gli interventi
relativi all'adozione di misure antisismiche, le cui procedure
autorizzative saranno attivate dopo l'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto eco-bonus. Questi interventi potranno essere
eseguiti «su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità
(zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei
ministri 3274 del 20 marzo 2003» e dovranno essere riferiti «a
costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive».
Solo in questi casi, potranno beneficiare della detrazione del 65%, con
un massimo della spesa agevolata di 96.000 euro per unità immobiliare
(articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013).
Negli altri casi, per le misure antisismiche
senza questi requisiti, si potrà beneficiare della classica detrazione
del 36%, aumentata al 50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2013.
mercoledì 28 agosto 2013
Conto corrente condominiale: le novità introdotte dalla legge 220
Tutte le somme di denaro di competenza del condominio devono transitare per il conto corrente bancario. Questa regola non deve trovare eccezione.
Interessante articolo di Luca Bozzi apparso su citizenpost.it
Con la legge 220 del 2012 è stato istituito l’obbligo per gli amministratori di condominio di dotare i gruppi abitativi, di cui sono i gestori, di un conto corrente bancario attraverso il quale far transitare tutte le operazioni finanziare in entrata ed uscita, relative all’amministrazione del condominio stesso. A partire dal 18 giugno 2013, l’obbligo di tracciabilità è stato poi esteso a tutte le operazioni bancarie eseguite sul conto condominiale, anche quelle minori, per le quali l’amministratore dovrà sempre indicare “a che titolo” tale denaro è entrato o uscito dalle casse condominiali.
Le caratteristiche del conto corrente condominiale
Il conto corrente condominiale può essere acceso solo dall’amministratore di condominio che ne è l’unico responsabile, nonché l’unica persona autorizzata ad effettuare operazioni di pagamento. Allo stesso tempo, però, la legge prevede che tutti i condomini, per tramite dell’amministratore, possano accedere al conto corrente condominiale per verificarne il saldo e il dettaglio delle lista movimenti. Sempre ai singoli condomini, ma a loro spese, è fatta salva la possibilità di richiedere l’estratto conto dalla banca.L’obiettivo alla base di questa nuova regolamentazione è duplice: da un lato lo Stato si assicura la massima tracciabilità di tutti i flussi di cassa, anche quelli minori, relativi ad ogni singolo condominio. Ma un altro vantaggio è la possibilità per i singoli condomini di verificare, punto per punto, l’attività dell’amministratore e il suo corretto utilizzo delle finanze comuni. Non è una questione da poco se si considera che ogni anno in Italia si registrano centinaia e centinaia di denunce per truffa a carico di amministratori di condominio infedeli.
Come scegliere un conto corrente per il condominio
Il conto corrente condominiale ha normalmente un costo superiore rispetto a quelli dedicati ai privati, costi dell’ordine di 100 euro annui circa. Va detto però che esistono sul mercato diverse offerte, con costi e servizi inclusi differenti, e tra queste è possibile valutare quella che meglio soddisfa le esigenze del singolo condominio. Se ad esempio si vogliono ridurre i costi di gestione, si può ricorrere ad un conto corrente condominiale online che, attraverso gli strumenti dell’internet e del mobile banking, può consentire l’accesso dei dati di conto a tutti i condomini anche quando questi si trovano a casa.Attenzione ai costi di gestione! Molto spesso nella scelta di un conto corrente condominiale ci si fa “allettare” dalla possibilità di effettuare un certo numero di operazioni annue a costo zero; questo è certamente un fattore importante da valutare se si ha la relativa certezza che il proprio profilo d’uso rientri all’interno del numero massimo di operazioni gratuite; altrimenti, se così non fosse, bisognerà anche considerare quali saranno i costi finali andando a considerare anche tutte le operazioni a pagamento.
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